La domanda è semplice quanto insidiosa: se una persona può camminare solo sotto "supervisione continua", ha diritto all'indennità di accompagnamento?
La Cassazione risponde di sì e, con l'ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, afferma che la "supervisione continua" nella deambulazione equivale, in diritto, all'aiuto permanente di un accompagnatore, richiesto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980.
In altre parole, non è necessario che il soggetto sia materialmente sorretto passo per passo: è sufficiente che non possa muoversi in sicurezza senza la presenza costante di qualcuno accanto.
SUPERVISIONE CONTINUA EQUIVALE AD AIUTO PERMANENTE
A prima vista, i due termini sembrano evocare situazioni diverse: supervisione fa pensare a un controllo a distanza, invece implica la presenza fisica e attiva di un accompagnatore, pronto ad intervenire in ogni momento, la sua autonomia è di fatto annullata: cammina, sì, ma non da solo.
È dunque una forma di aiuto permanente, perché senza quella vigilanza la persona non potrebbe compiere l'atto del camminare in condizioni di sicurezza.
LA DECISIONE
Nel caso esaminato, il certificato medico parlava chiaro:
"Andatura a piccoli passi, elevato rischio di cadute, si raccomanda supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che comportino spostamenti e trasferimenti."
Eppure il Tribunale di Macerata, aveva negato l'indennità di accompagnamento, sostenendo che la "deambulazione con appoggio e supervisione continua" non integrasse l'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
La Cassazione ha ribaltato questa impostazione restrittiva e osservato che la documentazione sanitaria descrive una necessità non episodica, ma costante di aiuto: non si tratta di una persona che "ogni tanto ha bisogno di una mano", ma di un soggetto che ha sempre bisogno della presenza altrui per camminare in sicurezza.
CONCLUSIONI
La Cassazione mette il punto fermo su un equivoco semantico che per anni ha generato decisioni contraddittorie: la "supervisione continua" nella deambulazione giustifica, a pieno titolo, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a nulla valendo magari un discreto grado di autonomia nel compiere altre azioni quotidiane, come mangiare o lavarsi.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.