Il conducente di un veicolo che si accinge ad un sorpasso deve non solo attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché esso possa avvenire senza alcun pericolo, potendo essere cioè effettuato anche con la messa in atto di manovre di emergenza che dovessero rendersi necessarie, essendo invero tenuto a soprassedere laddove, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (nella specie, indubbia la responsabilità del conducente dell’auto che effettuava un’inversione di marcia in prossimità di un’intersezione senza assicurarsi preventivamente che tale manovra potesse essere compiuta in modo da non creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada, il tribunale afferma che la condotta del conducente del motociclo ha certamente concorso a determinare l’evento, atteso che lo stesso aveva compiuto una manovra di sorpasso in corrispondenza di un’intersezione, conducendo il mezzo, verosimilmente, ad una velocità non del tutto adeguata alla presenza di un’intersezione).
NDR: in argomento Cass. 5505/2008 e 31009/2018.
Tribunale di Milano, sentenza del 26.5.2023, n. 4335
…omissis…
1. omissis, in qualità rispettivamente di conducente, proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo Re. Twingo, tg. omissis, chiedendo accertarsi la responsabilità di omissis per il decesso di omissis nel sinistro occorso il giorno 21.09.2018 e, per l’effetto, condannare, in solido tra loro, i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale con il de cuius. omissis
2. In via preliminare, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore di parte convenuta, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse all’esito dell’udienza del 06.07.2021.
3. Tanto premesso, la pretesa risarcitoria esercitata dagli attori deve essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 2054 c.c. per ciò che concerne la responsabilità di omissis, nonché dell’art. 144 d.lgs. n. 209/2005 per ciò che concerne la compagnia assicuratrice VV Assicurazioni s.p.a. e il responsabile civile del danno, proprietario del veicolo antagonista, nella specie omissis.
3.1. Ciò posto, quanto all’accertamento della responsabilità civile del sinistro occorso, deve preliminarmente essere ricostruita la dinamica dell’incidente stradale.
Sulla scorta delle complessive emergenze processuali e, in particolare, dei rilievi ed accertamenti compiuti dagli Agenti della Polizia Locale di Cogliate intervenuti in loco (sub doc. 3, fasc. att.), dell’integrazione della C.N.R. (v. doc. 14, fasc. att. e doc. 5, fasc. conv.) nonché della sentenza resa all’esito del procedimento penale a carico di Se. Te. (v. doc. 6, fasc. att.), il sinistro può ricostruirsi nei seguenti termini: il giorno 21.09.2018, intorno alle ore 21:00, il signor omissis, percorrendo la via omissis (tratto di strada provinciale rettilinea composta da due complessive carreggiate e a doppio senso di circolazione), in direzione del centro di Cogliate, in prossimità di un’isola spartitraffico situata al centro della carreggiata all’altezza dell’intersezione con via omissis rallentando improvvisamente e spostandosi in modo repentino a sinistra nella corsia contraria al proprio senso di marcia al fine di effettuare una manovra di inversione ad “U”, urtava violentemente il motociclo condotto dal signor omissis, il quale, percorrendo via omissis medesimo senso di marcia, sopraggiungeva da tergo in fase di sorpasso e, a tal fine, si era spostato sulla corsia opposta alla propria direzione di percorrenza, conducendo il motociclo verosimilmente ad una velocità non del tutto adeguata allo stato dei luoghi tenuto conto delle tracce di scarrocciamento lasciate dal mezzo per circa 17 metri. Tale violento impatto cagionava la morte del signor omissis.
In ordine alle modalità di accadimento del sinistro, il signor omissis, conducente della Re. Twingo, nell’immediatezza del sinistro, dichiarava al signor omissis, sopraggiunto sul luogo del sinistro: “Ho combinato un casino, dovevo fare inversione di marcia e non ho visto la moto arrivare” (v. doc. 4, fasc. att.).
3.2. Ciò detto, con riguardo alla dinamica del sinistro deve rilevarsi, in punto di diritto, che nella fattispecie trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, dunque, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell’incidente.
Ed infatti la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità e laddove si verta in ipotesi di “scontro tra veicoli”, circostanze non sussistenti nella fattispecie.
Stante l’applicazione del disposto di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., deve ritenersi che, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, non è stata superata, in giudizio, la presunzione di colpa del conducente della Re. Twingo, omissis, prevista dal predetto disposto normativo, seppur in presenza di un concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell’evento nei termini di seguito indicati.
Deve infatti ritenersi che la condotta di guida del signor omissis sia stata imprudente e negligente giacché non vi è dubbio che se avesse rispettato le più generali regole cautelari previste dal codice della strada ed in particolare il principio di cui all’art. 154 d.lgs. 285/1992, avrebbe potuto evitare l’urto con il motociclista in procinto di effettuare manovra di sorpasso. Infatti, in violazione delle regole di circolazione stradale, il signor omissis effettuava un’inversione di marcia in prossimità di un’intersezione senza assicurarsi preventivamente che tale manovra potesse essere compiuta in modo da non creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada.
Parte convenuta non ha, nella specie, provato che il conducente del veicolo assicurato abbia fatto tutto il possibile per evitare l’evento adottando la massima cautela prima di effettuare la manovra di inversione di marcia.
È dunque indubbia la responsabilità civile del conducente della Re. Twingo nella causazione del sinistro per cui è causa.
Ciò posto, deve, al contempo, rilevarsi che, in tema di circolazione stradale, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo l’eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Nella specie deve ritenersi che la condotta del signor omissis ha certamente concorso a determinare l’evento, atteso che lo stesso aveva compiuto una manovra di sorpasso in corrispondenza di un’intersezione, conducendo il mezzo, verosimilmente, ad una velocità non del tutto adeguata alle caratteristiche dei luoghi (presenza di intersezione).
Al riguardo giova rammentare che l’art. 148 cod. della strada, ai commi II e III, dispone che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra; c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso; d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare”.
Ancora, l’art. 141 d.lgs. 285/1992 dispone, ai primi tre commi, che “1. E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Peraltro, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, il conducente di un veicolo che si accinge ad un sorpasso deve non solo attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché esso possa avvenire senza alcun pericolo, potendo essere cioè effettuato anche con la messa in atto di manovre di emergenza che dovessero rendersi necessarie, essendo invero tenuto a soprassedere laddove, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (cfr. Cass. civ., sez. III, 5505/2008 e, da ultimo, Cass. civ. 31009/2018).
Ebbene, nella fattispecie, dall’esame della documentazione in atti (v., in particolare, doc. 3, fasc. att. e doc. 14, fasc. att.), si evince che il de cuius stesse effettuando, al momento dell’impatto, una manovra di sorpasso con invasione dell’opposta corsia di marcia in quanto, da un lato, il danneggiamento della scarpa destra del motociclista consente di ritenere verosimile il suo spostamento a sinistra nella corsia di marcia durante la guida, e dunque la manovra di sorpasso che, più probabilmente che non, stava compiendo e, dall’altro, che l’ampiezza totale della carreggiata ammontava a metri 9,90, comprensiva dell’area ove si trovava l’isola spartitraffico a raso, circostanza che attesterebbe il ridotto calibro della carreggiata e, dunque, l’imprudenza da parte del motociclista di compiere la predetta manovra di sorpasso del veicolo. Ancora, gli organi accertatori hanno rilevato al suolo tracce di scarrocciamento di circa 17 metri (v. doc. 3, fasc. att.), circostanza che depone verosimilmente nel senso che il motociclista non stesse conducendo il mezzo ad una velocità quantomeno adeguata alle caratteristiche e condizioni dei luoghi (presenza di intersezione e orario notturno), non riuscendo, infatti, a conservare il controllo del proprio motociclo.
Deve dunque qualificarsi in termini di comportamento colposo la condotta tenuta dal signor omissis al momento del sinistro e deve ritenersi sussistente il collegamento eziologico tra la sua condotta colposa e il sinistro di causa.
Tale circostanza viene peraltro confermata da quanto accertato in sede di procedimento penale, ove è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, c.p., non essendo stato l’evento morte esclusiva dipendenza dell’azione del signor omissis (v. doc. 6, fasc. att.).
3.3. Alla luce delle superiori considerazioni deve dunque ritenersi che le complessive emergenze processuali suffragano l’affermazione di determinazione dell’evento lesivo quale risultante di due condotte colpose convergenti il cui apporto causale deve essere valutato in misura pari al 80% per il signor omissis e nella misura del 20% per il signor omissis in ragione della diversità e maggiore gravità delle regole cautelari violate dall’automobilista nel caso di specie.
4. Accertata in tal modo la responsabilità del sinistro, occorre procedere all’accertamento ed alla liquidazione dei danni richiesti, tenuto conto del concorso di responsabilità nella misura indicata omissis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui al n. R.G. in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accerta la responsabilità concorsuale del conducente omissis nella misura dell’80% e della vittima omissis nella misura del 20% in relazione al sinistro mortale occorso in data 21.09.2018; condanna omissis, omissis e VV Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale accertati in conseguenza del sinistro occorso il 21.09.2018 e quindi a pagare, tenuto conto del concorso colposo del de cuius nell’accertata misura del 20%, in favore di: omissis la somma di Euro 81.475,00 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia VV Assicurazioni s.p.a., oltre accessori come in motivazione; omissis la somma di Euro 60.941,89 a titolo di danno non patrimoniale, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia VV Assicurazioni s.p.a., oltre accessori come in motivazione; omissis e di omissis, come legalmente rappresentate da omissis e omissis esercenti la responsabilità genitoriale, la somma di Euro 17.144,74 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione; previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, condanna omissis, omissis e VV Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano, per i restanti due terzi, in Euro 14.454,00 per compensi, in Euro 847,33 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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