Non è la durata dell'atto a determinarne la gravità. Non è il tono della voce, né l'assenza di lividi sul corpo della vittima. E nemmeno l'assenza di serrature chiuse o catene ai polsi. Quando si parla di violenza sessuale, ciò che conta è l'invasione della sfera sessuale altrui, senza consenso. Anche se dura 30 secondi, tre minuti o molto di più.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 22297 del 13 giugno 2025, che ha annullato l'assoluzione disposta dalla Corte d'Appello di Milano e ha rinviato per un nuovo giudizio, rilevando l'erroneità di una decisione che aveva escluso la violenza per la sola brevità temporale e l'asserita mancanza di coercizione fisica.
IL FATTO
La vicenda è inquietante nella sua apparente "normalità". Una dipendente si rivolge ad un rappresentante sindacale per chiedere un parere su una controversia con il datore di lavoro.-L'uomo la fa accomodare nel suo ufficio, le chiude la porta alle spalle e pronuncia una frase che — a posteriori — suona sinistramente preparata: «Sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'è nessuno». Subito dopo, da dietro, inizia a massaggiarle il collo, a baciarla sulle orecchie e sul collo, palpeggiarla, toccarle i seni, arrivando addirittura a infilarle le mani sotto gli slip.
Solo l'urlo della donna, «Io non mi sto rilassando, mi sto incazzando!», riesce a bloccarlo. Durata stimata: tra i venti ed i trenta secondi.
LE ASSOLUZIONI NEI PRIMI DUE GRADI DI MERITO
Nonostante l'evidente connotazione sessuale dell'atto, nei primi due gradi di giudizio l'uomo era stato assolto sul presupposto che:
- non vi fosse stata violenza, minaccia o abuso di autorità;
- la donna non fosse stata fisicamente costretta;
- la durata dell'azione (20-30 secondi) non integrasse una condotta repentina o insidiosa;
- mancasse un rapporto di subordinazione, essendo la donna libera di muoversi;
- l'uomo, posizionato alle sue spalle, non avesse percepito il dissenso.
Una visione a dir poco riduttiva, che la Cassazione ha definito giuridicamente errata e in contrasto con i principi consolidati in tema di violenza sessuale.
"LA VIOLENZA NON HA UN TIMER"
Il principio affermato dalla Cassazione è netto: la violenza sessuale non è questione di minuti, ma di contenuto e contesto. La giurisprudenza è univoca nel ritenere che:
"Sono idonei a integrare la fattispecie penale anche i contatti brevi, repentini, fugaci, purché caratterizzati da invasività nella sfera sessuale altrui, senza consenso."
Lo sfioramento o il toccamento delle zone erogene (seno, collo, schiena, labbra, cosce) costituisce violenza sessuale consumata, anche se non si giunge al contatto genitale, anche se la vittima riesce a sottrarsi, anche se l'aggressore non raggiunge una "soddisfazione erotica".
LA MASSIMA
"Integra la fattispecie di violenza sessuale ogni atto di contatto fisico con connotazione erotica, anche di brevissima durata, compiuto senza consenso, a prescindere dall'esistenza di costrizione fisica, subordinazione o rapporto gerarchico".
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.