«'A morte, 'o ssaje ched'è? È 'na livella»…
Totò lo aveva intuito con anticipo disarmante: davanti a certe situazioni, non esistono ranghi, titoli o professioni che tengano.
Nell'articolo non si parla di morte, ma di regole condominiali.
La domanda, tutt'altro che banale, è questa: se il condomino moroso è un avvocato, il cui immobile è adibito a studio professionale e luogo di esercizio di una funzione costituzionalmente rilevante, può essere trattato con maggiore indulgenza?
Può beneficiare di un regime "attenuato" rispetto agli altri?
La vicenda potrebbe sembrare una barzelletta da assemblea condominiale.
In realtà, è finita davanti ai giudici.
E a pronunciarsi è stata la Corte di Appello di Napoli.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Con la sentenza n. 5301/2025, la Corte di Appello di Napoli ha ribadito un principio tanto semplice quanto rigoroso: l'amministratore di condominio può legittimamente sospendere i servizi comuni non essenziali nei confronti del condomino moroso, qualora il debito si protragga per oltre sei mesi; il fondamento normativo è chiaro ed è inciso nell'art. 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che consente la sospensione dei servizi "suscettibili di godimento separato".
Nel caso di specie, la linea difensiva del professionista non ha retto.
Il fatto che l'immobile fosse adibito a studio legale – e quindi funzionale all'esercizio del diritto di difesa dei cittadini – non ha inciso minimamente sulla valutazione del Collegio.
Per la Corte, il citofono, oggetto della sospensione, non integra un servizio essenziale alla funzionalità dell'edificio né alla sua sicurezza, potendo quindi essere legittimamente disattivato in presenza di una morosità prolungata.
La toga, in sostanza, non fa scudo contro il regolamento condominiale.
CONCLUSIONI
Sul piano strettamente giuridico, la decisione appare difficilmente censurabile.
L'amministratore, entro i limiti della legge, può sospendere, in caso di prolungata debitoria, un servizio condominiale individuale, se non essenziale.
Sul piano simbolico, tuttavia, la vicenda si presta a una riflessione più ampia e non priva di inquietudine: da un lato, quale spia della profonda crisi economica che attraversa l'avvocatura italiana; dall'altro, quale segnale – per quanto indirettamente – di un accesso alla giustizia che rischia di essere compresso già nella sua fase iniziale, là dove si formano le condizioni materiali per l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.