Responsabilità penale del datore di lavoro per esposizione ad amianto
Nesso di causalità, colpa del garante e superamento della teoria della “trigger dose” nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione IV, 18 dicembre 2012, n. 49215, rappresenta un arresto fondamentale nella giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali da esposizione ad amianto. La pronuncia chiarisce in modo sistematico i criteri di accertamento del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo della colpa, ribadendo la responsabilità penale del soggetto titolare di una posizione di garanzia anche in presenza di esposizioni pregresse e di pluralità di garanti. Particolare rilievo assume il definitivo superamento della teoria della c.d. trigger dose, a favore di una concezione dose-dipendente del mesotelioma.1. Inquadramento normativo e giurisprudenziale della responsabilità da amianto
La responsabilità penale per eventi lesivi o mortali derivanti dall’esposizione ad amianto si colloca all’incrocio tra:- art. 40, comma 2, c.p. (reati omissivi impropri),
- artt. 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni colpose),
- normativa prevenzionistica storica (D.P.R. n. 303/1956; D.Lgs. n. 277/1991),
- e la successiva L. n. 257/1992, che ha sancito il divieto assoluto di utilizzo dell’amianto.
2. La posizione di garanzia e il dovere di prevenzione “rafforzato”
Elemento centrale della sentenza in esame è la ricostruzione della posizione di garanzia del direttore tecnico di produzione, quale soggetto tenuto a:- prevenire l’esposizione dei lavoratori a sostanze nocive,
- adottare tutte le misure tecnicamente e scientificamente esigibili,
- e, nei casi estremi, rinunciare all’incarico qualora non sia possibile neutralizzare il rischio.
3. Il nesso di causalità nelle patologie a lunga latenza
Uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia concerne l’accertamento del nesso causale nelle malattie a lunga latenza, come il mesotelioma pleurico. La Cassazione censura l’impostazione assolutoria della Corte territoriale, affermando che:- non è necessario individuare l’esatto momento di insorgenza della patologia;
- è sufficiente dimostrare che la condotta omissiva del garante abbia contribuito, anche solo in termini di accelerazione dell’evento o di riduzione del tempo di latenza.
4. Il superamento della teoria della “trigger dose”
La sentenza n. 49215/2012 si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che nega validità scientifica e giuridica alla teoria della “dose killer”. Secondo tale teoria, l’evento patologico sarebbe integralmente riconducibile alla prima esposizione, rendendo irrilevanti quelle successive. La Corte, richiamando studi epidemiologici e precedenti arresti (in particolare Cass. n. 33311/2012), afferma invece che:- il mesotelioma è una patologia dose-dipendente,
- ogni esposizione successiva incrementa il rischio e accelera il processo cancerogenetico,
- non esiste una soglia minima di esposizione al di sotto della quale il rischio sia escluso.
5. La colpa del garante e il giudizio di prevedibilità
Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che il giudizio di prevedibilità non richiede la rappresentazione anticipata dello specifico evento lesivo, ma la consapevolezza della potenziale idoneità della condotta a generare un danno alla salute. La pericolosità dell’inalazione di polveri di amianto:- era conoscenza scientifica diffusa già dagli anni ’50-’60,
- imponeva l’adozione di misure protettive avanzate,
- rendeva del tutto irrilevante l’eventuale ignoranza dei lavoratori, strutturalmente esposti a una posizione di debolezza contrattuale.
6. Ricadute applicative e prospettive interpretative
La sentenza in commento consolida un modello di responsabilità penale estensivo e rigoroso, con rilevanti ricadute:- nei procedimenti per omicidio e lesioni colpose da amianto,
- nei giudizi civili di risarcimento del danno,
- nelle azioni promosse dagli eredi delle vittime e dai lavoratori esposti.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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