Avendo l’attore richiesto il risarcimento danni al “Fondo Vittime per la strada”, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, va confermato il principio per cui chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la riconducibilità dell’evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale) nonché l’esistenza del danno e l’esatto ammontare dello stesso. L’attore è poi onerato di provare il coinvolgimento di un veicolo non identificato, al fine di invocare la copertura del FGVS (nella specie, dall’istruttoria espletata è emerso che l’attore, a bordo del proprio scooter, è stato attinto nella fase di sorpasso da una vettura di colore scuro, non identificata, che lo faceva andare a sbattere sul muretto della corsia opposta).
Tribunale di Lecce, sentenza del 19.9.2023, n. 2500
…omissis…
Come premesso, la controversia in esame attiene all’accertamento della responsabilità nel sinistro stradale omissis.
Preliminarmente, si rileva che parte attrice – in ossequio a quanto disposto dal d.lgs. 209/2005 – ha correttamente richiesto il risarcimento danni al “Fondo Vittime per la strada”. Ed invero, ai sensi dell’art. 283 Cod. Assicurazioni, in caso di sinistro provocato da ignoti è possibile richiedere il risarcimento del danno a cose e persone al suddetto Fondo qualora vi siano danni per importi superiori ad euro 500 e se si è in presenza di lesioni personali gravi. Tali condizioni ricorrono nel caso di specie.
Altresì, l’attore ha esperito il tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 a mezzo PEC in data 08.06.2020, tentativo che però veniva respinto dalla compagnia assicuratrice delegata.
Venendo al merito, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale) nonché l’esistenza del danno e l’esatto ammontare dello stesso. L’attore è poi onerato di provare il coinvolgimento di un veicolo non identificato, al fine di invocare la copertura del FGVS.
Orbene, il verificarsi del sinistro è confermato dall’intervento sul posto dell’ambulanza del 118, come risulta da relazione di pronto soccorso in atti.
Nell’immediatezza dell’evento, infatti, la parte ha dichiarato di essere rimasto ferito in un “incidente in strada” a seguito di uno scontro “scooter-auto”: fin dalle prime battute, dunque, è stato indicato il coinvolgimento di un altro veicolo, non identificato.
Due giorni dopo l’evento l’attore ha poi sporto dettagliata denuncia del sinistro presentando querela contro ignoti, senza tuttavia riuscire a conseguire l’identità del soggetto coinvolto.
Per quanto attiene all’individuazione del soggetto responsabile nella causazione del danno, nel corso dell’istruttoria parte attrice ha fornito prova mediante l’escussione dei testimoni che hanno assistito al sinistro e prestato il primo soccorso omissis.
Orbene, dall’istruttoria espletata è emerso che omissis, a bordo del proprio scooter, è stato attinto nella fase di sorpasso da una vettura di colore scuro, non identificata, che lo faceva andare a sbattere sul muretto della corsia opposta.
Nessuna responsabilità può imputarsi nell’occorso sinistro all’attore, il quale teneva una condotta di guida conferme a quanto prescritto dal C.d.S.. Non è emerso infatti alcun elemento che induca a ritenere che l’attore tenesse una velocità di marcia non adeguata allo stato dei luoghi e la distanza della vettura proveniente dal senso di marcia opposto dimostra che lo omissis intraprese il sorpasso, per primo, in condizioni di sicurezza.
La gravità delle lesioni è da imputare all’urto ed è evidente che se lo scooter avesse viaggiato a velocità sostenuta le lesioni sarebbero state ben più gravi.
Al contrario, è evidente che la responsabilità del sinistro sia da ascrivere esclusivamente al conducente della vettura di colore scuro non identificata, il quale ha avviato il sorpasso omettendo di accertare che il conducente che lo precedeva non avesse intrapreso la medesima manovra e che la strada fosse libera anche da tergo al fine dell’esecuzione della manovra medesima.
Accertata la responsabilità per il sinistro, si procede alla determinazione del danno non patrimoniale patito dall’attore.
A tal fine, si fa riferimento alla consulenza medico – legale disposta nel presente giudizio. omissis
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce omissis accerta e dichiara che l’evento per cui è causa è stato determinato da responsabilità esclusiva di un’autovettura ignota; per l’effetto, condanna omissis Assicurazioni S.p.a. al risarcimento del danno in favore di omissis, liquidato in euro 35.000,00 oltre accessori come in parte motiva; condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 518,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. omissis, che ha reso la dichiarazione di rito; pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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