Cosa succede se un soggetto, dopo essere stato sottoposto ad ammonimento, per comportamenti aggressivi ed ossessivi nei confronti della ex moglie, viene assolto ("perché il fatto non sussiste") in sede penale?
La sentenza n. 9211/2024 del Consiglio di Stato offre l'occasione per riflettere sull'uso dell'ammonimento del Questore come strumento di prevenzione contro comportamenti persecutori. In particolare, il caso esamina la relazione tra il giudizio penale e la misura dell'ammonimento, evidenziando la separazione e l'autonomia di questi strumenti nell'ordinamento giuridico italiano.
GLI ISTITUTI GIURIDICI
L'articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 28/2009, disciplina l'ammonimento del Questore come misura preventiva contro condotte persecutorie. Questo strumento non ha finalità punitive, ma si propone di prevenire reati contro la persona, basandosi su una valutazione di rischio. A differenza del processo penale, per l'ammonimento non è richiesta la prova certa di un reato, ma soltanto un ragionevole fondamento che suggerisca un pericolo imminente.
Inoltre, l'ammonimento è un provvedimento amministrativo che si fonda su un'istruttoria indipendente dal giudizio penale.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha confermato che l'ammonimento può essere legittimamente adottato – e mantenuto efficace - anche in assenza di una condanna penale, poiché la misura ha una finalità preventiva e non punitiva; l'assoluzione penale, quindi, non invalida l'ammonimento, che si basa su un'indagine amministrativa autonoma.
CONCLUSIONI
La sentenza chiarisce che il provvedimento può essere adottato senza la necessità di una condanna penale, a condizione che ci siano ragionevoli motivi per temere un rischio per la sicurezza della persona.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.