La Cassazione, Sez. Lav., 24 ottobre 2024, n. 27572, stabilisce che l’abuso tabagico del lavoratore incide sul quantum del risarcimento per morte da esposizione ad amianto.
Il principio della Cassazione: concorso di colpa e fumo attivo
La Suprema Corte chiarisce che il concetto di “fatto colposo” nell’art. 1227 c.c. si riferisce a comportamenti oggettivi in contrasto con regole di prudenza, includendo il fumo attivo come atto libero e consapevole. Ne consegue che il risarcimento del danno va ridotto proporzionalmente all’incidenza del comportamento del lavoratore sul verificarsi dell’evento lesivo.Responsabilità del datore di lavoro e ruolo del sapere scientifico
L’ordinanza sottolinea che la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è automatica: occorre dimostrare il nesso causale tra esposizione ad amianto e malattia. Il Giudice si affida al sapere scientifico tramite consulenze medico-legali, dati epidemiologici e probabilità qualificata per stabilire la responsabilità.Onere della prova: art. 2697 c.c. e malattie multifattoriali
Il risarcimento richiede la prova concreta del nesso causale, specialmente nelle malattie multifattoriali come il carcinoma polmonare. Il Giudice può disattendere il parere del consulente tecnico d’ufficio solo con adeguata motivazione basata su dati oggettivi.Responsabilità solidale e successione dei datori di lavoro
L’art. 2055 c.c. disciplina la responsabilità solidale, ma nei casi di amianto è cruciale individuare:- Il momento della dose killer;
- Il soggetto garante durante la fase di induzione della malattia.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF