La sentenza n. 36051/2025 della Cassazione mette un punto fermo su una vicenda che per anni ha coinvolto, e coinvolge, decine di Comuni italiani: quella degli autovelox "solo approvati", ma utilizzati come se fossero regolarmente omologati ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada.
La Suprema Corte non si è limitata a valutare il profilo penale dei fornitori che avevano presentato i dispositivi come "omologati": ha inviato un messaggio chiaro e diretto a tutte le Pubbliche Amministrazioni: da oggi nessun Sindaco, Comandante di Polizia Locale o Segretario comunale potrà più sostenere di ignorare la differenza tra approvazione e omologazione.
IL CASO: SEQUESTRI PREVENTIVI PER FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE E FALSO IDEOLOGICO
La vicenda nasce a Cosenza. Il Giudice per le indagini preliminari aveva confermato il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) di due autovelox in dotazione ad alcuni Comuni.
Le contestazioni erano gravi:
- frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.),
- falso ideologico per induzione in errore (artt. 48 e 479 c.p.).
La ragione?
Le apparecchiature venivano presentate, vendute e contrattualizzate come "omologate", mentre erano soltanto approvate, cioè sottoposte a un procedimento molto diverso, più snello e privo delle verifiche tecniche necessarie per l'accertamento delle infrazioni stradali.
Il Gip, nel confermare il sequestro, aveva richiamato la giurisprudenza civile ormai consolidata (Cass. civ. ord. n. 10505/2024; Cass. nn. 20913/2024 e 12924/2025), secondo cui:
- l'approvazione non equivale all'omologazione,
- un autovelox solo approvato non può essere utilizzato per accertare il superamento dei limiti di velocità.
Gli indagati hanno quindi proposto ricorso in Cassazione.
APPROVAZIONE NON È OMOLOGAZIONE: LA CASSAZIONE LO RIBADISCE
La Corte ricostruisce in modo rigoroso la disciplina tecnica e normativa, chiarendo definitivamente la distinzione tra i due procedimenti:
- L'approvazione riguarda aspetti marginali, privi delle caratteristiche tecniche essenziali fissate dal regolamento.
- L'omologazione comporta prove, verifiche, controlli e accertamenti tecnici sulla piena rispondenza dell'apparecchio alle prescrizioni del Codice della Strada.
Sono due procedimenti diversi per funzione, contenuto e garanzie: non sovrapponibili, non equivalenti, non intercambiabili.
Da ciò discendono due principi inequivocabili
- La semplice approvazione non autorizza l'uso dell'autovelox per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità.
- Ogni verbale emesso con tali dispositivi è illegittimo.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione riconosce la sussistenza del fumus dei reati contestati:
- Per quanto riguarda la frode in pubbliche forniture i dispositivi consegnati ai Comuni erano qualitativamente difformi rispetto a quanto previsto nei contratti: mancava l'omologazione richiesta;
- Per quanto riguarda il falso ideologico per induzione, nei verbali, le Polizie Locali avevano attestato l'esistenza dell'omologazione.
Nonostante ciò, la Cassazione annulla i sequestri preventivi. Il motivo? Manca una motivazione adeguata sul pericolo attuale di reiterazione o aggravamento del reato, perché:
- la distinzione tra approvazione e omologazione è ampiamente nota alle Polizie Locali,
- non è più possibile presumere ignoranza o buona fede,
- pertanto non è giustificabile, nei confronti dei fornitori, una misura cautelare reale fondata su un periculum generico o astratto.
CONCLUSIONI
Giudici civili e penali sono perfettamente allineati: l'utilizzo di apparecchiature approvate ma non omologate comporta l'illegittimità dell'accertamento e del verbale.
E i rischi non riguardano soltanto i fornitori.
Sono esposti anche Sindaci, Comandanti, Segretari comunali e responsabili dell'area tecnica, che non possono più richiamarsi a interpretazioni ministeriali "creative" o a pareri divergenti per giustificare l'uso di dispositivi non omologati.
L'omologazione non è un formalismo: è un requisito tecnico essenziale.
E oggi nessuno può sostenere di non saperlo.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.