Una cittadina marocchina – sprovvista di permesso di lungo soggiorno[1] - dopo aver ricevuto il diniego da parte dell'INPS a ricevere il premio di natalità (anche conosciuto come bonus bebè[2]), di cui all'art. 1, comma 353, L. 232/2016, ricorreva in giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello – che le riconosceva il diritto – l'Inps ricorreva in Cassazione.-
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte accoglieva il ricorso, aderendo a quanto stabilito dalla Corte d'Appello, sul presupposto che il legislatore non avesse previsto alcuna limitazione soggettiva del premio correlata al possesso della cittadinanza dell'Unione o alla titolarità di un permesso di lungo-soggiorno.
Infatti, l'art. 1, comma 353, I. n. 232/2016, tanto stabilisce "la corresponsione di un premio […] alla nascita o all'adozione di un minore […] a domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione".
Non è previsto, quindi, nessun ulteriore requisito soggettivo, eccetto quello di essere gestante, genitrice o adottante.
NOTE
[1] Il permesso di soggiorno di lungo periodo è un titolo di soggiorno di durata illimitata, che può essere richiesto dai cittadini di paesi terzi e o apolidi che siano regolarmente e continuativamente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni, nonché altri requisiti tra cui la conoscenza della lingua italiana ed un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
[2] Si tratta di è una misura governativa, istituita per incentivare le nascite, con la quale le famiglie in cui "arriva" un bambino (nato, adottato, ma anche in affido preadozione) ricevono un contributo mensile, erogato dall'Inps per i primi 12 mesi di vita (o di decorrenza dell'adozione) del bambino.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.