Pare capiti più frequentemente di quanto si possa pensare: un soggetto ordina un bonifico, ma sbaglia l'iban del destinatario; può esserci responsabilità della Banca (del destinatario)? E' proprio il caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 17415 del 2024.
IL FATTO
Il caso esaminato riguardava un bonifico in cui la somma era stata erroneamente accreditata a un conto corrente non corrispondente al beneficiario indicato dal cliente.
La Corte ha stabilito che la banca del destinatario ha l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per evitare che un bonifico venga accreditato su un conto errato.
Infatti, se l'Istituto bancario rileva discrepanze tra l'IBAN e il nominativo del beneficiario, deve intervenire tempestivamente, verificando i dati e contattando eventualmente il cliente o il correntista.
La mancata adozione di tali precauzioni può comportare responsabilità extracontrattuale della banca, in base all'art. 2043 del Codice Civile e all'art. 24 del D.Lgs. 11/2010, che disciplina i servizi di pagamento.
SUL PRINCIPIO DELLA "VICINANZA DELLA PROVA"
La Corte ha applicato il principio della "vicinanza della prova", secondo cui la parte che è in migliore posizione per fornire una prova deve farlo. In questo contesto, la Banca, essendo direttamente in possesso delle informazioni relative all'IBAN, è tenuta a dimostrare di aver compiuto tutte le verifiche necessarie. In mancanza di tale prova, la banca può essere ritenuta responsabile per non aver garantito il corretto esito dell'operazione.
SUL BILANCIAMENTO TRA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL TERZO E DIRITTO DELL'ORDINANTE AD IDENTIFICARE LO STESSO
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda il bilanciamento tra la protezione dei dati personali e il diritto del cliente di recuperare i propri fondi. La Corte ha stabilito che, in situazioni di errore, la banca deve fornire al cliente le informazioni necessarie, come i dati anagrafici o societari, per identificare chi ha ricevuto erroneamente il pagamento, superando l'obbligo di riservatezza se ciò è funzionale a tutelare il diritto del cliente.
La protezione dei dati personali deve cedere il passo al diritto del cliente di recuperare il denaro versato per errore.
CONCLUSIONI
In conclusione, la sentenza, in commento, sancisce chiaramente la responsabilità della banca (del destinatario) che non adotta le dovute cautele prima di accreditare un bonifico su un conto non intestato al beneficiario indicato.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.