In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie.
NDR: in tal senso Cass. n. 11154 del 29/05/2015 e n. 3266 del 19/02/2016.
Tribunale di Roma, sentenza del 25.9.2023, n. 13469
…omissis…
In primo luogo, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla parte convenuta, poiché l’atto di gravame reca la compiuta e, comunque, sufficiente indicazione delle parti della sentenza che si intendono sottoporre a scrutinio del secondo grado e la soluzione conseguente all’accoglimento di ciascun motivo di impugnazione in forma tale da imporne lo scrutinio di merito in seconde cure.
Nel merito l’appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla presente motivazione.
Quanto al primo motivo di impugnazione, rileva il decidente che la motivazione articolata dal Giudice di pace quanto alla delimitazione dell’ammontare del risarcimento per i danni materiali patiti – in forza del sinistro – dal motociclo del sig. Pi. deve essere integrata e, comunque, convalidata alla luce della produzione documentale omissis.
Quanto al secondo motivo di appello, si devono svolgere più articolate considerazioni.
E’ del tutto evidente, parimenti, dal contenuto delle citate mail del 26.2.2019 – prodotte, si badi bene, da parte appellata – che, a causa di un disguido imputabile alla Bmw per codici errati dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, si fosse reso necessario il noleggio di uno scooter sostitutivo e che un rimborso per «2 o 3 giorni» sarebbe stato ritenuto satisfattivo.
Ma a questo punto si impone una verifica sulla regolarità delle produzioni di parte appellante il quale ha allegato – alla copia telematica del proprio fascicolo di parte di primo grado – la fattura n. 60/2019 emessa da XXX, per il noleggio di scooter per euro 250/00 e della fattura n. 93/2019 emessa dalla medesima società per il noleggio di scooter per ulteriori euro 140/00 e nella quali si individua un arco temporale intercorrente dal 29.1.2019 all’8.2.2019 e, quindi, dal 9.2.2019 al 15.2019 con un sinistro datato 23.1.2019.
Tenuto conto del contenuto della citata mail del 26.2.2019, emerge innanzitutto che il noleggio risulta protrattosi a causa di ritardi imputabili all’officina individuata dal danneggiato (art. 1227, comma 2, Cc), ma non è questo il solo punto in discussione.
Le fatture in questione risultano inserite nell’indice degli atti del fascicolo di primo grado di parte attrice (come allegato 3), prodotto in copia telematica dall’appellante solo in uno con l’odierna memoria di replica ex art. 190 Cpc – e, quindi, invero sottratto a qualsivoglia contestazione dell’appellata UnipolSai – dopo essere stato ritirato in prime cure presso la Cancelleria del Giudice di pace in data 2.12.2021 (v. annotazione sulla copertina del fascicolo d’ufficio).
L’eccezione di UnipolSai è che «le fatture n. 60/2019 e n. 93/2019, asseritamente emesse dalla (non meglio definita) “XXX”, che risultano essere state irregolarmente depositate nel corso del giudizio di primo grado – in quanto non allegate all’originario libello introduttivo, né prodotte all’udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 4 marzo 2020 dinanzi al Giudice di Pace di Roma (peraltro in mancanza di eventuale disposizione, da parte di quest’ultimo, di rinvio ex art. 320, quarto comma c.p.c., nemmeno richiesto dal Sig. Da. Pi. ) – e, pertanto, tardivamente inserite nel fascicolo dell’attore in un momento pag. 8/12 successivo al termine di rito, con la conseguenza che deve essere disposto lo stralcio dei precitati “documenti” dagli atti di causa» (pag. 4/5). Invero dalla sentenza di prime cure emerge che le due fatture furono prodotte in primo grado, ma di certo non in allegato all’atto di citazione che non reca alcuna menzione di esse nell’indice interno all’atto (ultima pagina).
Ragione per cui l’indice prodotto dall’appellante in allegato alla citata memoria di replica non corrisponde a quello del giudizio di primo grado nella parte in cui, al punto 3, menziona le citate «fatture di noleggio» (pag. 2).
La mancata, tempestiva contestazione della loro produzione nel corso del giudizio di primo grado (forse con le note conclusive del 21.6.2021 che ne reca menzione) non può, quindi, imputarsi alla parte convenuta che, ritualmente, nel presente giudizio d’appello ha invocato l’inammissibilità della citata allegazione documentale. E’ vero che «nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a “precisare definitivamente i fatti”, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l’omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione» (Cassazione sez. II n. 20840 del 06/09/2017), ma all’udienza del 4.3.2020 parte attrice ha solo integrato la domanda risarcitoria facendo riferimento a un danno da fermo tecnico per un ammontare di euro 390,00, ma non risultano prodotte le fatture in questione, sicuramente non acquisite dal giudice di primo grado a quell’udienza o successivamente («Nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può pag. 9/12 restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, c.p.c., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l’atto introduttivo» (Cassazione sez. III n. 19359 del 03/08/2017).
Quanto al terzo motivo di gravame, deve in effetti considerarsi che «In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie» (Cassazione sez. III n. 11154 del 29/05/2015 e n. 3266 del 19/02/2016) e che, nel caso in esame, la questione non può che essere risolta alla luce della decisione assunta sui motivi di gravame complessivamente considerati, poiché è evidente che il precetto secondo cui «nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato» la limitazione del rimborso per compensi sulla consulenza e sull’assistenza professionale «di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona» sia circoscritta ai soli «importi corrisposti» dalla Compagnia di assicurazione e non alla parte eccedente.
Orbene l’esame del motivo non può che muovere dalla circostanza che, in data 14.2.2019, con raccomandata a/r ricevuta il 19.2.2019, il patrocinatore dell’attore ebbe a inviare alla UnipolSai la prescritta comunicazione ai sensi dell’art. 145 ss. d.lgs. 209/2005, recante in allegato anche l’invito alla negoziazione assistita e che i primi contatti diretti della Compagnia con il sig. Pi. sono di pochi giorni successivi (mail del 26.2.2019) con offerta stragiudiziale alla data del 7.3.2019. Da questo punto di vista, tenuto conto dell’ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale (per euro 949.80) conseguito in sede giudiziale dall’attore e delle ulteriori somme pag. 10/12 conseguite, non può che circoscriversi la rilevanza delle spese stragiudiziali all’importo differenziale conseguito dal sig. Pi. rispetto a quanto offerto dalla Compagnia, in linea con il citato disposto dell’art.9. Considerata la scarsa e contenuta rilevanza dell’attività ante iudicium, la modestia dell’importo in discussione e la circostanza che essa si sia estrinsecata solo in una missiva si stima equa la somma di euro 150,00 (pari al minimo tabellarmente previsti per lo scaglione differenziale) difettando qualunque documentazione al riguardo dei costi sostenuti dall’attore, tra cui i dedotti «€. 42,10 (r.a.r. inviate)» (pag. 8 appello) essendo riferite all’attività stragiudiziale due sole raccomandate a/r inviate a — e Unipol.
Quanto al quarto motivo di gravame, in riforma dell’impugnata sentenza, compete all’attore per la procedura di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del d.m. n. 55 del 2014, il solo importo relativo alla fase di attivazione della procedura stessa, per la quale l’importo minimo tariffario è pari a euro 32.00, difettando lo svolgimento delle fasi ulteriori.
Quanto al quinto motivo di gravame tenuto conto degli importi riconosciuti all’attore in forza della sentenza di primo grado (euro 949.80) e di quelli incrementali derivanti della presente pronuncia (euro 150 + euro 32,00) risulta applicabile (per una differenza di euro 30,60) lo scaglione di valore invocato nell’atto d’appello.
Ragione per cui la somma complessivamente dovuta all’attore per le spese di lite di primo grado è pari a euro 671,00 dovendosi optare – per ragioni assolutamente evidenti – verso lo scaglione da applicare in direzione del quadrante degli importi minimi di fase e dovendosi far applicazione del principio secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al “decisum”, e non al “petitum” (come stabilito dall’art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo» (Cassazione sez. III n. 9237 del 22/03/2022).
Quanto al presente grado di giudizio, in forza del parziale accoglimento dei motivi di gravame e del valore del “decisum”, le spese di lite possono essere liquidate attestandosi parimenti sullo scaglione dei valori minimi, alla stregua delle medesime ragioni sopra enunciate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da PI. DA. con atto di citazione iscritto a ruolo il 26/05/2022 nei confronti di U ASS. SPA e di AV. AN. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 22228/2021 accoglie in parte l’appello e in riforma dell’impugnata sentenza: dichiara la contumacia di Av. An.; condanna in solido le parti appellate al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di euro 182.00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo; condanna le medesime parti appellate in solido al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite di primo grado che ridetermina complessivamente in euro 671,00 oltre IVA, CPA e contributo spese generali al 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario e con deduzione di quanto percepito in ragione della sentenza appellate. Condanna le medesime parti appellate in solido al pagamento, in favore della parte appellante delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 354,00 oltre IVA, CPA e contributo spese generali al 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF