Un avvocato sbaglia la notifica di un ricorso al Tar. Errore tecnico, niente di più. Ma quell'errore costa caro: il cliente – un finanziere licenziato per consumo personale di droga – perde l'occasione di contestare il provvedimento. Ne nasce una causa civile per responsabilità professionale: il cliente chiede un risarcimento, sostenendo che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe potuto ottenere giustizia.
Vi è responsabilità professionale dell'avvocato in questi casi? Lo chiarisce la Corte d'Appello di Perugia, con una sentenza che aderisce, senza esitazioni, ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anzi blindato.
BOX DI APPROFONDIMENTO: L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER GLI AVVOCATI
Dal 2013, ogni avvocato che esercita la professione è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’attività svolta, ai sensi dell’art. 12 della Legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), e secondo quanto previsto dal DM 22 settembre 2016. Cosa copre la polizza? La copertura assicurativa serve a risarcire i clienti nel caso in cui l’avvocato provochi, anche solo per colpa, un danno patrimoniale derivante da:- errore materiale o tecnico,
- negligenza,
- violazione di obblighi professionali.
- comunicarne gli estremi al cliente all’atto del conferimento dell’incarico,
- mantenerla attiva e aggiornata,
- adeguarla al tipo e volume dell’attività svolta.
IL FATTO
La vicenda nasce da un errore di notificazione compiuto da un avvocato incaricato di proporre ricorso dinanzi al TAR Umbria contro un licenziamento disciplinare di un militare della Guardia di Finanza. Il ricorso non veniva notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, bensì direttamente alle singole amministrazioni. Risultato: il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
A seguito di questo esito, l'ex militare citava il legale in giudizio per responsabilità professionale, chiedendo il risarcimento del danno subito per la mancata possibilità di difendersi nel merito.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
La Corte di Appello di Perugia ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: il cliente non deve soltanto provare l'imperizia o negligenza del professionista, ma anche che, se l'azione fosse stata correttamente proposta, avrebbe avuto "ragionevoli probabilità" di successo.
È il cosiddetto giudizio prognostico ex ante, da effettuarsi secondo il criterio del "più probabile che non".
Nel caso di specie, l'avvocato aveva erroneamente notificato il ricorso amministrativo, determinandone l'inammissibilità. Ma ciò non basta: l'azione doveva essere anche meritevole di accoglimento sul piano giuridico. La Corte umbra esclude questa possibilità, richiamando univoci orientamenti giurisprudenziali che, al contrario, avrebbero presumibilmente respinto il ricorso, anche se correttamente proposto.
Secondo la Corte, anche se il ricorso fosse stato validamente notificato, l'orientamento consolidato di Consiglio di Stato e TAR coevi avrebbe comunque ritenuto legittimo il licenziamento, in quanto il comportamento tenuto era gravemente incompatibile con i doveri istituzionali di un militare.
CONCLUSIONI
In questo caso mancava un elemento essenziale per configurare la responsabilità risarcitoria dell'avvocato: la prognosi favorevole sull'esito dell'azione giudiziaria omessa. Non è sufficiente, infatti, dimostrare che vi sia stato un errore tecnico – come, nella specie, la notifica errata del ricorso al TAR – per ottenere il risarcimento. Occorre dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non, che in assenza di quell'errore l'azione avrebbe avuto concrete e ragionevoli probabilità di successo.
In mancanza di tale prova, anche l'accertata negligenza del professionista non dà luogo ad obblighi risarcitori. La responsabilità del legale resta confinata nel perimetro della violazione di un'obbligazione di mezzi, non trasformandosi in garanzia dell'esito favorevole del giudizio.
BOX DI APPROFONDIMENTO
Obbligazione di mezzo ed obbligazione di risultato Obbligazione di mezzo L’avvocato non garantisce il raggiungimento di un risultato, ma si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.- un comportamento negligente, imprudente o imperito;
- il danno subito;
- e soprattutto che, in assenza dell’errore, avrebbe avuto concrete possibilità di successo (prognosi favorevole).
- L’avvocato deve tutelare il cliente con competenza, ma non garantisce la vittoria → obbligazione di mezzo
- L’impresa edile incaricata di costruire un muro deve consegnarlo integro → obbligazione di risultato