L’attraversamento fuori dalle strisce e la ridotta visibilità sono elementi insufficienti a dimostrare che l’investitore aveva fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Pertanto, qualora il convenuto si limitati ad allegare solo detti elementi non può ritenersi superata la presunzione di colpa che grava sull’investitore, non avendo questi dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il comportamento colposo del pedone debba qualificarsi come fatto imprevedibile e inevitabile, tale da assurgere a causa esclusiva dell’evento. Cionondimeno, la condotta del pedone deve essere considerata ai fini del concorso di colpa di cui all’art. 1227 comma 1 c.c. (nella specie l’apporto eziologico di tale condotta, in relazione al grado della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, deve essere contenuto nella misura del 30%, laddove il restante 70% è ascrivibile alla responsabilità dell’investitore).
NDR: in argomento Cass. 8663/2017 e 20137/2023.
Tribunale di Rimini, sentenza del 13.9.2023, n. 794
…omissis…
Innanzitutto, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, che è infondata e va rigettata, considerato che l’onere dell’attore in riassunzione di provare la propria qualità di erede – compiutamente allegata – sorge soltanto all’esito della specifica contestazione della controparte, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11276/2018). Nella specie, gli attori hanno compiutamente allegato la loro qualità di eredi, specificando il rapporto di parentela con il de cuius, in ragione del quale opera in loro favore la successione legittima. Tale specifica deduzione non è stata in alcun modo contestata dai convenuti, che si sono limitati a invocare la necessità di prova, senza minimamente negare l’effettiva sussistenza del rapporto di parentela, o indicare elementi tali da porre in dubbio la qualità di eredi del danneggiato.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Come noto, l’art. 2054 c.c. pone la responsabilità del sinistro in capo al conducente che non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta di una presunzione di colpa esclusiva in capo al conducente del veicolo investitore, che può essere vinta soltanto con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A tal fine incombe sul conducente l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato in via esclusiva dalla condotta del pedone, in quanto anormale e ragionevolmente non prevedibile, nonché di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente la mera allegazione della condotta colposa del pedone (cfr. Cass. 8663/2017 “l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta).
Nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non potrà essere assolto da responsabilità; cionondimeno, non è preclusa l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., dunque, non già quale causa esclusiva dell’evento dannoso, bensì come concausa dell’evento, spettando al giudice a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (così Cass. 20137/2023).
Venendo al caso di specie, si osserva come parte convenuta non abbia affatto dimostrato, e invero neppure compiutamente dedotto, di aver tenuto una condotta di guida in tutto conforme alle regole della strada, anche sotto il profilo della velocità tenuta, e in generale di comune prudenza, né che il sinistro sia stato determinato in via esclusiva da una condotta abnorme e imprevedibile del pedone.
In effetti, i convenuti si sono limitati ad allegare elementi – quali l’attraversamento fuori dalle strisce e la ridotta visibilità – insufficienti a dimostrare che l’investitore aveva fatto tutto il possibile per evitare l’evento.
Innanzitutto, il semplice attraversamento della carreggiata da parte del pedone, seppure fuori dalle strisce, se costituisce un comportamento colposo, non può considerarsi anomalo e, perciò, assolutamente imprevedibile, come potrebbe, invece, essere ad esempio l’attraversamento pedonale di un’autostrada.
Né è stato dimostrato che la conformazione della strada fosse tale da impedire totalmente al conducente di avvistare il pedone, considerato comunque che la presenza della curva avrebbe dovuto indurlo a maggiore prudenza e a regolare la propria velocità, mantenendo una condotta di guida conforme alle regole della strada; ciò che parte convenuta non ha affatto dimostrato, e invero neppure dedotto, tacendo completamente sulla propria condotta, in relazione ad esempio alla velocità mantenuta.
In conclusione, non può ritenersi superata la presunzione di colpa che grava sull’investitore, non avendo questi dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il comportamento colposo del pedone debba qualificarsi come fatto imprevedibile e inevitabile, tale da assurgere a causa esclusiva dell’evento.
Cionondimeno, la condotta dello Sp. deve essere considerata ai fini del concorso di colpa di cui all’art. 1227 comma 1 c.c. La norma da ultimo richiamata è un’esplicazione del principio causalistico, alla stregua del quale possono essere imputate al danneggiante esclusivamente le conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento, sicché occorre, in primo luogo, individuare i comportamenti del danneggiato che costituiscono concausa dell’evento dannoso (con la precisazione che se fossero causa esclusiva di esso, sarebbero idonei ad interrompere il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, escludendone in radice la responsabilità). In secondo luogo, la norma seleziona, nell’ambito dei comportamenti del danneggiato che costituiscono antecedente causale necessario dell’evento, quelli colposi, ovvero quelli posti in essere in violazione di regole di comune prudenza, correttezza e diligenza.
Sotto il profilo della causalità, giova rammentare che, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., un fatto può considerarsi causa dell’evento ove ne costituisca una condizione necessaria, nel senso che, eliminando mentalmente l’antecedente causale, nell’ambito del giudizio controfattuale, l’evento non si sarebbe prodotto, dovendosi negare rilievo all’interno della serie causale così individuata alle condizioni che, secondo una valutazione ex ante e in concreto, appaiono del tutto inidonee a cagionare l’evento, che si presenti come conseguenza del tutto anomala e inverosimile, accertamento da condurre alla stregua dello standard probatorio del più probabile che non.
Il richiamato principio è applicabile anche nell’ipotesi di intervento di più fattori nella serie causale che conduce all’evento, nel senso che essi si potranno considerare causa di esso solo ove ne costituiscano ciascuno un antecedente necessario, mentre, nel caso in cui uno di essi sia da solo sufficiente a cagionare l’evento (in relazione alle modalità e alle precise e concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato), esso interromperà il nesso di causalità rispetto agli altri fattori.
Sotto il profilo della colpa, occorre stabilire se il danneggiato si sia conformato al paradigma di comportamento imposto dalle regole precauzionali e di prudenza, regole di natura cautelare che costituiscono la generalizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità di rischi ripetuti nel tempo ed elaborate secondo la migliore scienza ed esperienza.
I due giudizi, debbono essere tenuti distinti, dovendosi procedere separatamente alla valutazione di colpevolezza del danneggiato, insita nella violazione della regola cautelare, da un lato, e all’accertamento della riconducibilità eziologica del danno specificamente alla condotta colposa.
Sotto quest’ultimo profilo, occorre che l’evento sia direttamente collegato alla colpa, ovvero che costituisca una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire (c.d. causalità della colpa).
Tanto premesso, si osserva come, nel caso di specie, certamente la condotta colposa dello Sp. – il quale attraversava la strada al di fuori delle apposite strisce e in condizioni di non perfetta visibilità, considerato anche che il sinistro si è verificato in orario serale – ha senz’altro concorso alla causazione del sinistro, che va dunque imputato anche alla sua responsabilità.
L’apporto eziologico di tale condotta, in relazione al grado della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, deve essere contenuto nella misura del 30%, laddove il restante 70% è ascrivibile alla responsabilità dell’investitore.
omissis
P.Q.M.
omissis condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 31.355,00; dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA di legge, oltre a euro 366,00 per il consulente tecnico di parte.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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