IL FATTO
Un soggetto si rivolgeva adiva la Giustizia ordinaria, richiedendo la cessazione della condotta, con cui un altro soggetto, una donna[1], abusava della di lui immagine e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio profilo Facebook, nonostante la stessa fosse stata formalmente, all'uopo, diffidata.LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
In linea generale la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista:- sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all'immagine (art. 10 c.c. et art. 96 L. n. 633 del 1941);
- sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679);
NOTE
[1] Rimasta contumace nel giudizio in commento. [2] Si veda la sentenza del Tribunale Penale di Firenze n. 5675/2015, con cui una ragazza era stata condannata per aver pubblicato su un social network alcune fotografie, scattate clandestinamente, che ritraevano la persona offesa mentre si trovava in un locale pubblico con segni evidenti di lesioni al volto. Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF