Va confermato che sono confiscabili i beni che, seppure non di proprietà dell’indagato, siano nella mera disponibilità dell’indagato e sui quali l’indagato abbia un potere di fatto esercitabile secondo i criteri delle norme civilistiche. Il principio suddetto si ritiene applicabile anche al caso in oggetto di giudizio, essendo riscontrabile la medesima “ratio”, dovendosi interpretare il verbo “appartenere”, nell’espressione contenuta negli artt. 186 e 187 del codice della strada nell’ipotesi in cui il veicolo “appartenga” ad altri diversi dal trasgressore, in senso più ampio, includendo i casi della disponibilità esclusiva del veicolo da parte dell’indagato/trasgressore secondo i criteri delle norme civilistiche, dovendosi, quindi ritenere, nel caso di specie, legittimo il sequestro del veicolo in uso esclusivo (leasing) in capo all’attore/trasgressore, trattandosi di bene che si trovava nella legittima disponibilità e nel potere di fatto esercitabile esclusivamente dall’ incolpato della violazione.
Tribunale di Roma, sentenza del 4.9.2023, n. 12573
…omissis…
Con l’atto di citazione introduttivo omissis ha lamentato l’illegittimità del sequestro amministrativo applicato dalla Polizia stradale di Roma a seguito del rifiuto dell’attore di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per la verifica di uso di alcool e/o di sostanze stupefacenti, evidenziando che il sequestro ha colpito l’autoveicolo utilizzato dal omissis a fini lavorativi (NCC), utilizzato in virtù di un contratto di leasing stipulato tra l’attore e la omissis Financial. In particolare, la difesa dell’attore ha sostenuto l’illegittimità del sequestro stante l’impossibilità di sequestrare un bene appartenente ad un soggetto terzo diverso dal trasgressore, quale, in questo caso, la omissis Financial (concedente). È stato poi evidenziata la lentezza della Prefettura di Roma rimasta inerte per 10 mesi nonostante ripetuti solleciti e diffide poste in essere dall’attore ai fini del dissequestro del mezzo e della restituzione della carta di circolazione. Infine, l’attore ha chiesto il risarcimento dei danni in conseguenza del sequestro dell’autovettura e della mancata tempestiva restituzione della trattenuta carta di circolazione, quantificato come danno emergente in € 22.276,99. Le Amministrazioni convenute non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci. Le domande dell’attore muovono dalla convinzione dell’illegittimità dell’operato degli Agenti accertatori in quanto il veicolo sottoposto a sequestro non era di proprietà del trasgressore. In argomento La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la Sentenza n. 10193 dell’11-3-2015, ha riconosciuto che sono confiscabili i beni che, seppure non di proprietà dell’indagato, siano nella mera disponibilità dell’indagato e sui quali l’indagato abbia un potere di fatto esercitabile secondo i criteri delle norme civilistiche. Il principio suddetto si ritiene applicabile anche al caso in oggetto di giudizio, essendo riscontrabile la medesima “ratio”, dovendosi interpretare il verbo “appartenere”, nell’espressione contenuta negli artt. 186 e 187 del codice della strada nell’ipotesi in cui il veicolo “appartenga” ad altri diversi dal trasgressore, in senso più ampio, includendo i casi della disponibilità esclusiva del veicolo da parte dell’indagato/trasgressore secondo i criteri delle norme civilistiche, dovendosi, quindi ritenere, nel caso di specie, legittimo il sequestro del veicolo in uso esclusivo (per il leasing affermato in citazione) in capo all’attore/trasgressore, trattandosi di bene che si trovava nella legittima disponibilità e nel potere di fatto esercitabile esclusivamente dall’ incolpato della violazione. D’altro canto, il trasgressore con il suo comportamento ha indotto gli Agenti accertatori alle attività compiute. Venendo meno l’illiceità del sequestro, cadono tutte le domande proposte da parte attrice connesse all’asserita illegittimità del sequestro, essendo stato il comportamento a monte del trasgressore la vera causa di tutte le conseguenze che ne sono scaturite, non ravvisandosi profili di illegittimità nell’operato degli Agenti accertatori. Spese compensate stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
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