La Circolare 2/2026, emanata dal Ministero della Cultura (Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio e Soprintendenza speciale PNRR), fornisce aggiornamenti e precise indicazioni sull'applicazione delle disposizioni relative all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Ciò avviene a seguito della conversione del Decreto Legge n. 175 del 21 novembre 2025 (recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”) nella Legge n. 4 del 15 gennaio 2026.
Il fulcro della circolare risiede nell'illustrazione dell'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione. Tale disposizione stabilisce un regime transitorio, escludendo l'applicazione degli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, per le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale (inclusa la VIA) per le quali la verifica di completezza documentale risultasse già compiuta alla data di entrata in vigore del decreto (22 novembre 2025). Per queste procedure 'in corso', continueranno ad applicarsi gli articoli 20 e 22 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Vengono altresì fatti salvi i provvedimenti già emessi nel periodo tra l'entrata in vigore del decreto-legge e la sua conversione.
Importante è la precisazione che l'articolo 11-quinquies del D.Lgs. 190/2024, concernente gli interventi nelle zone di protezione dei siti UNESCO, rimane invece applicabile anche ai procedimenti antecedenti il 22 novembre 2025. La circolare segnala inoltre l'assenza, nel nuovo articolo 11-quater del D.Lgs. 190/2024, della precedente estensione della disciplina alle infrastrutture elettriche interrate di connessione (prevista dall'art. 22, comma 1-ter del D.Lgs. 199/2021), implicando una modifica del perimetro applicativo. Si chiarisce che l'articolo 11-bis, comma 4, lettera m) del D.Lgs. 190/2024 è riferito esclusivamente ai criteri che le Regioni dovranno adottare per la definizione di ulteriori aree idonee, non costituendo uno strumento diretto di individuazione in assenza di normativa regionale.
Un aspetto centrale ribadito è che la classificazione di un'area come idonea non produce alcun automatismo sull'esito favorevole o sfavorevole dei pareri di competenza. Per gli interventi ricadenti in tali aree, il parere delle Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 11-quater (già art. 22 D.Lgs. 199/2021), acquisisce la natura di obbligatorio ma non vincolante. Gli uffici del Ministero sono quindi invitati ad aggiornare le proprie valutazioni procedurali in conformità a tali modifiche e precisazioni normative.