La mamma di un (all'epoca) bambino non ammesso alla seconda elementare, nel lontano 2010, impugnava tale provvedimento, avanti il Tar Marche, che, solo nel 2023 aveva riconosciuto la illegittimità della bocciatura.
Fortunatamente, durante questi lunghissimi anni, a seguito del ricorso presentato, il Tar Marche, già nel 2010, aveva sospeso il provvedimento di non ammissione, ed il bambino era stato iscritto, con riserva, alla classe successiva, riuscendo addirittura, nel frattempo, a completare regolarmente la scuola dell'obbligo – e quindi diplomarsi – prima della decisione del 2023.
Proprio per il ritardo, sopra descritto, ex alunno, ormai ventenne[1], nei mesi scorsi si è risvolto alla Corte di Appello di Ancora, per richiedere l'applicazione della legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", la quale prevede il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del "termine ragionevole" di durata del processo.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
La Corte di Appello di Ancona – competente per territorio - ha riconosciuto il risarcimento[2], a titolo di danno non patrimoniale[3], in favore solo del ragazzo[4] in quanto il processo amministrativo è durato quasi 13 anni e mezzo, ben oltre dieci anni del limite di ragionevolezza previsto dalla predetta legge.
NOTE
[1] Rappresentato e difeso, come nel giudizio amministrativo, dagli avvocati Luisella Cellini e Letizia Murri.
[2] Nella misura di euro 600 per ogni anno di ritardo.
[3] Conseguente alla eccessiva durata del giudizio, escludendo quello patrimoniale, in particolar modo per le spese anticipate nel giudizio dinanzi al T.A.R.
[4] E non anche nei confronti dei genitori.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.