Un uomo era salito su un autobus urbano con il proprio cane di grossa taglia, tenuto al guinzaglio, ma privo di museruola, in violazione del regolamento comunale e delle norme aziendali sul trasporto di animali.
L'autista, nel rispetto delle regole e per garantire la sicurezza dei passeggeri, si era rifiutato di riprendere la corsa, invitando l'uomo a scendere. Quest'ultimo, però, aveva bloccato fisicamente la chiusura delle porte, costringendo di fatto il conducente a partire contro la sua volontà.
Non solo. Secondo quanto accertato, durante l'episodio, l'imputato avrebbe anche proferito insulti e frasi offensive nei confronti di alcuni passeggeri di origine extracomunitaria, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Inizialmente si era ipotizzato il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), ma in assenza di querela (da parte del conducente) tale reato non poteva essere perseguito. La vicenda è stata quindi ricondotta correttamente all'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), reato procedibile d'ufficio.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione, con la sentenza n. 45289/2024, ha rigettato il ricorso dell'imputato e confermato la condanna per il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall'art. 340 del Codice Penale.
Secondo i giudici, la condotta dell'uomo – consistente nel impedire la regolare partenza dell'autobus e nel costringere l'autista a riprendere la corsa in violazione delle regole di sicurezza – aveva comportato un'interferenza concreta e significativa per il funzionamento del servizio pubblico di trasporto, impedendo per alcuni minuti la partenza del mezzo pubblico. A nulla valeva, secondo la Corte, la giustificazione della "breve durata" dell'episodio.
CONCLUSIONI
Comportamenti arroganti, ostinati e prevaricatori – anche privi di violenza fisica – possono integrare il reato di interruzione di pubblico servizio, quando impediscono o turbano il regolare esercizio di una funzione pubblica.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.