La Cassazione, con l'ordinanza n. 802/2026, torna[1] a bacchettare gli avvocati, questa volta sanzionando la violazione del principio di sinteticità degli atti, introdotto e rafforzato dalla Riforma Cartabia. Non con una declaratoria "di stile", ma incidendo sulla liquidazione delle spese di giudizio, portate al massimo dello scaglione di riferimento.
IL FATTO
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per plurimi profili. Tuttavia, l'aspetto realmente innovativo dell'ordinanza n. 802/2026 non risiede tanto nell'esito del giudizio, quanto nella statuizione sulle spese.
Per la Suprema Corte che il ricorso:
- superava ampiamente i limiti dimensionali fissati dal D.M. n. 110/2023 (circa 120 pagine e oltre 200.000 caratteri);
- non conteneva alcuna motivazione idonea a giustificare la deroga ai limiti;
- risultava, peraltro, inammissibile nel merito, rendendo la lunghezza non solo eccessiva, ma addirittura neanche strumentale rispetto al raggiungimento di un risultato positivo.
In applicazione dell'art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c., la Cassazione ha proceduto quindi ad una decisione "punitiva" delle spese, liquidandole ai valori massimi dei parametri, proprio in ragione della violazione del principio di chiarezza e sinteticità.
IL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ DOPO LA RIFORMA CARTABIA
. La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ricostruisce il quadro normativo:
- art. 121 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, per il quale tutti gli atti devono essere chiari e sintetici;
- art. 46 disp. att. c.p.c., che introduce i limiti dimensionali degli atti;
- D.M. n. 110/2023, che fissa i parametri tecnici (numero di caratteri, formato, margini, interlinea);
- finalità dichiarata: ragionevole durata del processo e leale collaborazione tra le parti e il giudice.
La Cassazione precisa un punto essenziale:
la mera violazione dei limiti dimensionali non determina automaticamente l'inammissibilità, ma può comportare una sanzione economica in sede di regolazione delle spese.
CONCLUSIONI
Per gli avvocati, il messaggio è inequivoco: scrivere meno, scrivere meglio, scrivere utile non è solo buona tecnica difensiva, ma un obbligo giuridico, la cui violazione comporta conseguenze concrete.
Tutto corretto, ma quando, invece – e non succede affatto di rado - sono i provvedimenti dei Magistrati a non essere chiari, ma, invece, dispersivi e caotici?
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.