Tribunale minorenni L'Aquila: allontanamento coatto per i 'Bimbi del Bosco'
L’ordinanza pubblicata in data 6 marzo 2026 dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila ha disposto la modifica dei provvedimenti cautelari vigenti in ordine al nucleo familiare dei cosiddetti "bimbi del bosco", ordinando l’immediato allontanamento dei tre minori dalla casa-famiglia e il loro trasferimento presso una diversa struttura educativa, con contestuale interruzione della convivenza con la figura materna.
Violazione del Diritto all'Istruzione e Inadeguatezza Pedagogica Genitoriale
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, ha rilevato una grave e reiterata violazione del diritto all'istruzione dei minori, tutelato ex art. 30 della Costituzione e disciplinato dal D.Lgs. 297/94. Dalle risultanze istruttorie e dalle relazioni della Neuropsichiatria Infantile infatti è emerso che la primogenita, nonostante l’età scolare e l’idoneità formale alla classe terza, versa in una condizione di "fase pre-alfabetica".
Il Tribunale ha qualificato quindi come "incompatibile con l'obbligo di istruzione" la visione pedagogica genitoriale, improntata a un differimento degli apprendimenti formali oltre il settimo anno di età. È stata inoltre accertata la carenza di "capacità tecnica o economica" dei genitori, prescritta dall'art. 111 co. 2 del d.lgs. 297/94 per l’esercizio dell’istruzione parentale, configurando una condotta intenzionalmente omissiva rispetto ai doveri di cura ed educazione.
Le condotte pregiudizievoli della madre
In particolare, l’ordinanza pone l'accento sulla condotta "gravemente ostativa" della madre all'interno della comunità. Nonostante la facoltà di risiedere con i figli fosse stata concessa dai Servizi Sociali in via meramente esecutiva per agevolare l’adattamento, la donna ha posto in essere comportamenti definiti dal Collegio come "pregiudizievoli per l'equilibrio emotivo" dei minori.
Nello specifico, la motivazione del provvedimento evidenzia:
svalutazione delle figure professionali: la madre ha sistematicamente interferito con le lezioni della precettrice incaricata e deriso gli educatori in presenza dei figli, inficiando l’autorevolezza e l’efficacia degli interventi programmati.
relazione simbiotica: è stato riscontrato un rapporto patologicamente simbiotico, che ha indotto nei minori una totale sfiducia verso l’esterno, culminata in atti di danneggiamento degli arredi e aggressioni fisiche verso il personale ausiliario.
opposizione ai trattamenti sanitari: la donna ha espresso ferma contrarietà alle somministrazioni vaccinali e agli accertamenti diagnostici di neuropsichiatria, rallentando l’attività di monitoraggio dei minori.
La tutela della privacy dei minori
Il Tribunale ha dedicato, poi, un autonomo profilo d'analisi all'esposizione mediatica del caso, ravvisando potenziali violazioni dell'art. 5 del Testo Unico dei doveri del giornalista e della Carta di Treviso. È stato dato mandato al tutore e al curatore speciale di attivare ogni azione necessaria, inclusa la segnalazione al Garante per la Privacy, a tutela della riservatezza dei minori, la cui incolumità e serenità sarebbero state compromesse da riprese televisive invasive degli spazi privati, talvolta coltivate dagli stessi genitori.
Ravvisata la "sostanziale rinuncia all'incarico" da parte della casa-famiglia ospitante per l'oggettiva impossibilità di garantire la sicurezza degli ospiti, il Tribunale ha disposto l'esecuzione coattiva del trasferimento. Il provvedimento autorizza l'intervento della Forza Pubblica, con il supporto di operatori dell'area sanitaria, per assicurare che il distacco dalla madre e il collocamento in una diversa comunità educativa avvengano nel rispetto dei criteri operativi di tutela dei minori.