L’ordinanza motivata di archiviazione di una contravvenzione, emanata, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Prefetto, in sede di autotutela ed in base a ricorso gerarchico dell’interessato, non essendo un provvedimento giurisdizionale, non può mai passare in giudicato né impedire che, in sede di giurisdizione ordinaria, possa farsi luogo ad accertamento dell’eventuale responsabilità civile dell’interessato medesimo per il fatto in relazione al quale era originariamente avvenuta la contestazione della contravvenzione.
NDR: in tal senso Cass. S.U. 6139/93.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 23.5.2023, n. 3698
…omissis…
Rilevante ai fini della contestazione sono: la valutazione della posizione post-urto dei mezzi, la localizzazione dei danni nell’area di collisione tra gli stessi e l’urto con il marciapiede destro da parte dell’autovettura; tutti elementi idonei ad escludere che l’autocarro si trovasse già in fase di svolta a destra prima della collisione, che – si ricorda – è avvenuta tra la parte sinistra anteriore dell’autovettura ed il passaruote posteriore sinistro dello stesso autocarro, che mai, altrimenti, avrebbe potuto trovarsi “in posizione di quiete perfettamente allineata all’asse stradale prima dell’area dell’incrocio…”.
Orbene, sul punto in sentenza è stato così motivato “Come riportato nella planimetria allegata alla loro informativa, i CC omissis, in difetto di tracce che consentissero di individuare sulla carreggiata il punto d’urto fra i due mezzi, rilevarono che la motrice dell’autotreno aveva presentato posizione di quiete finale all’interno della corsia di sua pertinenza; ciò risulta visibile anche nella fotografia scattata sul posto che la raffigura dal davanti. Va tuttavia evidenziato che la foto che riprende l’autotreno sul retro, nella stessa posizione finale, mostra che il suo rimorchio e lo spigolo inferiore della motrice avevano oltrepassato la mezzeria. Tenuto conto che, per la notoria legge fisica, la parte arretrata di un simile autotreno impegna lo stesso suolo già impegnato dalla sua parte frontale, e che, all’evidenza, dallo stesso schizzo e dalle stesse foto, risulta palese che il camion si mosse, anche se di poco, ancora in avanti pur dopo l’urto, si deve ragionevolmente dedurre che, nell’affrontare la svolta a destra, il sig. omissis si era “allargato” sulla sua sinistra superando la mezzeria. Quanto meno tali emergenze fanno sopravvivere in pieno la presunzione di cui all’art. 2054 c. 2 c.c. Ciò non toglie che, come ragionevolmente dedotto dagli stessi CC, stanti le conseguenze dell’urto, in alcun modo può, analogamente, dirsi superata la presunzione di pari colpevolezza in capo al sig. omissis in merito al fatto che egli avesse adottato la necessaria cautela nell’avvicinarsi all’incrocio e nel moderare la velocità, tenuto conto anche dell’approssimarsi in senso contrario di un mezzo tanto ingombrante. Pertanto, entrambi i conducenti devono ritenersi responsabili del sinistro per pari grado di responsabilità”.
Siffatta motivazione è pienamente condivisibile.
È, infatti, in atti “rapporto dell’incidente” con allegata planimetria ove l’autotreno è rappresentato, nella posizione finale di quiete, nella propria corsia.
Peraltro, la circostanza ritenuta della “foto che riprende l’autotreno sul retro, nella stessa posizione finale” che ”mostra che il suo rimorchio e lo spigolo inferiore della motrice avevano oltrepassato la mezzeria” non è stata specificamente contestata.
Dacché, il conducente dell’autocarro, che, come evidenziato dal primo giudice nella ricostruzione anche a mezzo della documentazione fotografica, si era allargato superando la sua mezzeria, ha concorso nella verificazione del sinistro.
È noto, altresì, l’orientamento secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass. n.23431/2014).
Alla stregua di detto principio, in modo altrettanto corretto è stata esaminata la condotta di guida dell’omissis.
Ciò al fine di accertare se lo stesso abbia o meno contribuito al sinistro, cioè se abbia tenuto una condotta di guida tale da potersi configurare la colpa esclusiva dell’altro conducente.
Invero, ai sensi dell’art. 141 del Codice della Strada il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Ora, alla luce della dinamica dell’incidente come descritta dallo stesso In., ossia che vista l’invasione della sua corsia di marcia da parte dell’autocarro si portava sul margine destro della carreggiata urtando così e a causa di ciò il marciapiede “posto sul margine destro della carreggiata” e “per effetto dell’urto veniva sospinto in direzione opposta contro l’autocarro”, ben può presumersi che comunque l’appellante non ha osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l’arresto dell’auto o una utile manovra di emergenza, evitando così l’impatto.
Presunzione questa che non può dirsi superata per essere stato, con ordinanza del Prefetto, accolto il ricorso avverso il verbale di contestazione redatto dai C.C. e ordinata l’archiviazione degli atti.
Infatti, “L’ordinanza motivata di archiviazione di una contravvenzione, emanata, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Prefetto, in sede di autotutela ed in base a ricorso gerarchico dell’interessato, non essendo un provvedimento giurisdizionale, non può mai passare in giudicato né impedire che, in sede di giurisdizione ordinaria, possa farsi luogo ad accertamento dell’eventuale responsabilità civile dell’interessato medesimo per il fatto in relazione al quale era originariamente avvenuta la contestazione della contravvenzione.” (Cass. S.U. 6139/93).
È stata pertanto condivisibilmente ritenuta una responsabilità paritaria dei conducenti.
L’appellante ha, poi, lamentato che il primo giudice nonostante le conclusioni dell’espletata CTU omissis, che si era avvalsa del consulto del neuropsichiatra omissis, che avevano confermato la sussistenza di un collegamento causale tra il sinistro e le patologie di cui risultava affetto l’omissis (la cui morte era indefettibilmente collegata alle gravi lesioni subite nel sinistro), aveva omesso ogni valutazione riguardo all’invalidità permanente (cfr. pag. 23, 24 e 25 appello).
Secondo il principio affermato dal giudice di legittimità (Cass. sentenza n. 36638 del 25/11/2021) “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una controversia in tema di responsabilità civile per sinistro stradale mortale, aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima, quantificandolo nella misura del 50 per cento, senza specificare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere le conclusioni peritali, le quali avevano escluso qualsiasi apporto causale o concausale del danneggiato nella determinazione dell’evento)”.
Il giudice di primo grado dopo aver riportato in sentenza le risultanze in atti evidenziate dal CTU circa gli accertamenti sanitari seguiti al sinistro, ha poi concluso ritenendo che “Siamo, dunque, di fronte, piuttosto ad una degenerazione atrofica involutiva del parenchima cerebrale, come accertato in data 22.3.2004 dalla Commissione omissis, in soggetto già predisposto in quanto da tempo affetto da diabete mellito e cardiopatia ischemica cronica. Pertanto, il fatto che – come posto in evidenza dal dr omissis – la scienza medica ipotizzi la possibile correlazione tra trauma encefalico e declino cognitivo, tale quadro personale e il fatto, documentato, che il soggetto non presentò, in prossimità temporale con il fatto, perdita di coscienza o amnesia post traumatica, accusandole a notevole distanza cronologica, non consente di ritenere dimostrato il nesso causale fra detto successivo grave degrado cognitivo e il sinistro per cui è causa, in ragione del quale, invece , il c.t.u. è giunto a riconoscere 45% di invalidità permanente”.
Cosicché il primo giudice ha ben specificato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, statuizione questa che il Collegio ritiene di condividere.
Nella relazione di CTU, espletata in primo grado (cfr. relazione omissis) si legge omissis.
Orbene, alla stregua di dette risultanze, tenuto conto che solo a distanza di oltre un anno dal sinistro era insorta una degenerazione cognitiva, deve ritenersi che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere, perché non provato, il nesso causale tra il degrado cognitivo e il sinistro.
Invero, l’omissis alla data delle dimissioni, il 21.2.2000, appariva lucido ed orientato nel tempo e nello spazio e benché, in data 11/02/2000, da esame neurologico era risultato paziente disorientato, confuso si consiglia TAC di controllo urgente, l’effettuato esame TAC di controllo aveva il seguente risultato: Non evidenti alterazioni densitometriche cerebrali e cerebellari.
Solo successivamente, a distanza di oltre un anno dal sinistro, si evidenziava “un deficit mnesico ed attentivo di grado severo ed un deficit intellettivo di grado moderato; le capacità prassico esecutive appaiono notevolmente compromesse”.
Inoltre, la visita collegiale, in data 22.03.2004, si concludeva con la diagnosi di “Cardiopatia ischemica in soggetto con pregresso IM. e trattato con By-pass coronarico; Diabete mellito con retinopatia II stadio deterioramento cognitivo in cerebropatia atrofica -Ipoacusia bilaterale -Pregresso trauma cranico”.
Del resto nella stessa relazione di CTU è stato, altresì, evidenziato che l’omissis “era già affetto da patologie gravi ed invalidanti quali: cardiopatia ischemica trattata con triplice by-pass, diabete mellito e poi sopraggiungevano col tempo una bpco con insufficienza respiratoria ed una emicolectomia per carcinoma”.
E, ancora, nelle conclusioni dello specialista in neuropsichiatria Dott. omissis, consultato per verificare quanto potesse avere influito il trauma cranico con la demenza da Alzheimer ed in che misura, si legge, per come riportato, che “con elevata probabilità” il trauma cranico subito “abbia agito come catalizzatore di una serie di meccanismi … che hanno velocizzato un processo che, verosimilmente era in atto, cui il trauma ha data una “accelerazione ”.
Con riguardo al quantum l’appellante ha contestato che non era stato ritenuto sussistente il danno patrimoniale subito connesso alla sofferenza dell’invalidità permanente, oltre che dell’invalidità temporanea. Ha asserito che era titolare di un avviato studio tecnico e che a causa del sinistro non era stato più in grado di svolgere la libera professione di geometra, tanto che, nel dicembre del 2013, era stato costretto a cessare l’attività, con inevitabile compromissione della capacità reddituale.
Inoltre, che nella relazione di CTU era scritto “In considerazione che il sig In. svolgeva attività di Geometra e che in data 22/03/2004 veniva sottoposto a visita collegiale con diagnosi di “Cardiopatia ischemica in soggetto con pregresso IM. e trattato con By-pass coronarico; Diabete mellito con retinopatia II stadio deterioramento cognitivo in cerebropatia atrofica -Ipoacusia bilaterale -Pregresso trauma cranico” con riconoscimento di inabilità assoluta a lavoro proficuo si valutava un danno alla capacità lavorativa specifica in percentuale del 50% (in considerazioni delle gravi patologie di cui già affetto). Le spese mediche risultano documentate agli atti ”.
Orbene, siffatta doglianza ben può ritenersi assorbita, posto quanto sopra detto circa la mancata prova del nesso di causalità tra il sinistro e il declino cognitivo e l’asserita riconducibilità della cessazione dell’attività all’incapacità di svolgere qualsivoglia lavoro e, dunque, all’invalidità permanente che, per quanto dinanzi detto, non è stata riconosciuta.
Per tutte le ragioni esposte consegue che sia l’appello principale che quello incidentale vanno respinti.
Le spese di lite del presente grado, stante la reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti costituite; nessuna pronuncia va, invece, resa con riguardo alla posizione degli appellati contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l’appello principale; rigetta l’appello incidentale; compensa le spese di lite del presente grado tra le parti costituite; nulla per le spese per gli appellati contumaci; dichiara la parte appellante principale e la parte appellata incidentale tenute al versamento dell’ulteriore somma pari all’ammontare del contributo unificato rispettivamente dovuto.