L’azione proposta ex art. 283 cod. ass. priv. nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la gestione del sinistro, è un’ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale, che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali, come in specie, il sinistro cagionato da veicolo rimasto non identificato. Tale azione richiede, in ogni caso, oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo medesimo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (quale il fatto che il veicolo non si sia fermato o il fatto che il danneggiato si trovasse in condizioni psicofisiche tali da impedirgli la identificazione), altresì la prova del fatto illecito, dell’evento dannoso, nonché del nesso eziologico tra quest’ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato, e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente del veicolo non identificato.
Tribunale di Milano, sentenza del 9.10.2023, n. 7747
…omissis…
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova rilevare che l’azione proposta ex art. 283 cod. ass. priv. da Ma. Pa. nei confronti di Allianz s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la gestione del sinistro, è un’ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale, che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali, come in specie, il sinistro cagionato da veicolo rimasto non identificato.
Tale azione richiede, in ogni caso, oltre alla specifica prova che la mancata identificazione del veicolo medesimo sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (quale il fatto che il veicolo non si sia fermato o il fatto che il danneggiato si trovasse in condizioni psicofisiche tali da impedirgli la identificazione), altresì la prova del fatto illecito, dell’evento dannoso, nonché del nesso eziologico tra quest’ultimo e la condotta umana del conducente del veicolo, condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato, e, infine, della natura colposa o dolosa della condotta del conducente del veicolo non identificato.
Nel caso di specie, parte attrice ha parzialmente assolto l’onere probatorio su di lei incombente, atteso che ha in parte provato la dinamica del sinistro e l’impossibilità incolpevole di identificare del veicolo danneggiante.
Preliminarmente va rilevato che l’attore ha nell’atto di citazione affermato che la causa della sua caduta dalla moto in corsa sia stata l’interferenza provocata dal non segnato e repentino spostamento a sinistra della vettura rimasta non identificata e dall’urto con quest’ultima (cfr. atto di citazione a p. 11).
In generale si rammenta che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all’esclusione della colpa dell’uno con accertamento di quella esclusiva dell’altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l’applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell’evento dannoso al comportamento dell’altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Nel caso di specie la presunzione menzionata non può ritenersi operante, in quanto, pur ritenendo che la condotta di guida del veicolo non identificato abbia costituito un’interferenza in nesso di causa con la caduta di Ma. Pa., non risulta dimostrato l’urto tra i due veicoli.
In particolare, la dinamica del sinistro può essere ricostruita come segue tramite il verbale di sinistro stradale, i filmati delle telecamere nella zona in cui è avvenuto il sinistro e la prova testimoniale assunta in giudizio.
È opportuno premettere che il luogo in cui è avvenuto l’incidente, Piazzale Ma., è “un’intersezione complessa con isole spartitraffico per canalizzare la circolazione stradale secondaria e carreggiate di raccordo con le strade intersecanti. L’incidente è accaduto nel tratto del piazzale di raccordo tra i rami allineati di Viale — del viale — in particolare nel tratto compreso tra le intersezioni semaforizzate con la via — a monte, e la via — a valle” (cfr. relazione di sinistro stradale). Infatti, il giorno 30 ottobre 2018, intorno alle 11.37, Ma. Pa., provenendo da viale — stava percorrendo la “carreggiata di raccordo” con viale — occupando la corsia interna adiacente allo spartitraffico centrale, fiancheggiato da altre autovetture (cfr. verbale di sinistro stradale “il tratto interessato è composto da due carreggiate unidirezionali separate da ampio spartitraffico in rilievo nel quale è ricavata la sede tranviaria. La carreggiata orientata verso viale — è larga complessivamente m. 11,04, le corsie sono virtuali, ovvero non demarcate sulla pavimentazione stradale”). Dopo aver attraversato l’incrocio con via — all’altezza del palo reggifilo n. 7205, Ma. Pa. ha trovato improvvisamente innanzi a sé un’autovettura di colore scuro, che si è spostata dal centro della carreggiata leggermente verso sinistra, in maniera improvvisa e senza azionare alcun indicatore direzionale, provocando la caduta dell’attore che sopraggiungeva da dietro.
Da telecamere installate in prossimità dell’intersezione in cui è avvenuto il sinistro, si evince chiaramente la dinamica del sinistro, ripreso altresì da diverse angolazioni. In particolare, dai files “Ma.-Ma. 191” e “Ma. Me. 104” si evince che davanti al motociclo vi era un’autovettura di colore scuro, che, pur procedendo sulla destra, al fine di sorpassare un altro veicolo (presumibilmente di colore chiaro, grigio o bianco) che procedeva più lentamente, si è spostata verso sinistra repentinamente e senza segnalare il proprio cambio di direzione. Proprio a seguito della deviazione da parte del veicolo non identificato, Ma. Pa., che stava sopraggiungendo da dietro, ha azionato i dispositivi di frenata. Al contempo dalle riprese delle telecamere non si vede alcun urto tra il motociclo condotto da Ma. Pa. e l’autovettura non identificata; al contempo risulta visibile che Ma. Pa., proprio nel tentativo di evitare l’urto con l’autovettura, ha frenato e poi ha perso il controllo del motociclo, cadendo verso sinistra sullo spartitraffico.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, deve ritenersi sussistente, sulla scorta del complessivo compendio probatorio, una responsabilità concorrente di Ma. Pa. e del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro nella misura di seguito indicata.
Quanto all’accertamento della condotta del veicolo di colore scuro rimasto non identificato, si ritiene che il conducente abbia violato la regola di comportamento prevista dall’art. 154, comma I del Codice della Strada, secondo cui il conducente che intende eseguire una manovra per svoltare a destra o a sinistra, per cambiare corsia o per impegnare un’altra strada, deve assicurarsi di non creare pericoli o impedimenti agli altri utenti della strada, prestando attenzione alla loro posizione, direzione e distanza.
Nel caso di specie, dalle riprese delle telecamere di sorveglianza si osserva che l’autovettura non identificata di colore scuro stava viaggiando al centro della carreggiata, dietro ad una macchina di colore chiaro, quando, nel tentativo di sorpassarla, si è spostata leggermente a sinistra rispetto alla sua traiettoria di marcia, non curandosi del sopraggiungere di ulteriori veicoli e arrecando, di conseguenza, un potenziale pericolo alla circolazione stradale.
È indubbia quindi la responsabilità del conducente dell’autovettura di colore scuro, che ha tenuto una condotta di guida palesemente imprudente, atteso che si è spostato sulla corsia percorsa da Ma. Pa., creando un’interferenza con la sua marcia e determinandone la caduta.
Tuttavia, anche laddove emerga una responsabilità di uno dei due conducenti, il giudice deve in ogni caso verificare la sussistenza di elementi concreti in ordine alla corresponsabilità dell’altro conducente.
Orbene, nel caso di specie, dalle videoregistrazioni, è emerso chiaramente che Ma. Pa. stesse procedendo ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni di traffico, atteso che stava attraversando un incrocio particolarmente complesso con strade intersecanti e carreggiate di raccordo e mediamente trafficato per una città come Milano. La velocità con cui è sopraggiunto Ma. Pa. non gli ha consentito di mantenere il controllo del motociclo, si ché, non appena si è accorto dello spostamento dell’autovettura verso la sua traiettoria di marcia, ha tentato di frenare per evitare l’impatto, ma proprio la velocità di marcia non adeguata, non gli ha permesso, né di arrestare la marcia, né di mantenere il controllo del veicolo. I verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro hanno rinvenuto infatti tracce di frenata per 4,92 metri, verificando che dopo la caduta sul lato sinistro, Ma. Pa. e il motociclo “avanzavano strisciando sulla pavimentazione stradale e mentre il motociclista impattava violentemente contro un elemento della ringhiera metallica infissa longitudinalmente sul bordo dello spartitraffico centrale, il motociclo proseguiva strisciando sulla pavimentazione stradale”, tant’è che i gli agenti hanno ritrovato il mozzo della ruota anteriore a 29,07 metri di distanza dal punto iniziale della frenata (cfr. relazione di sinistro stradale).
Inoltre, i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro hanno verificato che i danni riportati dal veicolo A sono “tutti riconducibili alla caduta alla sua caduta al suolo” e hanno precisato che “lo stesso non presentava alcun danno/ traccia riconducibile ad un eventuale urto o contatto con altri veicoli” (cfr. verbale di sinistro stradale).
In ogni caso si reputa che la prova fondamentale per la ricostruzione del sinistro possa trarsi dalle videoriprese delle videocamere di sorveglianza, da cui non si vede alcuno scontro: Ma. Pa. stava sopraggiungendo ad alta velocità, si è avveduto dello spostamento dell’autovettura davanti a sé, ha azionato i segnali di frenata ed è caduto nel tentativo di porre in essere una manovra di emergenza.
Proprio alla luce delle menzionate videoriprese, nonché della relazione dei verbalizzanti si reputa che entrambi i testi escussi all’udienza del 26 ottobre 2021, che hanno affermato di aver assistito allo scontro tra il motociclo e l’autovettura di colore non identificato, siano inattendibili. In particolare, il teste Ro., che si trovava in piedi dalla parte opposta di Piazzale Ma. ha dichiarato “ricordo che era una auto scura, come ho detto ai vigili il giorno dopo, che si è spostata e ha urtato il sig. Pa.” ( cfr. verbale di udienza del 26 ottobre 2021), dichiarazioni che contrastano con quelle rilasciate nell’immediatezza del sinistro ai verbalizzanti (cfr. verbale di sinistro stradale “Lei ha visto come si è svolto il sinistro stradale? No, ho solo sentito l’urto; Ha visto altri veicoli coinvolti nell’accaduto? No, ho visto solo il motociclista”). Gli elementi di contraddittorietà tra le due dichiarazioni non consentono di ritenere il teste attendibile, si ché non si può ritenere provato che vi sia stato uno scontro tra i due veicoli.
Anche il teste oculare Pa. De Ro., escusso all’udienza del 26 ottobre 2021, si reputa inattendibile.
Nell’immediatezza del sinistro Pa. De Ro. ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto stava attraversando il medesimo incrocio a bordo della sua autovettura Autostrada A4 e di aver visto “un’autovettura di piccole dimensioni e di colore rosso.. che si spostava improvvisamente e senza segnalare la manovra ancor più a sinistra colpendo con il fianco sinistro la parte posteriore destra di un motociclo facendolo rovinare al suolo” (cfr. dichiarazioni di Pa. De Ro. nella relazione di sinistro stradale). Escusso in udienza, Pa. De Ro. ha confermato la medesima circostanza, vale a dire che l’auto era “una utilitaria rossa” e che tra l’auto e il motociclo è avvenuto lo scontro: “la moto era praticamente affiancata all’utilitaria rossa, che ha deviato senza alcuna segnalazione; l’ha proprio toccato dentro e la moto è caduta per terra”.
Il fatto che l’auto non identificata fosse di colore rosso è recisamente smentita non solo dalla deposizione dell’Agente della Polizia Locale (cfr. verbale di udienza del 26.10.2022 “ dai filmati che ha visto ricorda la presenza del veicolo rosso?: dal filmato ricordo che la macchina di colore rosso è passata prima o dopo, penso dopo, non ricordo bene, comunque non era al momento del sinistro”), ma ancor di più dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, da cui si evince chiaramente che l’auto davanti a Ma. Pa. fosse di colore scuro e non di colore rosso. Ancora, il teste De Ro. ha affermato che subito dopo la collisione l’autovettura ha frenato “si è accorto sicuramente perché ha frenato subito dopo l’impatto”, circostanza anch’essa smentita dalle videoriprese, ove si vede senza ombra di dubbio alcuno che l’auto procede la sua marcia senza frenare.
La precisa rappresentazione di una circostanza così specifica e identificativa come il colore rosso della vettura inducono a ritenere il ricordo del teste Pa. De Ro. piuttosto confuso rispetto alla reale dinamica degli eventi, indubbiamente verificatisi in maniera repentina; il ricordo di una vettura di colore rosso trova peraltro giustificazione nel fatto che in loco fossero presenti, oltre ad un furgone di colore rosso, anche una utilitaria dello stesso colore, ma che tuttavia si trovava in posizione più arretrata rispetto al motociclista.
Alla luce degli elementi che precedono è evidente che, in assenza di immagini nitide delle videoriprese, l’urto tra il motociclo e la vettura non possa ritenersi provato in virtù della mera deposizione di Pa. De Ro. per le contraddizioni appena rimarcate.
Ne deriva che, sulla base della dinamica così come ricostruita in precedenza, si reputa che Ma. Pa. abbia violato l’articolo 141 Codice della Strada, che impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza, nonché l’articolo 145 c.d.s., il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad un’intersezione o ove intercettino la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Se Ma. Pa. avesse tenuto una condotta prudente e diligente nel rispetto dei principi del codice della strada avrebbe potuto evitare il sinistro, frenando tempestivamente e mantenendo il controllo del veicolo.
Allo stesso tempo, come già anticipato, si ravvisa un comportamento scorretto anche da parte dell’auto non identificata, che, spostandosi leggermente sulla sinistra, ha creato un’interferenza sulla traiettoria percorsa da Ma. Pa., contribuendo a cagionare il sinistro.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il sinistro sia stato determinato da una responsabilità senz’altro prevalente di Ma. Pa. nella misura di circa il 60% e del 40% da parte del veicolo rimasto non identificato.
Alla luce di quanto riportato nel rapporto di sinistro stradale versato in atti e dell’assenza di contestazioni sul punto, non si reputano sussistenti elementi per ritenere integrato un concorso colposo dell’attore per l’utilizzo di casco non omologato.
Premesso quanto sopra in ordine alla responsabilità, occorre procedere all’accertamento ed alla liquidazione dei danni richiesti dalla parte attrice.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l’indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. sent n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l’approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell’anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ov. sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”)”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, il ctu Dott. Ar. Mi. ha verificato, con l’ausilio di un medico radiologo Dott. Lu. Ba., che Ma. Pa. a seguito dell’incidente ha riportato “trauma cranico commotivo con ematoma extradurale frontale destro associato a lieve effetto massa; fracasso facciale con fratture parzialmente scomposte e pluriframmentarie in sede fronto-parietale destra fratture multiple ossa nasali proprie di destra con rima che si prolunga e attraversa etmoide e corpo sfenoide destro (parete anteriore e posteriore) con coinvolgimento di seno carotideo destro ed emoseno, frattura della parete posteriore del seno mascellare. Frattura rocca destra anteriore al canale uditivo esterno con ipoacusia. Frattura del terzo distale degli incisivi inferiori e canino inferiore sinistro.
Trauma distorsivo del rachide cervicale. Trauma contusivo distorsivo del rachide lombare. Trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con rottura del menisco mediale in pregressa lesione del legamento crociato anteriore. Esiti cicatriziali al volto” (cfr. consulenza medico legale depositata).
La relazione tecnica, in quanto chiara, logica, congruamente motiva e non inficiata da stringenti critiche di parte ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Il CTU ha stimato: omissis.
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell’invalidità temporanea, dell’età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (50 anni) e dell’entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 152.408,75 di cui euro 142.463,00 per postumi permanenti e di cui euro 9.945,75 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di euro 149,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU).
L’attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite l’hanno costretto ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini di vita. In particolare, parte attrice ha allegato che prima dell’incidente era solito organizzare con gruppi di amici partite di calcio e di tennis, praticare running mattutino e attività sciistiche.
Giova premettere che con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale la Suprema Corte ha affermato che “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo ‘tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, i testimoni escussi all’udienza del 4 ottobre 2022 hanno confermato che l’attore ante sinistro svolgeva assiduamente attività sportiva. In particolare, il teste Lu. Te. ha riferito di aver conosciuto l’attore proprio nello svolgimento di attività sportiva, in particolare nella palestra frequentata da entrambi (cfr. verbale di udienza del 4.10.22 – cap. 15 memoria n. 2 parte attrice “Vero che prima del sinistro il signor Pa. era una persona dedita allo sport, e praticava il running almeno tre volte mattine a settimana?” “si è vero, ci siamo conosciuti anche facendo sport insieme”;
cap. 17 memoria n. 2 parte attrice “Vero che prima del sinistro il signor Pa. era iscritto alla palestra Vi. di Milano, ove praticava il running nelle giornate di pioggia e dove si allenava nei giorni in cui non giocava a tennis?” “si è vero, perché sono stato anche io iscritto a quella palestra perché abitiamo vicini ed è nella nostra zona”). Ha aggiunto che attualmente a causa dei postumi riportati nell’incidente non svolge attività sportiva “non fa più sport prima per l’incidente che ha avuto poi per le cure. So che è ancora in cura per i dolori”. Il teste Da. Vi. ha riferito di aver praticato sci insieme a Lu. Pa. “abbiamo sciato insieme, io e lui ci siamo visti due o tre volte, io credo che il sig. Pa. andasse tutti i week-end più o meno” (cfr. verbale di udienza del 4.10.2022). Entrambi i testi hanno confermato che dopo il sinistro Ma. Pa. non è più andato in moto (cfr. verbale di udienza del 4.10.2022 il teste Vi.: “ha venduto la moto immediatamente, non ha più riacquistato un’altra moto”; il teste Te. “non guida più la moto. ADR: all’epoca eravamo usciti insieme con la moto ma non l’ha più utilizzata).
Inoltre, la presenza di visibili cicatrici sul volto di una persona (v. foto doc. 36 parte attrice) è indubbio che abbiano arrecato e arrechino una sofferenza psicofisica, soprattutto in ragione del fatto che le cicatrici si trovano in una zona sempre visibile e difficilmente mimetizzabile.
Alla luce delle predette considerazioni si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno; tuttavia non vi sono elementi per provvedere ad una personalizzazione del danno ultra tabella come richiesto da parte attrice in quanto dalla documentazione versata in atti non emerge una compromissione così grave da giustificare un discostamente dai parametri tabellari e atteso che il CTU ha riscontrato che “il fare quotidiano risente solo in ben modesta parte dei postumi, in parte prevalente anatomici ed estetici” (cfr. relazione medico legale).
Alla luce di quanto esposto si ritiene congruo personalizzare il danno non patrimoniale applicando un aumento del 20%, da calcolarsi sulla sola componente del danno cd. dinamico relazionale.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro va determinato nell’importo di euro 171.924,15 che, tenuto conto della riduzione per il concorso di colpa dell’attore nella causazione del sinistro è pari ad euro 68.769,66.
Le somme liquidate, diversamente da quanto allegato da parte attrice, si reputano pienamente ristoratrici del danno non patrimoniale patito da Ma. Pa. a causa del sinistro; vale la pena di ricordare che il danno non patrimoniale deve essere integralmente ristorato, senza tuttavia operare una duplicazione delle poste risarcitorie anche tramite la suddivisione in sottocategorie. La liquidazione del danno dinamico relazionale (liquidato tramite l’applicazione della tabella milanese) per sua natura comprende non solo la compromissione del bene salute, ma anche le ripercussioni dinamico relazionali, in quanto il danno biologico è danno dinamico relazionale. Tale danno per sua natura ristora pertanto anche i pregiudizi esistenziali dell’uomo che riporti analoghi postumi permanenti; il riconoscimento della voce corrispondente al “danno non patrimoniale” ristora la componente cd. morale media e ripara il danno derivante dal dolore, dalla disistima di sé e il patimento occorso all’esito del sinistro. La personalizzazione (operata in specie nella misura del 20%), risarcisce il dolore derivante dalla perdita di abitudini di vita e di pratiche hobbistiche o sportive, che in specie possono essere identificate nella compromissione dell’attività di allenamento in palestra, running, sci e motociclismo, oltre alla vergogna per le cicatrici sul volto.
Alla luce dei principi giurisprudenziali già richiamati nelle pronunce delle sentenze di San Martino e della cd. ordinanza decalogo, si reputa che accogliere le richieste attoree, sommando le varie voci di danno alla persona in termini di danno dinamico relazionale, morale ed esistenziale e riconoscere un ulteriore aumento, costituirebbe nel caso di specie un’illegittima duplicazione. Le peculiari sofferenze del danneggiato, pur motivando senz’altro l’aumento in parola, non legittimano al contempo un aumento straordinario, che si reputa possa essere operato solo in casi del tutto eccezionali, in presenza, ad esempio, della perdita della possibilità di coltivare una passione che costituiva per il danneggiato pressoché una ragione di vita e non già, come in specie, una delle tante che consentiva e ancora, in parte, consente all’attore di esprimere la propria personalità.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 30.10.2018), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell’evento dannoso (30.10.2018) sull’importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza; sull’importo i come determinato all’attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Occorre ora vagliare le poste di danno patrimoniale di cui l’attore ha chiesto il riconoscimento.
In punto danno emergente rispetto a spese già sostenute vanno senz’altro riconosciute le spese mediche nella misura di euro 1.324,00 come indicato dal ctu dott. Mi., in quanto documentate ed eziologicamente riferibili al sinistro. Quanto alle ulteriori spese mediche allegate da parte attrice, il dott. Mi. ha specificato che “il documento 23 non (è) stato calcolato non perché non utile o congruo, ma perché pare essere stato già rimborsato o più probabilmente direttamente pagato da terzo pagante Unisalute”. Con riferimento alle cure odontoiatriche di cui al doc. 24 e al doc. 25 di parte attrice, il ctu ha osservato che “circa eventuali spese future teoricamente documentate dal preventivo del 23 gennaio 2019 (documento in atti numero 25) e tuttavia al proposito deve dirsi che il documento in atti numero 24, riconosciuto all’interno delle spese di cura sostenute e congrue e sopra indicate, si riferisca a parte dei lavori odontoiatrici circa un mese prima preventivati – peraltro con cifre fatturate inferiori rispetto al precedente preventivo – cosicché sulla base della documentazione disponibile non è da riconoscersi alcuna spesa odontoiatrica futura” (cfr. relazione medico legale). Alla luce di quanto esposto, non dev’essere riconosciuta alcuna somma ulteriore rispetto a quelle riconosciute dal ctu né per le spese mediche già sostenute dall’attore né per quelle future.
Deve essere riconosciuta all’attore anche la somma di euro 66,20 per l’acquisizione del rapporto di incidente stradale e delle immagini delle videocamere (v. doc. 26 parte attrice), in quanto le fatture rilasciate dalla Polizia Municipale, pur intestate a “Ma. To. ” indicata come richiedente le copie in nome del procuratore dell’attore, risultano riconducibili all’attività prestata in favore dell’attore e trovano peraltro giustificazione nel fatto che, in specie, il procuratore di è dichiarato anticipatario dei compensi ex art. 93 c.p.c. Alle somme finora riconosciute vanno aggiunte le spese per l’assistenza stragiudiziale nella misura di euro 7.447,86 (come da fattura allegata doc. 30 parte attrice recante la specifica indicazione dei compensi), in quanto l’attività stragiudiziale svolta nell’interesse di parte attrice risulta documentata e in quanto i compensi indicati nella fattura si reputano adeguati rispetto all’attività svolta, in relazione al valore della domanda e ai parametri previsti dalla legge per i compensi stragiudiziali.
L’attore inoltre ha allegato fin dall’atto di citazione che, a causa dei postumi residuati, ha subito una compromissione della capacità lavorativa specifica, con conseguente perdita di reddito rispetto a quanto guadagnava precedentemente.
Sul punto occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro.
In tale ipotesi di danno patrimoniale il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014). Secondo quanto ribadito, anche con recenti pronunce (v. Cass., sez. III, ord. n. 24209 del 2019), dalla Corte di cassazione “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che tale presunzione, peraltro, copre solo l’”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito”.
Nel caso di specie si osserva innanzitutto che parte attrice ha versato in atti documenti da cui si evince che Ma. Pa. fosse amministratore della società di servizi P.M.G.68 s.r.l. e socio unico della società EMMEP Servizi s.r.l, senza tuttavia provare le effettive mansioni svolte all’interno delle società (limitandosi a segnalare lo svolgimento di attività al computer), al fine di comprendere se, nonostante i postumi riportati, sia in grado di svolgerle. A tal proposito, il dott. Mi. ha constatato che “non si ritiene che l’attuale quadro menomativo si ripercuota in misura apprezzabile sulla validità lavorativa specifica del periziando” (cfr. ctu medico legale). Ne deriva che non risulta sussistente alcuna compromissione della capacità lavorativa specifica.
Ad abundantiam, si osserva, con riferimento ai bilanci societari allegati da parte attrice come prova della contrazione del reddito percepito post sinistro, che si tratta di bilanci riferibili agli utili della società stessa e non della persona del suo amministratore, stante la pacifica autonomia e separazione patrimoniale tra il socio e la società di capitali. Ma. Pa. avrebbe dovuto versate in atti le dichiarazioni reddituali, o le buste paga da cui evincersi un’effettiva contrazione delle sue entrate post sinistro e non solo depositare quella riferibile all’anno di imposta 2017 (cfr. doc. n. 29).
Quanto alla compromissione della capacità lavorativa generica allegata fin dall’atto di citazione si osserva quanto segue. È vero che il danno da riduzione della capacità lavorativa generica è distinto rispetto a quello riguardante la capacità lavorativa specifica, ma, in ogni caso, è necessario che vi sia la prova che i postumi riportati l’abbiano anche solo in parte compromessa. Nel caso di specie, tuttavia, il ctu ha escluso ogni ripercussione dei postumi riportati sulla capacità lavorativa del danneggiato, si ché tale pretesa risarcitoria non può che essere respinta.
Nella comparsa conclusionale parte attrice ha peraltro specificato che: “il risarcimento della capacità lavorativa generica, intesa come chance di trovare un’occupazione e uno sviluppo di carriera diversa da quella sognata prima dell’evento” (cfr. p. 16 comparsa conclusionale parte attrice). A tal proposito, giova precisare che la Suprema Corte ha qualificato la perdita di chance come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, che non integra una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, sì che il creditore che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti da detta perdita ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 28/01/2005).
Si tratta pertanto di una voce di danno riconducibile al danno patrimoniale, diverso pertanto dal danno alla capacità lavorativa generica che integra pacificamente un danno non patrimoniale.
Secondo la giurisprudenza, ove il creditore voglia ottenere il riconoscimento della perdita di chance, egli ha l’onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6488 del 14/03/2017).
Nel caso di specie, si reputa che non sia stata raggiunta alcuna prova circa la perdita di una chance di trovare altra occupazione, né, tanto meno di uno sviluppo di carriera, atteso che l’attore non ha dedotto specificamente quali sviluppi siano in concreto irrimediabilmente preclusi, né ha provato – ad esempio per testi – sue specifiche ambizioni ante sinistro o la sua volontà – già manifestata – di trovare un’altra occupazione, né di aver perso specifiche possibilità di crescita professionale.
Nessuna somma può essere in difetto di tale prova, pur presuntivamente raggiunta, riconosciuta.
Alla luce di quanto esposto si ritiene che il danno patrimoniale debba essere liquidato complessivamente in euro 8.838,06 e, tenuto conto del concorso di colpa riconosciuto, in euro 3.535,22.
Il danno patrimoniale patito dall’attore va quindi liquidato in complessivi euro 3.535,22, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture – senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento – alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto del concorso del danneggiato nella determinazione dell’evento dannoso, che la domanda di parte attrice è stata parzialmente accolta per una somma inferiore rispetto a quella fatta valere in citazione e che alcune domande sono state respinte (cfr. in particolare il danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa generica e specifica patito da Ma. Pa. ), si reputa congruo compensare le spese tra la parte attrice e la parte convenuta nella misura della metà e condannare la convenuta a rifondere in favore dell’attore la restante metà delle spese di lite; dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore della controversia, della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell’attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Sulla scorta del medesimo criterio, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita: accerta la responsabilità concorrente del conducente di veicolo rimasto non identificato e di Ma. Pa. nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 30.10.2018, nella misura rispettivamente del 40% e del 60%, condanna Allianz s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a risarcire a Ma. Pa. il 40% dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che si liquidano rispettivamente in euro 3.535,22 ed in euro 68.769,66, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva; compensa tra la parte attrice Ma. Pa., da un lato, e la parte convenuta Allianz s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, dall’altro, le spese di lite del presente procedimento nella misura della metà e condanna Allianz s.p.a., nella sua qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a rifondere in favore di parte attrice la restante metà delle spese di lite, che si liquida in euro 6.820,00 per compensi ed in euro 292,66 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull’indicato compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A da distrarsi al procuratore di parte attrice ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU come liquidate in corso di causa.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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