In caso di appalto, la responsabilità dell’ente proprietario presunta ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all’appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest’ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all’ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all’appaltatore, dei danni causati ai terzi.
NDR: in tal senso Cass. 23 luglio 2012 n.12811, 20.9.2011 n. 19129 e 16.5.2008 n. 12425.
Tribunale di Roma, sentenza del 6.9.2023, n. 12709
…omissis…
In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata da omissis di carenza di legittimazione passiva.
Va precisato, infatti, che in caso di appalto, la responsabilità dell’ente proprietario presunta ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all’appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest’ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all’ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all’appaltatore, dei danni causati ai terzi (Cass. sent. 23 luglio 2012, n.12811; Cass. sent. 20.9.2011 n. 19129; Cass. sent. 16.5.2008 n. 12425).
Del pari infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal terzo omissis s.r.l. Difatti, il riferimento ad altra società è con ogni evidenza frutto di un errore di trascrizione, non riprodotto nelle conclusioni rassegnate in comparsa, superato dalla allegazione del contratto di appalto stilato con la chiamata in causa, ed ampiamente emandato negli atti successivi.
Nel merito, all’esito dell’istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire.
Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell’ alveo normativo dell’ art. 2051 c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità “dell’accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l’allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l’operatività della norma, cioè dare la prova dell’inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l’evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile” (cfr. Cass. sent. n. 2482 del 01.02.2018).
Su quest’ultimo punto, la Suprema Corte ha precisato “che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un’accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode” ( cfr. Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837) e che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. ord. 3.11.2020 n. 24416).
Orbene lo scrutinio del compendio probatorio consente di individuare una serie di incongruenze e di contraddizioni che, invero, minano sia la credibilità dei testi che la stessa ricostruzione dei fatti.
Emerge, innanzitutto, una significativa dissonanza tra quanto dichiarato dall’attrice, in sede di interrogatorio formale, e quanto riferito dai testi omissis.
Sulla base di tali considerazioni, che poggiano sull’esame analitico del compendio probatorio ( arg ex art. 116 c.p.c) e sulla valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai testi, ritiene questo Giudice che l’attrice non abbia assolto all’onore probatorio su di essa gravante in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda ( “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5-5-2003 n. 6760).
Si osserva, ad abundantiam, che le risultanze della istruttoria depongono per la prevedibilità della situazione di pericolo e, dunque, attestano la concreta possibilità di adottare le misure idonee a superarla (“attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” – cfr. supra).
Difatti, la attrice abita nella stessa zona ed inoltre, la circostanza che la zona non fosse illuminata, come riferito anche dai testi, appare sconfessata dai rilievi fotografici ( in allegato al n. 11) asseritamente riproducenti il luogo al verificarsi del sinistro.
Ciò induce – al netto delle considerazioni svolte in relazione alla attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai testi – a ritenere che l’incedere dell’attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell’utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento.
Per quanto sopra, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori, atteso che la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita ha svilito lo spirito deflattivo cui essa mira; considerato, inoltre, che la prospettazione iniziale dell’ attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa. Ciò che si ritiene giustifichi una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa: rigetta la domanda e dichiara assorbite le domande di manleva; compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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