In linea generale deve essere esclusa la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada (cd. trabocchetto) di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di auto responsabilità, a norma dell’art. 1227 cod. civ., in forza del quale l’utente della strada si accolla le conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale (di tale principio la sentenza impugnata ne ha fatto il fondamento della sua decisione in quanto la buca era ben visibile essendo il fatto avvenuto in pieno giorno senza che nulla ostruisse la visuale).
Corte di Appello di Lecce, sentenza del 4.9.2023, n. 692
…omissis…
In linea generale deve essere esclusa la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada (cd. trabocchetto) di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di auto responsabilità, a norma dell’art. 1227 cod. civ., in forza del quale l’utente della strada si accolla le conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Di tale principio la sentenza impugnata ne ha fatto il fondamento della sua decisione; decisione pienamente condivisa da questa Corte.
Ed infatti dalle emergenze istruttorie risulta che la buca, adiacente il tombino AQP, nella quale sarebbe inciampata la omissis (si precisa a questo riguardo che la sentenza ha anche ritenuto non sufficientemente provato il nesso causale senza che sia stata impugnata la relativa decisione) era ben visibile essendo il fatto avvenuto in pieno giorno senza che nulla ostruisse la visuale della stessa (fatto non contestato).
Dall’esame della foto, ritraente la buca de qua (in atti), risulta che la stessa in effetti era ben visibile; inoltre si trovava lungo una pendenza del marciapiede ed era il risultato di una disconnessione di un ampio rattoppo del marciapiede medesimo.
Ne consegue che non vi era nella specie una condizione di affidamento nelle ottime condizioni e sicurezza del marciapiede percorso (cui l’appellante in sostanza fa riferimento nel suo appello) ma piuttosto una condizione tale (ben visibile) che richiedeva attenzione nell’incedere da parte dell’utente della strada.
Ove tale attenzione fosse stata praticata da parte della omissis, in base al principio di auto responsabilità già enunciato, l’evento non sarebbe avvenuto.
Pertanto è corretta la decisione che imputa ad esclusiva responsabilità della omissis l’evento asseritamente occorso.
Ne consegue il rigetto dell’appello con condanna dell’appellante al pagamento in favore dell’ente convenuto delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all’art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Proc. n. 631/2020 RG – 6 – dott.ssa Cr. Do. est. dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Castrignano del Capo delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. I-quater, del DPR n. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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