Il Tribunale ha correttamente affermato che di per sé la situazione meteorologica (abbondante precipitazione nevosa e conseguente formazione di ghiaccio) non poteva ritenersi una c.d. “caso fortuito” ex art. 2051 c.c. in grado di interrompere il nesso di causalità tra la custodia della strada da parte dell’ente e il danno patito dagli attori, costituendo tali situazioni eventi assolutamente prevedibili avuto riguardo alla stagione (inverno) ed al luogo. Certamente, infatti, non può dirsi di per sé imprevedibile anche una copiosa nevicata nel pieno inverno e in una strada situata tra i monti, restando il fatto che, proprio per la particolare pericolosità della situazione meteorologica e della prevedibilità della formazione di ghiaccio abbondante, sarebbe stato assolutamente necessario adottare misure più severe, quale ad esempio la predisposizione di barriere ai lati della strada atte ad evitare il possibile rischio di fuoriuscita dei mezzi dall’asse stradale, non essendo affatto sufficiente la pulizia temporanea degli spazzaneve e lo spargimento del sale, tanto più in caso di nevicate intense come appunto quella verificatasi (nella specie – non potendosi ritenere che l’imperizia e/o imprudenza del conducente nell’uscire con la propria autovettura e nel guidare senza essere eccessivamente esperto, di per sé, possa dirsi costituire fattore del tutto imprevedibile ed inevitabile e da solo in grado di interrompere il nesso di causalità – bene ha deciso il Tribunale nel dare rilevanza a tale condotta ai sensi dell’art. 1227 c.c. nella giusta percentuale del 50% non essendovi prova della maggiore o minore responsabilità dell’una parte rispetto all’altra).
Corte di appello di Roma, sentenza del 2.10.2023, n. 6234
…omissis…
I motivi possono essere esaminati congiuntamente afferendo tutti alla presunta erroneità della sentenza per avere il Giudicante, a detta della parte appellante, male inquadrato innanzi tutto in via di fatto e, quindi, in punto di diritto, la vicenda relativa al sinistro stradale nel quale, in data 4.2.2012, in pieno giorno, era rimasta coinvolta la signora Ma. che, trovandosi alla guida dell’atv. di proprietà del sig. Ca., a causa della presenza di ghiaccio sull’asse stradale per la abbondante nevicata verificatasi, dopo essersi fermata leggermente in salita, nel ripartire era scivolata indietro fino a cadere in fossato per la mancanza di protezioni sul ciglio della strada, riportando danni fisici ed al mezzo.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente una corresponsabilità in pari misura dell’ente e della Ma. dovendosi, in particolare, attribuire al primo una responsabilità ex art. 2051 c.c. quale custode su cui incombeva, quindi, l’onere della gestione adeguata della strada e, alla seconda, una imperita condotta di giuda.
Il Tribunale ha affermato che di per sé la situazione meteorologica (abbondante precipitazione nevosa e conseguente formazione di ghiaccio) non poteva ritenersi una c.d. “caso fortuito” in grado di interrompere il nesso di causalità tra la custodia della strada da parte dell’ente e il danno patito dagli attori, costituendo tali situazioni eventi assolutamente prevedibili avuto riguardo alla stagione (inverno) ed al luogo (Mo. Ci. ).
Con il gravame la tesi del Tribunale viene contestata poiché il Primo Giudice non avrebbe tenuto conto sia della assoluta eccezionalità del fenomeno, sia della adozione di tutte le misure necessarie per consentire una prudente circolazione solo nel tratto che collegava all’ospedale della zona, ma sempre in condizioni difficili nonostante la costante presenza attiva degli spazzaneve e degli spargisale. Trattandosi, peraltro, di una nevicata costante era assolutamente impossibile evitare il riformarsi rapido della neve sulla strada nonostante il passaggio dei mezzi spazzaneve. In tal senso, il Tribunale avrebbe del tutto errato nella valutazione delle risultanze testimoniali e documentali.
A ciò, si aggiunga che non sarebbe stato dato il dovuto rilievo alla totale imperizia ed imprudenza mostrati nella circostanza proprio dalla conducente del mezzo che avrebbe dovuto adottare maggiore cautela, vista la sua incapacità manifesta nell’affrontare situazioni difficili come quella verificatasi in quella giornata, anche in considerazione delle condizioni complessive della strada che si presentava in perfetto rettilineo e con leggera salita.
Da ultimo, non potendosi inquadrare la vicenda nell’alveo dell’art. 2051 c.c. ma in quello di cui all’art. 2043 c.c., gli attori non avrebbero adempiuto al loro onere probatorio in ordine alla esistenza della c.d. “insidia” o “trabocchetto” e tanto meno avrebbero offerto la prova del danno.
Orbene, ritiene la Corte di dover prendere le mosse da quanto anche di recente affermato dalla S.C., a mente della quale “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all’evento pregiudizievole” (Cass. 27.4.2023 n. 11152).
Del resto, tale decisione, non fa che richiamare quanto già affermato dalla S.C. (Cass. SS.UU. 30.6.2022 n. 20943), secondo cui “la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed in danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Ciò premesso, allora, già per tali motivi deve ritenersi che il Giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato la vicenda in esame nell’alveo di cui all’art. 2051 c.c. Re. da verificare, dunque, se da una parte gli attori abbiano effettivamente fornito la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima e, se, dall’altra, sia stata invece fornita dalla appellante la prova del caso fortuito che deve essere connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, laddove l’eventuale condotta dello stesso danneggiato deve essere connotato dalla esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento.
Esaminando la fattispecie oggetto del presente gravame, afferma la difesa appellante che il giudice avrebbe fatto mal governo delle risultanze processuali, laddove sarebbero state male interpretate le dichiarazioni rese dai testi e lo stesso contenuto del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e che ebbero a soccorrere la conducente del mezzo che era finità in una scarpata a causa della presenza del ghiaccio sul manto stradale quale conseguenza della perdurante nevicata che aveva reso difficile la viabilità.
Orbene, è un dato incontestabile che a causa della intensa nevicata molte strade furono chiuse alla viabilità, mentre il tratto di strada percorso dalla Ma. era rimasto aperto trattandosi di una strada di collegamento necessario tra Viterbo e l’ospedale di Ro..
E’ altrettanto certo che fu disposta la pulizia del detto tratto di strada ad opera dei mezzi spazzaneve e spargisale. Sul punto le testimonianze sono state assolutamente concordi, fatta eccezione per quanto dichiarato dal padre del sig. Ca. proprietario del mezzo.
Altrettanto certo è che la strada si presentava leggermente in salita e rettilinea con una ottima visibilità e che l’autovettura fosse dotata di regolari gomme antineve e che, essendosi fermata, la Ma. tentò di riprendere la propria marcia inutilmente, essendo stata trascinata dal ghiaccio formatosi sul manto stradale all’indietro fino a cadere all’interno di un burrone collocato sul margine destro in quanto non protetto da guard rail che certamente avrebbe fermato la marcia dell’auto.
Dunque, così ricostruito lo stato dei luoghi anche alla luce della documentazione fotografica in atti e ugualmente accertata la dinamica del sinistro, non vi sono certamente dubbi che sia stato dimostrato ampiamente il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno. Tale nesso eziologico risulta rappresentato sia dalla presenza sul manto stradale del ghiaccio, non sufficiente eliminato dai mezzi spazzaneve, che ha causato lo scivolamento all’indietro del mezzo, sia dalla assenza sul ciglio della strada di un qualsiasi sistema di protezione idoneo ad evitare la fuoriuscita dalla stessa come invece accaduto nella fattispecie.
Passando alla verifica del caso fortuito che la difesa della Provincia ha individuato sia nell’evento eccezionale della nevicata, sia nella imprudente e comunque imperita condotta di guida della Ma., rileva la Corte di poter condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Giudicante di primo grado.
Certamente, infatti, non può dirsi di per sé imprevedibile anche una copiosa nevicata nel pieno inverno e in una strada situata tra i monti Ci..
Resta il fatto che, proprio per la particolare pericolosità della situazione meteorologica e della prevedibilità della formazione di ghiaccio abbondante, sarebbe stato assolutamente necessario adottare misure più severe, quale ad esempio la predisposizione di barriere ai lati della strada atte ad evitare il possibile rischio di fuoriuscita dei mezzi dall’asse stradale, non essendo affatto sufficiente la pulizia temporanea degli spazzaneve e lo spargimento del sale, tanto più in caso di nevicate intense come appunto quella verificatasi. Tale assenza di barriera di protezione non fa che avallare la pericolosità dello stato dei luoghi in relazione a cui evidentemente sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione da parte della Provincia anche rafforzando i presidi alla corretta viabilità fino al controllo della stessa e la possibilità di accesso ai soli mezzi autorizzati.
Né può ritenersi che la imperizia e/o imprudenza della Ma. nell’uscire con la propria autovettura e nel guidare senza essere eccessivamente esperta, di per sé può dirsi costituire fattore del tutto imprevedibile ed inevitabile e da solo in grado di interrompere il nesso di causalità. Be. ha deciso, invece il Tribunale nel dare rilevanza a tale condotta ai sensi dell’art. 1227 c.c. nella giusta percentuale del 50% non essendovi prova della maggiore o minore responsabilità dell’una parte rispetto all’altra.
Anche l’ultima censura in ordine al quantum deve, infine, essere respinta essendo stata la contestazione del quantum del tutto generica ed avendo, al contrario, parti attrici fornito documentazione idonea alla dimostrazione del danno sia fisico che al mezzo.
L’appello, per tutti i suesposti motivi, va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 1417/18 del Tribunale di Viterbo proposto dalla Provincia di Viterbo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata; condanna la Provincia di Viterbo alla rifusione in favore delle parti appellate, delle competenze del presente grado che per l’intero liquida al medio della fascia (fino ad € 5.200,00), in € 2.915,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Dà atto della sussistenza nei confronti dell’appellante dei presupposti richiesti dall’art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell’ulteriore C.U., se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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