In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione (nella specie alcuni utenti di un’arteria stradale regionale agirono nei confronti della Provincia per il risarcimento del danno patito per essere rimasti bloccati per molte ore a causa di una nevicata; vennero chiamati in causa le società coinvolte nell’appaltato sulla gestione dei servizi sull’arteria stradale in questione, nonché le relative imprese assicuratrici).
NDR: per tale principio si veda Cass. SU 24707/2015, confermata da Cass. 5876/2018.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.7.2023, n. 22449
…omissis…
Fatti di causa
Sessantasette utenti della arteria stradale regionale denominata — agirono in giudizio nei confronti della Provincia di Firenze per sentirsi risarcire il danno patito per essere rimasti bloccati per molte ore nella detta arteria nelle giornate del —, a causa di una eccezionale nevicata che aveva determinato gravi problemi alla viabilità. La Provincia chiamò in causa la Autostrade Service spa, quale mandataria dell’ATI GG alla quale la chiamante aveva appaltato la gestione dei servizi sulla arteria stradale, nonché la propria compagnia assicuratrice UU. La Autostrade Service, a sua volta, chiamò in causa la Assicurazioni Generali s.p.a.. A tale giudizio ne venne riunito un altro instaurato autonomamente, dalla predetta Autostrade Service nei confronti delle Assicurazioni Generali, per esserne manlevata in relazione ai medesimi fatti oggetto della prima causa. Il Tribunale di Firenze, sentito come teste un addetto della Protezione civile e acquisite le deposizioni di testi indicati dagli attori, assunte ai sensi dell’art. 257 bis c.p.c. con il solo consenso della Provincia, pronunciò sentenza con cui accolse parzialmente (e tranne che in relazione ad alcuni attori) le pretese risarcitorie; accolse, altresì, le domande di manleva della Provincia e di Autostrade Service nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici. La sentenza venne impugnata, in via principale, dalla UU. Si costituirono in giudizio gli originari attori i quali osservarono che avevano sempre dichiarato di non accettare il contraddittorio nei confronti delle parti chiamate in causa e che avevano notificato la sentenza alla Provincia, che non aveva proposto gravame nel termine breve decorrente da tale notifica, cosicché, nei loro confronti, la sentenza era divenuta definitiva. Chiesero pertanto di essere estromessi dal giudizio e, comunque, che fosse accertato che la sentenza era passata in giudicato rispetto ad essi. Si costituì in giudizio la Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze) chiedendo il rigetto dell’appello proposto dalla UU, con riferimento ai motivi di gravame aventi ad oggetto il rapporto di manleva, e proponendo -a sua volta- gravame incidentale avverso la sentenza in relazione all’accertamento della propria responsabilità nei confronti degli utenti dell’arteria stradale. Si costituì anche Autostrade Service – Servizio del Territorio s.p.a., quale capogruppo mandataria di ATI GG, in parte aderendo ai motivi posti a fondamento del gravame principale e in parte proponendone di nuovi, a mezzo di gravame incidentale. La società Generali Italia aderì all’appello principale proposto da UU e a quello incidentale di Autostrade. La Corte d’appello, ritenuta fondata l’eccezione di giudicato sollevata dagli originari attori, ha riformato la sentenza soltanto in punto di condanna delle terze chiamate in causa. Più precisamente: ha ritenuto che, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, il termine per impugnare la sentenza di primo grado non era unitario, ma decorreva dalla data delle singole notificazioni a ciascuno di titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le parti alle quali era mancata la notificazione si applicava il termine lungo; ha aggiunto che gli attori avevano espressamente escluso di considerare come loro legittimi contraddittori i chiamati in causa, precisando tale linea processuale nella memoria n. 1 depositata ex art. 183 c.p.c., comma 6 e ribadendo tale posizione in sede di precisazione delle conclusioni; che coerentemente avevano notificato la sentenza esclusivamente alla Provincia di Firenze; che, non essendosi verificata, per volontà espressa dagli attori, estensione automatica della domanda ai terzi chiamati, la notifica della sentenza alla Provincia da parte dei detti attori aveva fatto decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione sia nei confronti di questi ultimi che nei confronti della Provincia, mentre per le altre parti non destinatarie della notifica della sentenza il termine per interporre gravame era rimasto quello lungo di cui all’art. 327 c.c., comma 1, e “così anche per la Provincia, ma per quest’ultima solo con riferimento alle statuizioni contenuta nella sentenza del primo grado che riguardavano i rapporti diversi da quello principale dedotto dagli attori”; ha concluso che la sentenza di primo grado era dunque divenuta definitiva in relazione alle statuizioni concernenti i rapporti tra gli attori e la Provincia di Firenze, con la conseguenza che “l’appello incidentale avanzato da Città Metropolitana di Firenze, avendo ad oggetto esclusivamente il rapporto processuale e sostanziale con gli originari 67 attori, coperto da giudicato (…), è inammissibile, dal momento che non si tratta in realtà di un vero appello incidentale, bensì di un appello principale che avrebbe dovuto essere proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, e quindi tardivo”; tanto ritenuto e rilevato che l’appello principale di UU e quello incidentale di Autostrade, non destinatarie della notifica della sentenza del primo grado, dovevano essere considerati tempestivi e andavano esaminati nelle loro interezza, li ha accolti sul rilievo che, in difetto di consenso di tutte le parti del giudizio, l’assunzione delle prove testimoniali (concernenti la presenza degli utenti nella sede stradale interessata dalla nevicata e la durata della loro permanenza) non poteva avvenire nelle forme previste dall’art. 257 bis c.p.c., alle quali sia Unica che Autostrade che Generali si erano sempre opposte; ha aggiunto che le Testimonianze scritte avrebbero, al più, potuto avere valore indiziario, ma non erano state integrate, come necessario, con altri mezzi di prova; ha pertanto concluso che “l’accertamento dell’effettiva presenza e la durata della permanenza sul posto degli attori nei giorni 17-18/12/2010 non può fondarsi su meri indizi non confortati da altre evidenze probatorie acquisite legittimamente nel contraddittorio delle parti”; ha concluso che, in parziale riforma della sentenza gravata, dovevano essere rigettate la domanda di manleva avanzata dalla Provincia di Firenze nei confronti di UU e quella proposta dalla medesima Provincia nei confronti di Autostrade, “in quanto fondate su prove non legittimamente assunte e come tali non utilizzabili” al fine di affermare, “quanto ad ATI, la responsabilità in luogo o in concorrenza con la Provincia e, quanto alle compagnie, l’obbligo di tenere indenni rispettive assicurate”; regolando nuovamente le spese di lite, la Corte ha disposto la compensazione integrale di quelle del primo e del secondo grado fra UU e Città Metropolitana di Firenze, mentre ha condannato quest’ultima a rifondere le spese di entrambi i gradi alla Autostrade e alla Assicurazioni Generali; ha, infine, disposto la compensazione fra tutte le altre parti. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, Città Metropolitana di Firenze; hanno resistito, con distinti controricorsi, Autostrade Service – Servizi al Territorio spa, Generali Italia spa, T.L. ed To.Ed., nonché UU, che ha proposto anche ricorso incidentale basato su un unico motivo; a quest’ultimo ha resistito, con controricorso, la Città Metropolitana di Firenze. Fissata l’odierna pubblica udienza, il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale in quello incidentale. Sono state depositate memorie dalla ricorrente principale e dalla soc. Autostrade.Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso principale, la Città Metropolitana di Firenze denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324, 325, 326, 334, 343 c.p.c. e art. 2909 c.c.: censura la sentenza per aver affermato che la decisione di primo grado è divenuta definitiva per quanto concerne il rapporto fra gli attori e la Provincia di Firenze e per avere chiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Città Metropolitana sull’assunto che “non si tratta in realtà di un vero appello incidentale, bensì di un appello principale che avrebbe dovuto essere proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, quindi tardivo”. La ricorrente rileva -per un verso- che la ratio che governa l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva “e’ quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare (…) l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l’assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata”, e – per altro verso- che, “quando per ragioni di litisconsorzio necessario iniziale o di litisconsorzio necessario c.d. processuale è ineludibile che la pronuncia si formi contestualmente nei riguardi di tutte le parti del processo, è parimenti inevitabile che essa non possa avere contenuti diversi verso l’una o l’altra” (a differenza di quanto avviene laddove si tratti di statuire tra cause plurisoggettive scindibili, che risultino solo occasionalmente trattate e decise assieme, nelle quali la sentenza tra due delle parti contrapposte è del tutto autonoma da quella verso le altre, cosicché nulla osta alla diversità delle rispettive pronunce). Tanto premesso, contesta alla Corte di appello di aver ritenuto che la fattispecie de qua non ricadesse nell’ipotesi di litisconsorzio necessario c.d. processuale, che, per quanto affermato Corte di legittimità, “si verifica anche allorquando si sia in presenza di azioni di regresso, manleva (o, in senso lato, di garanzia) tra i coobbligati, comunque instaurate e dunque sia che derivino da chiamata in causa da parte del convenuto, sia che derivino da domande ritualmente incardinatesi nel corso del processo tra i coobbligati evocati in un unico giudizio dal comune creditore”. Rileva di avere formulato chiamate in causa nei confronti di due soggetti, ossia Autostrade e UU, chiedendo, nei confronti della prima, che ne venisse accertata la responsabilità esclusiva e, nei confronti della seconda, che ne venisse affermato l’obbligo di manleva sulla base della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso i terzi; assume che, con ciò, è stato instaurato un rapporto di litisconsorzio processuale da cui “consegue la necessità di una medesima pronuncia che possa riverberare i suoi effetti su tutte le parti, senza che si possano verificare ipotesi di giudicati tra loro contrastanti”. Evidenzia che “l’interesse all’impugnazione incidentale formulata dalla Provincia è stato determinato dalla impugnazione principale proposta da UU, considerato che quest’ultima ha sollevato questioni inerenti al rapporto sostanziale tra gli attori di primo grado e la Provincia medesima, con l’effetto di far dichiarare non assolto l’onere probatorio in capo agli attori di primo grado con riferimento alla domanda risarcitoria formulata nei confronti del proprio garantito”; aggiunge che “a nulla rileva (…) il richiamo operato dalla Corte di Appello di Firenze a quell’orientamento in base al quale il principio dell’estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non può operare se l’attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato, poiché ciò non equivale ad escludere che in ragione della chiamata in causa in manleva o in garanzia si sia venuta a determinare una unitarietà di rapporti per litisconsorzio cd. processuale, da decidersi con un’unica pronuncia, senza che possano sussistere plurimi giudicati contrastanti”. Chiede pertanto che venga accertata l’ammissibilità e la tempestività del proprio appello incidentale tardivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice territoriale. 2. Osserva il Collegio che: e’ del tutto inconferente il richiamo della sentenza impugnata alla giurisprudenza che nega l’estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato in causa laddove l’attore espressamente dichiari di escluderla: la circostanza che, nel caso, possa non essersi verificato l’effetto estensivo non vale a porre nel nulla il fatto che, per effetto della chiamata in causa di altri soggetti da parte della convenuta, si è verificata una situazione di litisconsorzio necessario processuale, che comporta l’inscindibilità delle cause e la necessità di una definizione che escluda un contrasto fra i giudicati; peraltro, l’argomento della non estensione della domanda attorea al terzo chiamato in causa potrebbe valere solo in relazione alla posizione della soc. Autostrade (individuata dalla Provincia come l’effettiva responsabile), ma non anche nei confronti di UU, che è stata chiamata in manleva, come assicuratrice della responsabilità civile del Provincia, e nei cui confronti pertanto non avrebbe potuto aver luogo alcun “effetto estensivo”; l’errore di impostazione della sentenza risiede nella sopravvalutazione di questo dato inconferente e nell’aver ritenuto che il fatto che gli attori avessero notificato la sentenza soltanto alla Provincia determinasse l’irrilevanza della presenza nel processo di altri soggetti (che, benché non evocati e non voluti dagli attori, comunque vi erano stati chiamati per iniziativa della Provincia); il che ha portato a ritenere che il rapporto attinente alla responsabilità fosse del tutto scisso dal rapporto di garanzia azionato dalla Provincia nei confronti della UU e che i termini di impugnazione concernenti il primo rapporto fossero del tutto indipendenti da quelli relativi agli altri; la Corte di Appello avrebbe dovuto, invece, attenersi al principio espresso da Cass., S.U. n. 24707/2015, secondo cui, “in caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione” (conforme Cass. n. 5876/2018); alla stregua di tale principio, la Corte territoriale avrebbe potuto affermare che l’impugnazione della UU giovava anche alla Provincia, a prescindere da una sua impugnazione e, quindi, anche dall’eventuale tardività dell’impugnazione effettivamente proposta; ad eguali risultati, la Corte sarebbe pervenuta in base al rilievo della sopravvenienza dell’interesse ad impugnare della Provincia a seguito dell’impugnazione della UU; invero, l’appello della UU, assicuratrice terza chiamata in manleva, ha rimesso in discussione la questione della responsabilità risarcitoria della Provincia (chiamante/garantita), facendo sorgere un interesse di quest’ultima a impugnare a sua volta la sentenza che, fino a quel momento, era rimasto quiescente, in quanto la sua accertata responsabilità era coperta dalla manleva assicurativa (di UU) riconosciutale dalla sentenza di primo grado; in altri termini, l’appello di UU ha determinato una modifica dell’assetto di interessi cui la Provincia aveva in un primo momento prestato acquiescenza, omettendo di impugnare la sentenza nel termine breve decorrente dalla notifica effettuata dagli originali attori; riemerso tale interesse, la Provincia poteva impugnare (seppur tardivamente e con il solo rischio che l’eventuale inammissibilità dell’impugnazione principale determinasse l’inefficacia della propria) la sentenza anche in punto di accertamento della sua responsabilità nei confronti degli utenti della strada, dovendosi escludere che fra gli stessi e la Provincia potesse essere intervenuto un giudicato fino a quando non fosse risultata preclusa l’impugnazione a tutti i litisconsorti necessari processuali; la conseguenza -inaccettabile- che si è determinata per effetto dell’affermazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nel rapporto fra gli attori e la Provincia e della ritenuta inammissibilità dell’appello incidentale tardivo di quest’ultima è che l’assicuratrice e la società Autostrade hanno avuto la possibilità di contestare la pretesa risarcitoria degli attori e di venirne “assolte” (per ritenuta inidoneità della prova del danno), mentre la Provincia (oggi Città Metropolitana) è rimasta vincolata ad una pronuncia di condanna che non potrebbe più riversare né sulla società Autostrade (che il primo giudice aveva ritenuto corresponsabile) né sulla propria assicuratrice UU; con l’ulteriore conseguenza -parimenti non accettabile- della sussistenza di un contrasto di giudicati (sull’essere o sul non essere fondata/provata la pretesa risarcitoria degli attori) in relazione ad una medesima vicenda e ad un medesimo contesto processuale caratterizzato da una pluralità di rapporti integranti un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; il ricorso principale va pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte territoriale. 3. Il ricorso incidentale proposto dalla UU (in punto di compensazione delle spese nel rapporto con la Città Metropolitana) resta assorbito. 4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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