Il riconoscimento della causa di servizio: come, quando, dove, perché e chi può richiederlo
Profili giuridici, differenze con equo indennizzo, vittime del dovere e risarcimento del danno Il riconoscimento della causa di servizio rappresenta uno degli istituti cardine del sistema di tutela del personale pubblico esposto a rischi professionali. L’articolo analizza in modo sistematico chi può richiederlo, quando e come presentare la domanda, quali sono i presupposti giuridici, distinguendo nettamente la causa di servizio dall’equo indennizzo, dallo status di vittima del dovere e dal risarcimento del danno. In conclusione vengono evidenziate le competenze specialistiche dello Studio legale Bonanni Saraceno nella materia.1. Che cos’è il riconoscimento della causa di servizio
Il riconoscimento della causa di servizio è il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione accerta che una infermità o lesione sia stata causata o concausata dall’attività di servizio svolta dal dipendente pubblico. L’istituto ha natura dichiarativa e non risarcitoria: esso non presuppone un illecito, ma un nesso eziologico qualificato tra servizio e patologia, anche sotto forma di concausa efficiente e determinante. Elemento imprescindibile è l’attualità della patologia: non è ammissibile un riconoscimento preventivo, fondato sulla sola esposizione a rischio o sulla mera possibilità di futura insorgenza di malattia.2. Chi può chiedere il riconoscimento della causa di servizio
Possono presentare domanda di riconoscimento:- militari delle Forze Armate;
- appartenenti alle Forze di Polizia (ad ordinamento civile o militare);
- Vigili del Fuoco;
- personale della Pubblica Amministrazione non privatizzato (nei limiti della normativa vigente);
- pensionati, qualora la patologia emerga dopo la cessazione dal servizio ma sia causalmente riconducibile all’attività svolta.
3. Quando si può (e si deve) presentare la domanda
La domanda può essere presentata:- non appena la patologia viene diagnosticata,
- anche se l’evento causale o l’esposizione risalgono a molti anni prima.
- chiedere il riconoscimento in assenza di una patologia;
- basare la domanda su un rischio futuro o su un danno solo potenziale.
4. Come e dove si presenta la domanda di causa di servizio
La domanda deve essere presentata:- all’Amministrazione di appartenenza,
- secondo le modalità previste dai regolamenti interni,
- corredata da documentazione sanitaria, relazione sui fatti di servizio e indicazione dei periodi di esposizione o degli eventi causali.
- l’istruttoria amministrativa;
- il parere medico-legale (Commissione Medica Ospedaliera o organi equivalenti);
- la valutazione del nesso causale o concausale.
5. Perché chiedere il riconoscimento della causa di servizio
Il riconoscimento della causa di servizio costituisce presupposto giuridico essenziale per:- l’accesso ad altri benefici previdenziali e assistenziali;
- il riconoscimento dell’equo indennizzo (nei casi ancora previsti);
- l’ottenimento di benefici pensionistici;
- la costruzione del quadro probatorio per azioni risarcitorie autonome.
6. Causa di servizio ed equo indennizzo: differenze
L’equo indennizzo è una prestazione economica una tantum, riconosciuta in presenza di:- causa di servizio accertata;
- menomazione permanente dell’integrità psicofisica.
- la causa di servizio è un accertamento giuridico-sanitario,
- l’equo indennizzo è una conseguenza patrimoniale eventuale.
7. Causa di servizio e vittime del dovere
Lo status di vittima del dovere richiede requisiti più stringenti:- evento di servizio connotato da particolare rischio o straordinarietà;
- nesso causale diretto tra evento e infermità o decesso;
- esposizione a condizioni ambientali od operative eccezionali.
- non implica automaticamente il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- ma ne costituisce spesso il fondamento medico-legale.
8. Causa di servizio e risarcimento del danno
Il risarcimento del danno ha natura completamente diversa:- presuppone un illecito civile (artt. 2043 o 2050 c.c.);
- richiede la prova della colpa o del rischio in capo all’Amministrazione;
- è diretto a ottenere il ristoro integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
- non esclude il risarcimento del danno;
- può costituire un importante elemento probatorio, ma non è sufficiente di per sé.
A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
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