Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell’impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice (principio applicato alla fattispecie, nell’ambito dell’azione intentata dal trasportato nei confronti del conducente del motociclo caduto e dell’Assicurazione, relativa alle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione in appello del detto conducente, contumace in primo grato, costituitasi in appello al fine di essere manlevato e garantita dall’assicurazione).
NDR: in tal senso Cass. 13/05/2010, n. 11595.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 8.3.2023, n. 6973
…omissis…
Fatti di causa
N.F. – premesso che in data 29 maggio 2009, mentre era trasportata sullo scooter di proprietà di P.M. e da questa ondotto, a causa della velocità inadeguata ai luoghi e del brecciolino presente sull’asfalto, era rovinata a terra, riportando lesioni personali – convenne dinanzi al Tribunale di Roma la conducente del veicolo e l’X Assicurazioni s.p.a., onde ottenere la condanna di quest’ultima ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141. Il Tribunale – ritenuto che, sebbene P.M., non costituitasi in giudizio, fosse stata citata senza che le fosse concesso il necessario termine di comparizione, tuttavia non dovesse esserle rinnovata la notifica dell’atto, in quanto essa non era litisconsorte necessaria della compagnia assicurativa e, non essendo destinataria di alcuna domanda, difettava persino di legittimazione passiva – rigettò la domanda proposta nei confronti della X Assicurazioni s.p.a., per non avere l’attrice fornito la prova di aver subito un danno in conseguenza del dedotto sinistro stradale. La decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Roma, nel contraddittorio, oltre che delle parti originarie, anche di P.M., costituitasi nel secondo grado di giudizio al fine di essere manlevata e garantita dalla X in virtù della polizza assicurativa da lei sottoscritta ed operante al momento del sinistro. La Corte territoriale ha rigettato l’impugnazione di N.F., sul presupposto che l’attrice-appellante non avesse dimostrato il fatto costitutivo posto a fondamento dell’azione ex art. 141 cod. ass., atteso che tanto la prodotta refertazione ospedaliera delle lesioni quanto la CTU medico-legale espletata in primo grado erano basate sulle sole dichiarazioni della danneggiata, ma né vi era in atti un verbale di intervento in loco di alcuna autorità né erano stati dedotti testimoni oculari dell’incidente stradale. La Corte di appello ha pure dato atto della circostanza che, in primo grado, era stato dedotto l’interrogatorio formale di P.M., evidenziando che la mancata risposta a tale interrogatorio (finalizzato a provocare la confessione e, dunque, a provare la responsabilità della confitente) doveva reputarsi irrilevante, atteso che l’accertamento della responsabilità del conducente è ininfluente ai fini dell’accoglimento della domanda formulata contro l’assicuratore ai sensi dell’art. 141 cod ass., occorrendo piuttosto la prova della imputabilità causale delle lesioni lamentate al sinistro, che non era stata fornita. Propone ricorso per cassazione N.F. sulla base di tre motivi. Non rispondono le intimate P.M. e X s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie.Ragioni della decisione
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. e art. 354 c.p.c. in relazione all’art. 141 Codice delle Assicurazioni, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.“. La ricorrente deduce che, quand’anche si condividesse la tesi che il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario della compagnia assicurativa convenuta in giudizio ex art. 141 cod. ass., ciò non toglierebbe che il danneggiato possa comunque citarlo come litisconsorte facoltativo, ove voglia suscitarne l’assunzione spontanea di responsabilità e, attraverso tale assunzione, fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda rivolta contro la società di assicurazione. Nel caso di specie, pertanto, attesa l’avvenuta citazione di P.M., il Tribunale, rilevato il vizio della relativa vocatio in ius, non avrebbe potuto omettere di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e la Corte di appello avrebbe dovuto censurare tale indebita omissione oppure tenere conto delle difese espletate dalla P. medesima dopo che essa si era spontaneamente costituita nel secondo grado di giudizio. 1.2. Il secondo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 141, 144, e 149 cod. assicurazioni, in relazione al principio espresso dall’art. 113 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3“. La ricorrente, sulla premessa che l’azione di cui all’art. 141 cod. ass. presupporrebbe che nel sinistro siano coinvolti più veicoli, deduce che il giudice del merito avrebbe dovuto qualificare la domanda da lei proposta contro la X come azione diretta, ai sensi dell’art. 144 medesimo codice, attribuendo, per conseguenza, a P.M., conducente responsabile del danno, la qualità processuale di litisconsorte necessario e censurando la sentenza di primo grado per avere omesso di integrare il contraddittorio nei suoi confronti. 1.3. Il terzo motivo denuncia “omessa e/o contraddittoria motivazione circa le prove fornite in giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. in riferimento alla “confessione” del responsabile civile“. La ricorrente deduce che, nel ritenere che non era stata fornita la prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che P.M., pur non avendo risposto all’interrogatorio formale deferitole in primo grado, si era spontaneamente costituita in appello, formulando nella comparsa di costituzione dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli che assumevano la natura di confessione, ai sensi dell’art. 2733 c.c., con efficacia di prova legale, il cui esito era vincolante non solo per la parte ma anche per il giudice. La Corte territoriale, poi, oltre che essere vincolata da tali dichiarazioni, avrebbe dovuto ritenere provati i fatti dedotti dall’attrice anche in applicazione del principio di non contestazione, atteso che la X non aveva contestato la documentazione sanitaria depositata né le conclusioni del CTU. 2. Gli illustrati motivi di ricorso per cassazione devono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, in quanto complessivamente finalizzati a porre in evidenza, da un lato, l’avvenuta integrazione di una nullità della vocatio in ius non debitamente sanata dal giudice del merito e, dall’altro, la mancata valutazione di una prova legale che si sarebbe formata nel grado di appello e del cui esito, favorevole alla ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto. Essi sono manifestamente infondati. 2.1. Anche se si accedesse alla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale P.M., conducente del veicolo, sarebbe stata litisconsorte necessaria della compagnia assicurativa (ma nella sentenza impugnata si evidenzia – e ciò non è censurato dalla ricorrente – che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti), dovrebbe comunque escludersi sia la mancata sanatoria della nullità sia l’omessa valutazione di una prova legale. 2.2. Va infatti rilevato che, verificatasi la nullità della citazione per un vizio inerente alla vocatio in ius (nella specie, per mancata concessione del termine legale di comparizione), in mancanza del tempestivo rilievo della stessa da parte del giudice, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la convenuta si sarebbe venuta a trovare in una condizione processuale analoga a quella della parte dichiarata erroneamente contumace, per modo che se, da un lato, essa era legittimata a costituirsi nel giudizio di appello, dall’altro lato avrebbe avuto diritto, ex art. 162 c.p.c., alla rinnovazione degli atti nulli compiuti dalle parti costituite e all’esercizio dei poteri propri inesercitati inerenti allo svolgimento di attività difensive correlate e strettamente conseguenziali agli atti rinnovati, mentre avrebbe potuto chiedere di essere rimessa in termini per l’esercizio dei poteri propri non esercitati e ormai preclusi solo se avesse dimostrato che la nullità della citazione le aveva impedito di avere conoscenza del giudizio (Cass., Sez. Un., 26/01/2022, n. 2258). Nel caso di specie, la mera costituzione in giudizio senza richiesta di rinnovazione di atti precedenti aveva, pertanto, comportato la sanatoria della nullità originaria della citazione per vizio inerente alla vocatio in ius, sicché, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la Corte di appello non era tenuta a censurare l’omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice di primo grado. 2.3. La ricorrente deduce che nella comparsa di costituzione in appello, la convenuta P.M. aveva allegato circostanze di fatto che avevano la natura di confessione e l’efficacia di prova legale. Il contenuto della comparsa di costituzione contenente l’allegazione di tali circostanze è, in parte, trascritto nel ricorso (p.11) ma si omette di chiarire nell’indice dello stesso (in cui è riportata solo la generica indicazione circa il deposito del “fascicolo di parte I e II Grado“), se e dove tale comparsa sia stata prodotta nell’ambito del giudizio di legittimità, sicché questa Corte non è messa nella condizione di verificare se essa, oltre a recare (come di norma) la sottoscrizione del difensore, recasse anche quella personale della parte. Al riguardo va, infatti, osservato che le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem“, non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (Cass.02/10/2007, n. 20701; Cass. 19/03/2019, n. 7702). Deve poi, comunque rilevarsi che: in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2733 c.c.; tra le molte, Cass. 29/01/2019, n. 2482); che, anche nell’ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria (Cass. 04/05/2004, n. 8458); e che, in particolare, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell’impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 13/05/2010, n. 11595). Va, pertanto, escluso che le dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione in appello di P.M., presunta litisconsorte necessaria, avessero natura confessoria ed efficacia di prova legale e deve invece affermarsi che esse, al pari di tutte le prove libere, sia che avessero natura di prova piena sia che fossero meri indizi, restavano soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito. La Corte territoriale, nel corretto esercizio di tale potere, ha motivatamente – sia pur implicitamente, facendo riferimento agli effetti della mancata risposta all’interrogatorio formale deferito alla P. in primo grado – ritenuto che le dette dichiarazioni non fossero rilevanti ai fini della prova della riconducibilità causale delle lesioni lamentate dalla ricorrente al sinistro stradale. 2.4. La decisione della Corte di appello, infine, non è censurabile neppure sotto il profilo della mancata applicazione del principio di non contestazione in ordine alla documentazione sanitaria e alla CTU. La sentenza impugnata, infatti, non ha escluso la prova delle lesioni personali lamentate da N.F., refertate nella documentazione ospedaliera ed evidenziate nelle risultanze della consulenza medico-legale, ma ha ritenuto non fornita la dimostrazione dell’ascrivibilità causale di esse lesioni all’incidente stradale asseritamente verificatosi; dimostrazione che, secondo il motivato – e pertanto insindacabile – apprezzamento della Corte di merito avrebbe dovuto essere fornita attraverso i verbali delle autorità eventualmente accorse sul posto o mediante le dichiarazioni di eventuali testimoni oculari dell’incidente. 3. In definitiva, il ricorso va rigettato. 4. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio, stante l’indefensio delle intimate. 5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF