Una cittadina genovese, residente sulle alture di Pegli, in una tranquilla zona immersa nel verde, si è trovata con un nuovo e inatteso "vicino di casa".
Non una famiglia rumorosa, non un giovane festaiolo senza orari e nemmeno uno spavaldo amante del fritto quotidiano… ma un'antenna di telefonia mobile.
Nel mese di ottobre 2024, la donna – in una mattina come le altre - ha scoperto che proprio accanto alla sua abitazione erano iniziati i lavori per l'installazione di una stazione radio base di una nota compagnia telefonica, autorizzata dal Comune di Genova con regolare permesso di costruire.
La donna, ritenendo l'intervento lesivo dei propri interessi e potenzialmente pericoloso per la propria salute - vista la vicinanza - e per il paesaggio circostante, si è rivolta al Tar Genova, assistita dagli avvocati Sarah Garabello, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich.-
In termini semplici, la pubblicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione prevista dall'art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche serve a rendere noto al pubblico che è stata presentata una domanda per installare un impianto di comunicazione elettronica (ad esempio, un'antenna o una stazione radio base).
In pratica, il Comune o lo sportello unico (SUAP) pubblicano un avviso sintetico, solitamente sull'albo pretorio o sul sito istituzionale, che indica: chi ha presentato l'istanza (operatore o società), dove si trova l'area o l'edificio interessato, la data di presentazione, che è in corso il procedimento di autorizzazione.
Non vengono invece diffusi i dati tecnici dell'impianto (potenza, frequenze, modello, ecc.), che restano riservati.
Lo scopo è quello di garantire trasparenza verso i cittadini e consentire agli enti interessati di partecipare al procedimento, senza compromettere la riservatezza industriale del gestore.
LA DECISIONE DEL TAR
Il TAR Liguria, riconosciuta la legittimazione attiva della donna ad agire in giudizio sulla base del principio di vicinitas – poiché la sua abitazione confina direttamente con il sito dell'impianto – ha ritenuto sussistente un interesse concreto e attuale a evitare possibili danni alla salute o pregiudizi ambientali derivanti dalle emissioni elettromagnetiche, ha quindi accolto il ricorso, annullando il permesso di costruire e gli atti correlati, poiché il Comune non aveva provveduto a pubblicare l'avvio del procedimento di autorizzazione, come imposto dall'art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Tale pubblicazione – ha precisato il TAR – non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta uno strumento essenziale per garantire trasparenza e partecipazione dei cittadini nella scelta dei siti destinati alle antenne, principi cardine del procedimento amministrativo in materia ambientale.
La pubblicazione della sola "conclusione" del procedimento non può ritenersi sufficiente: così operando, l'Amministrazione ha eluso il diritto dei residenti ad essere informati e a partecipare, rendendo illegittima l'autorizzazione rilasciata.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.