La gestione del rischio amianto negli edifici: obblighi giuridici, informazione agli occupanti e ruolo della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994
1. Inquadramento normativo e ratio del D.M. 6 settembre 1994
La disciplina della gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) negli edifici trova uno dei suoi principali riferimenti nel D.M. Sanità 6 settembre 1994, adottato in attuazione della legge n. 257/1992, con finalità di prevenzione sanitaria e tutela della salute collettiva. Il decreto individua una serie di obblighi specifici a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge (quali, ad esempio, l’amministratore di condominio per le parti comuni), imponendo un approccio non meramente statico, bensì gestionale e dinamico, volto a prevenire il rischio di dispersione di fibre di amianto.2. Gli obblighi del proprietario e del responsabile dell’attività
Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario o responsabile dell’attività è tenuto a:- designare una figura responsabile del rischio amianto, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive potenzialmente incidenti sui MCA;
- predisporre e aggiornare una documentazione idonea indicante l’ubicazione dei materiali contenenti amianto, con apposizione di avvertenze nelle zone soggette a frequenti interventi manutentivi;
- garantire l’adozione di efficaci misure di sicurezza durante le operazioni di pulizia, manutenzione e in occasione di eventi che possano determinare il disturbo dei MCA, mediante procedure autorizzative formalizzate e documentazione verificabile degli interventi;
- fornire una corretta e completa informazione agli occupanti dell’edificio, in ordine alla presenza dell’amianto, ai rischi sanitari potenziali e ai comportamenti da adottare.
3. Il diritto all’informazione degli occupanti: ambienti di lavoro e ambienti di vita
Uno degli aspetti centrali della disciplina riguarda il diritto all’informazione dei soggetti potenzialmente esposti, distinguendo tra:- ambito lavorativo, regolato anche dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), con particolare riferimento al Titolo IX, Capo III;
- ambienti di vita, in particolare residenziali, per i quali trova applicazione diretta il D.M. 6 settembre 1994.
- l’inventariazione dei MCA;
- la distribuzione di materiale informativo;
- lo svolgimento di riunioni informative;
- la predisposizione di documentazione specifica per lavoratori, datori di lavoro e imprese esterne.
4. La figura responsabile del rischio amianto: ruolo, criticità e lacune formative
Il D.M. 6 settembre 1994 prevede la nomina di una figura responsabile del rischio amianto, cui sono affidati compiti di estrema delicatezza e complessità. Tuttavia, il legislatore nazionale non ha previsto un obbligo formativo uniforme per tale figura, con evidenti criticità applicative. Solo alcune Regioni hanno introdotto corsi obbligatori (generalmente di 16 ore), mentre il Piano Nazionale Amianto, pur prevedendo l’istituzione di uno specifico patentino, non risulta tuttora pienamente operativo. Tale lacuna normativa impedisce, sotto il profilo giuridico, una piena qualificazione della figura come professione regolamentata, nonostante la natura altamente tecnica e specialistica delle funzioni attribuite.5. I compiti operativi della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994
I compiti della figura responsabile, seppur non puntualmente tipizzati dalla normativa nazionale, comprendono attività articolate e complesse, tra cui:- analisi storica del sito e della documentazione tecnica;
- sopralluoghi e ispezioni dirette dei materiali;
- valutazione dello stato di conservazione dei MCA;
- documentazione fotografica e campionamenti;
- trasmissione dei campioni a laboratori autorizzati ex D.M. 14 maggio 1996;
- censimento e mappatura dei MCA;
- compilazione delle schede ministeriali e delle schede di valutazione del rischio;
- redazione del Programma di controllo, manutenzione e custodia dei MCA.
6. Le competenze necessarie e il ruolo del coordinatore amianto
Alla luce dei compiti sopra descritti, la figura responsabile deve possedere competenze tecniche, normative e gestionali altamente specialistiche, tra cui:- capacità di individuazione dei materiali sospetti;
- conoscenza delle procedure di accertamento e valutazione del rischio amianto;
- padronanza della normativa di settore (D.M. 6 settembre 1994, D.Lgs. 81/2008, Titolo IX);
- conoscenza delle tecniche di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento);
- capacità di gestione documentale e di redazione di capitolati tecnici.
7. Profili di responsabilità e tutela giuridica: il ruolo dello Studio Legale Bonanni Saraceno
La gestione dell’amianto negli edifici presenta rilevanti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, sia in capo ai proprietari e agli amministratori, sia in capo ai datori di lavoro e ai soggetti gestori dei patrimoni edilizi pubblici e privati.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno