In tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A., solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla P.A. l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.
NDR: in tal senso Cass. 21899/2022.
Tribunale di Lecce, sentenza del 20.7.2023, n. 2212
…omissis…
L’appello è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Quanto al primo motivo di gravame, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito il principio di diritto per cui “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia, convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita” (Cass. S.U. n. 24473/2013).
Ebbene, nel caso di specie, l’odierno appellante nessuna prova ha offerto o dedotto in ordine alla circostanza che la residenza effettiva dello stesso si trovasse altrove rispetto al luogo ove la notifica è stata eseguita e che la consegna del plico fosse stata effettuata ad una persona estranea e/o non convivente. Né la produzione del certificato di residenza può costituire prova idonea a confutare tale presunzione. Anzi, dalla documentazione allegata emerge tutt’altro. Ed invero, risulta che il Comune appellato abbia inutilmente tentato la notifica anche all’indirizzo indicato dall’appellante, quale indirizzo di residenza, ma il omissis non ha mai provveduto a ritirare il plico che è ritornato al mittente per compiuta giacenza.
Ed ancora, in merito alla asserita illegittimità della notifica presso la vecchia residenza del destinatario, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità con orientamento unanime ha affermato che “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A., solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla P.A. l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale” (vds. Cass. n. 21899/2022).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non è sufficiente la mera dichiarazione all’anagrafe del trasferimento di residenza, essendo necessaria la contestuale dichiarazione, da parte dell’intestatario, dei dati identificativi dei veicoli per i quali deve avvenire l’annotazione presso i registri automobilistici, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 247 del regolamento di esecuzione del C.d.S. Anche in questo caso, l’appellante non ha fornito prova di aver comunicato i dati dell’autoveicolo al proprio comune al momento della richiesta del cambio di residenza, non potendosi ravvisare, in mancanza di tale prova, quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla P.A. l’erronea notificazione dei verbali presso l’indirizzo anagraficamente non più attuale.
Analogamente infondato si rivela il secondo motivo d’appello, dal momento che “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi dell’art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza” (vds. Cass. n. 18427/2013; Cass. n. 2421/2014). Ne consegue che le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’agente postale, ivi compresa l’attestazione dell’identità della persona cui la consegna medesima figura effettuata e che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, fanno fede fino a querela di falso, come opportunamente evidenziato dal giudice di prime cure.
Con riguardo al terzo motivo di doglianza, può osservarsi che anche il secondo verbale di contestazione è stato regolarmente notificato. Ed invero, risulta che l’Ente appellato ha provveduto a tentare una prima notifica all’indirizzo riportato nei pubblici registri automobilistici, successivamente, poiché il plico veniva restituito dall’ufficio postale con la dicitura “trasferito/irreperibile”, la P.A. ha effettuato una seconda notifica ai sensi dell’art. 201 C.d.S. Ebbene, il detto articolo afferma che “qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
Pertanto, il termine dei 90 giorni non può farsi decorrere dalla data di scadenza dei 60 giorni dalla notifica del primo verbale, bensì da un termine successivo, ossia dal momento in cui la P.A. ha avuto contezza del trasferimento di residenza e, a seguito di ulteriori accertamenti anagrafici, è stata posta nelle condizioni di poter individuare la nuova residenza del destinatario.
Da. considerazioni che precedono, ne consegue la piena validità delle notifiche dei verbali di contravvenzione, e, dunque, risulta legittima l’ingiunzione di pagamento impugnata.
Ciò posto, si conferma il corredo logico argomentativo di cui alla pronuncia gravata che, pertanto, va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa, rigetta l’appello; condanna l’appellante alla rifusione delle spese e competenze sostenute dall’ente appellato per entrambi i gradi di giudizio, che liquida in euro 600,00 quanto al presente grado di giudizio ed in euro 400,00 quanto al primo grado, oltre accessori come per legge; dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF