IL FATTO
L'ENAC [1], a seguito di denuncia del Codacons [2] - apriva una istruttoria sull'assegnazione dei posti, nei viaggi aerei, agli accompagnatori di minori e passeggeri a mobilità ridotta.
Da tale indagine emergeva, in particolare, che, non solo, la scelta del posto comportava il pagamento di una tariffa aggiuntiva, a volte superiore al costo dello stesso biglietto aereo, ma anche che non vi fosse alcuna garanzia in tal senso, nonostante il sistema di assegnazione dei posti, in fase di check-in, prevedesse l'inserimento automatico - ma, come detto oneroso - dei minori e dei passeggeri a modalità ridotta, in posti accanto a genitori o accompagnatore.
Di conseguenza, in data 16-7-2021, l'Enac - considerando questa pratica scorretta e violativa della normativa europea sul punto, come si vedrà nel seguente paragrafo successivo - adottava la disposizione n. 63/2021, intitolata «Provvedimento d'urgenza per l'adozione del Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 - 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori», [3] invitando le compagnie aeree a garantire senza ulteriori costi - oltre quelli ordinari per la ordinaria prenotazione - questo servizio [4].
Tale provvedimento veniva comunicato a tutte le maggiori compagnie aeree e, riscontrato il mancato adempimento da parte di quasi tutte, l'Enac adottava i conseguenziali procedimenti sanzionatori, come per legge.
Successivamente, tutte le maggiori compagnie aree aderivano a tale Regolamento, assicurando la gratuità del servizio, tranne una, proprio quella che lo impugnava avanti al Tar Lazio, dando vita alla sentenza in commento.
L'OGGETTO DELLA QUESTIONE
La questione ha per oggetto "la non corretta richiesta di sovrapprezzo per garantire la vicinanza di posto fra minori e i passeggeri con ridotta mobilità ed i loro accompagnatori" e non atteneva ad un profilo meramente tariffario o di costi, che sarebbe stato di competenza dell'AGCOM [5].
LA NORMATIVA
Sul punto la normativa, precedente al Regolamento dell'Enac, è assai precisa:
- l'Allegato 2 del Regolamento CE n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto, stabilisce che "qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta";
- il Regolamento (UE) n. 965/2012: [6]"se un bambino viaggia con un adulto accompagnatore nella stessa classe, il bambino deve essere seduto nella stessa fila di sedili dell'accompagnatore. Laddove ciò non fosse possibile, il bambino deve essere seduto a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore";
- l'AMC1 CAT.OP.MPA.155 (c) del citato Regolamento (UE) n. 965/2012 nel definire la procedura di assegnazione dei posti a bordo dell'aeromobile, prevede che "se i passeggeri definiti Special Categories of Passengers (SCPs)[7] viaggiano con un accompagnatore, l'accompagnatore deve essere seduto vicino al passeggero SCP".
LA DECISIONE DEL TAR LAZIO
Dopo una lunga battaglia giudiziaria, fra sospensive e altri provvedimenti, il Tar Lazio riconosceva l'esistenza di una pratica commerciale scorretta da parte della compagnia aerea riluttante, per una serie di motivi che qui si riassumono:
- la normativa comunitaria garantisce l'assegnazione di posti a sedere contigui a specifiche tipologie di passeggeri e loro genitori e/o accompagnatori, ovvero ai minori di età compresa tra i 2 e 12 anni e alle persone diversamente abili;
- per ragioni di safety legate all'intera fase del volo e in particolare alla gestione delle eventuali emergenze, il personale della compagnia non può garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri a bordo dell'aereo;
- alcune compagnie non accettano i minori non accompagnati;
- le stesse compagnie aeree richiedono ai passeggeri di garantire la presenza di un accompagnatore per le persone diversamente abili e a ridotta mobilità;
- i minori o le persone diversamente abili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di comprendere il briefing di sicurezza, allacciare e slacciare la cintura di sicurezza, estrarre e indossare il giubbotto salvagente, lasciare il proprio posto e raggiungere un'uscita di emergenza, indossare la maschera dell'ossigeno e utilizzare autonomamente la toilette.
CONCLUSIONI
In conclusione, i minori, le persone diversamente abili o a mobilità ridotta devono, dunque, viaggiare vicino a genitori e accompagnatori senza pagare costi aggiuntivi, in particolare modo per motivi di sicurezza e, subito dopo, perché il sovraprezzo per la prenotazione del posto costituisce una pratica commerciale scorretta, tanto è vero che l'art. 3 della Circolare n. 63/2021, sopra richiamata, prevede la ripetizione (cioè la restituzione) delle "somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l'assegnazione di posti contigui, dai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni e loro genitori o accompagnatore e dai disabili e loro accompagnatore, sono ripetibili da parte dei viaggiatori per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento [....] Sono, altresì, ripetibili le somme versate, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti contigui alle categorie di passeggeri di cui al comma 1, per viaggi già acquistati e non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".
NOTE
[1] Secondo la definizione attinta dalla relativa voce wikipedia: "Acronimo di Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria".- Passo tratto dalla seguente pagina wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_nazionale_per_l%27aviazione_civile
[2] Secondo la definizione attinta dalla relativa voce wikipedia : "Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, comunemente conosciuto come Codacons, è un'associazione senza fini di lucro,in difesa dei consumatori e dell'ambiente". Passo tratto dalla seguente pagina wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Codacons
[3] Qui consultabile https://tinyurl.com/Circolare-Enac
[4] Tanto, infatti, si legge:
Art. 1 Tutela dei minori: Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l'assegnazione di posti vicini ai genitori o all'accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo. Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili ovvero a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore.
Art. 2 Tutela dei passeggeri a ridotta mobilità Analoga garanzia di cui all'articolo n.1 deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore.
[5] Secondo la definizione attinta dalla relativa voce wikipedia: "L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede principale a Napoli e sede secondaria operativa a Roma". Passo tratto dalla seguente pagina wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_per_le_garanzie_nelle_comunicazioni
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0965&from=DE
[7] Che qui si ritrascrive:
Trasporto di speciali categorie di passeggeri (SCP):
a) I passeggeri di un volo che richiedono delle condizioni, assistenza e/o equipaggiamenti speciali vengono considerati come SCP. Questi comprendono almeno:
1) persone con mobilità ridotta (PRM) con le quali si intende, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, ogni persona la cui mobilità sia ridotta a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età;
2) neonati e bambini non accompagnati;
3) persone espulse, passeggeri non ammissibili o detenuti sotto custodia.
b) Le categorie speciali di passeggeri devono essere trasportate in condizioni in grado di assicurare la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti conformemente alle procedure stabilite dall'operatore.
c) Le categorie speciali di passeggeri non devono occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa:
1) impedire ai membri dell'equipaggio di svolgere i propri compiti;
2) ostruire l'accesso agli equipaggiamenti d'emergenza;
3) impedire l'evacuazione di emergenza dell'aeromobile.
d) Il comandante viene preventivamente informato nel caso di trasporto di categorie speciali di passeggeri.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.