Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall’onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente (nella specie sono corrette le seguenti argomentazioni. Nel caso di specie si deve concludere per la responsabilità esclusiva dell’attore, rivestendo valenza assorbente nella produzione del sinistro le accertate condotte dello stesso integranti plurime e gravi violazioni del Codice della Strada, ovvero la marcia contro mano ed il mancato utilizzo delle luci di segnalazione e di indumenti catarifrangenti, in orario serale e con scarsa visibilità in presenza di foschia. Si deve altresì sottolineare che, per converso, non è stata accertata alcuna infrazione o comportamento imprudente del convenuto, avendo anzi i verbalizzanti riscontrato che egli aveva la seconda marcia inserita e che procedeva quindi a velocità commisurata alla fase di svolta, come anche desumibile dal fatto che il ciclista non è stato scaraventato a distanza eccessiva dal punto d’urto, pur non determinabile con certezza).
NDR: in tal senso Cass. 13672/2019.
Corte di Appello di Milano, sentenza del 6.9.2023, n. 2601
…omissis…
Prima di accingersi all’esame dei motivi di appello, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
L’art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni dell’appellante assumano una determinata forma o contenuto ma impongono all’appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente:
a. il quantum appellatum, così da definire l’ambito del giudizio di gravame con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche i passaggi argomentativi che li sorreggono;
b. sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
L’atto di appello di cui è causa rispecchia i suddetti requisiti in quanto consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza oggetto di censura. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell’ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste.
Passando all’esame dei motivi, da affrontarsi congiuntamente vertendo entrambi sul tema della responsabilità del conducente dell’autoveicolo, essi non sono fondati.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio anche nel settore dell’infortunistica stradale, costituisce un potere discrezionale del giudice, che non è tenuto ad esercitarlo neppure in presenza di una richiesta di ammissione proveniente da una delle parti, ogni qualvolta dia conto esaustivamente dei criteri utilizzati per la ricostruzione della dinamica dell’incidente (in generale si veda Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022).
Questo il passaggio della motivazione che il tribunale dedica alla ricostruzione dell’evento: omissis.
È opinione della Corte che la ricostruzione del sinistro operata dal tribunale sia fondata su circostanze oggettive e, dunque, sia esente da critiche.
Quanto alla condotta dell’appellante, è pacifico che egli, benché la strada fosse provvista di marciapiede, percorreva in bicicletta la via omissis contromano poco prima delle 22.00. È altresì certo che il sig. omissis viaggiasse a luci spente e non indossasse indumenti catarifrangenti. L’appellante per confutare tali circostanze afferma:
a) che “il mancato ritrovamento da parte dei Carabinieri non significa che prima del sinistro il signor omissis non indossasse un giubbotto catarifrangente come i testi, se ammessi avrebbero potuto provare” ;
b) che l’attivazione delle luci di segnalazione emergerebbe dalle fotografie.
La prima argomentazione pecca di estrema genericità ed è abbondantemente smentita da quanto riscontrato visivamente dai CC che, intervenuti nell’immediatezza del fatto, danno conto che l’appellante, rinvenuto disteso lungo il margine della carreggiata, non indossava indumenti di tal genere. Oltre a ciò si aggiunga che, in assenza di testi oculari, non si vede come l’appellante potrebbe fornire prova contraria.
Quanto alla seconda, le fotografie in atti dimostrano esattamente il contrario di quanto sostenuto dall’appellante, giacché la bicicletta in esse raffigurata (foto nn. 8, 9, 10, 11, 14) ha le luci spente.
Non hanno migliore destino i rilievi addotti dall’appellante a supporto della propria tesi che il velocipede al momento dell’impatto con l’auto viaggiasse all’interno della banchina.
La tesi è del tutto indimostrata giacché:
(i) la posizione di quiete della bicicletta, a metà tra la banchina e il marciapiede, non dimostra che lo scontro è avvenuto all’interno della banchina, “”ben potendo il velocipede, veicolo certamente leggero se paragonato alla omissis, ed il suo conducente essere stati scaraventati dalla forza dell’urto nel punto in cui sono stati trovati“”, come correttamente evidenzia il tribunale. Le considerazioni del primo giudice sono logiche e pienamente coerenti con quel che avviene nel caso di collisione tra mezzi, per cui prima che il veicolo perda interamente l’energia cinetica e raggiunga la posizione statica di quiete, vi è una fase di moto incontrollato, con la conseguenza che, specialmente nel caso di mezzi di peso così sensibilmente differente, il punto di quiete e il punto d’urto non coincidono necessariamente;
(ii) ugualmente il fatto che l’indumento, indossato da omissis, sia stato ritrovato sulla linea continua che delimita la banchina dalla carreggiata, non conferma la dinamica del sinistro ipotizzata dall’appellante, ben potendo non esservi coincidenza tra il punto di rinvenimento dell’indumento e quello di collisione tra i veicoli, considerato che verosimilmente l’oggetto è stato perso dal ciclista quando è stato caricato sul parabrezza dell’auto.
Né si traggono elementi di conforto alla tesi dell’appellante prendendo in esame lo stato di quiete dell’auto e la tipologia di danni riportati dai mezzi.
La posizione leggermente trasversale verso sinistra in piena carreggiata della omissis è, come si legge nella sentenza impugnata, “inconciliabile” con l’assunto dell’appellante in base al quale omissis avrebbe tagliato verso destra l’angolo della curva.
I danni riportati dai due veicoli confermano invece che la collisione è avvenuta tra la parte anteriore destra della omissis e quella anteriore sinistra del velocipede, il che dimostra solamente che il velocipede viaggiava in contromano ma non che fosse all’interno della banchina. Il fatto che lo scontro sia stato laterale e non frontale implica solo che il ciclista si trovava in prossimità del margine destro della carreggiata.
Superfluo dunque esaminare le dichiarazioni del sig. omissis, di alcun ausilio alla ricostruzione dell’appellante, proprio perché lo scontro laterale tra i veicoli non presuppone che sia avvenuto all’interno della banchina.
Dunque non vi è alcun elemento oggettivo che deponga in modo sufficientemente verosimile per la tesi sostenuta dall’appellante.
Va peraltro ribadito che la presunzione di pari responsabilità di cui al co. 2 dell’art. 2054 c.c. non esenta colui che agisce per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, dal conformarsi alla regola processuale di fornire prova dei fatti allegati a fondamento del proprio diritto. L’appellante dunque aveva l’onere di provare sia di condurre il velocipede all’interno della banchina sia che il sig. omissis aveva affrontato la curva e si era immesso dalla rotatoria su via omissis sconfinando nell’area limitrofa alla carreggiata.
Alla luce di tali considerazioni perde rilievo l’affermazione, utilizzata come motivazione rafforzativa, ma non condivisa dalla Corte, considerato che la banchina costituisce uno spazio della carreggiata preclusa al transito dei veicoli se non per ragioni di emergenza non prospettate in questa sede, secondo cui “l’eventuale parziale invasione della banchina da parte della omissis in fase di svolta non varrebbe a configurare un concorso di responsabilità dell’automobilista”.
Passando poi all’ulteriore tema centrale dell’impugnazione, la violazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 co. 2 c.c. omissis questa la parte di motivazione censurata: “È altresì principio più volte ribadito dalla Suprema Corte quello per cui “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall’onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente” (Cass. n. 13672/2019 ex plurimis). Ed allora, nel caso di specie si deve concludere per la responsabilità esclusiva dell’attore, rivestendo valenza assorbente nella produzione del sinistro le accertate condotte dello stesso integranti plurime e gravi violazioni del Codice della Strada, ovvero la marcia contro mano ed il mancato utilizzo delle luci di segnalazione e di indumenti catarifrangenti, in orario serale e con scarsa visibilità in presenza di foschia. Si deve altresì sottolineare che, per converso, non è stata accertata alcuna infrazione o comportamento imprudente del convenuto, avendo anzi i Verbalizzanti riscontrato che egli aveva la seconda marcia inserita e che procedeva quindi a velocità commisurata alla fase di svolta, come anche desumibile dal fatto che il ciclista non è stato scaraventato a distanza eccessiva dal punto d’urto, pur non determinabile con certezza”.
Tali argomentazioni sono corrette.
I principi giurisprudenziali richiamati dal tribunale non sono in contrasto con le sentenze menzionate dall’appellante.
In primo luogo l’affermazione secondo la quale non risulta imputabile al conducente dell’auto un comportamento inosservante le regole del codice della strada si basa su rilievi oggettivi e non su mere supposizioni.
Il tribunale è giunto a questa conclusione in base a tre elementi: l’assenza di tracce di frenata, la marcia non elevata inserita nella vettura, la verosimile scarsa distanza tra il punto d’urto e quello di ritrovamento del corpo del ciclista.
L’appellante tende a scomporre la valutazione complessiva del quadro probatorio richiamato dal giudice a fondamento della decisione, senza tenere conto della gravità, univocità e concordanza degli elementi che lo compongono, nell’intento di degradarli a mere congetture. L’assenza di tracce di frenata unitamente alla marcia bassa inserita nella Fo., sono circostanze che concordano nel senso evidenziato dalla sentenza impugnata, vieppiù considerando le condizioni metereologiche. Va altresì rilevato che sebbene il rapporto omissis non dia evidenza specifica del punto esatto dove veniva rinvenuto il sig. omissis, la considerazione ivi espressa in base alla quale la velocità del veicolo condotto dal sig. omissis doveva reputarsi adeguata, in quanto “se avesse tenuto una velocità non adeguata, il corpo del sig. omissis (ciclista) sarebbe stato scaraventato a una distanza più ampia da quella in cui è stato trovato”, ben può essere liberamente valutata dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e giudicata intrinsecamente attendibile, in quanto coerente rispetto ai dati oggettivi rappresentati nelle fotografie riguardo al posizionamento dei veicoli e ai danni riportati.
Non si vede poi in base a quali elementi il conducente dell’auto avrebbe dovuto tenere una velocità ancora più moderata. Non risultano a riguardo prospettate né prospettabili specifiche ragioni in fatto che possano in concreto giustificare la configurabilità di un obbligo a carico del sig. omissis di moderare ulteriormente la velocità (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022). Né la circostanza che non sia stato esattamente individuato il punto d’urto tra i veicoli importa l’applicazione del principio di pari responsabilità, considerato che gli elementi oggettivi rilevati dai CC sul luogo del sinistro, la posizione di quiete dei veicoli, i danni dagli stessi riportati, danno esaustivamente conto del fatto che l’urto è avvenuto all’interno della carreggiata, dove la omissis guidata dal sig. omissis andava a collidere con il velocipede condotto dal sig. omissis, di notte, in contromano e senza luci. La violazione al regolamento stradale imputabile all’appellante è di particolare gravità, stante l’ora tarda e la scarsa visibilità, dovuta non solo alle condizioni metereologiche, ma anche al fatto che, secondo quanto dedotto da entrambe le parti, la collisione avveniva a poca distanza dalla ultimazione della curva da parte della omissis (concordi sul punto le dichiarazioni di omissis e le fotografie scattate dall’appellante, raffiguranti il luogo del sinistro nelle quali è segnata in rosso l’area dove sarebbe avvenuta la collisione). Tali dati obbiettivi dimostrano, come correttamente conclude la sentenza impugnata, il “collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso” (da ultimo si veda Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021) con la condotta del conducente del velocipede.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui la sentenza appellata ha fatto esplicito riferimento, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità anche “indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente” (così ex multis Cass. n. 6941 del 2021 già citata).
Dunque le evidenze processuali depongono per il superamento della concorrente responsabilità sussidiaria dei due conducenti ed esonerano l’appellato omissis dalla prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L’appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza confermata.
Le spese seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento alle tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore di causa (€ 260.001- € 520.000), della complessità delle questioni di causa e senza nulla riconoscere per la fase di trattazione del giudizio, in adesione ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte dell’ appellante dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da omissis avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6535 pubblicata il 22 luglio 2022, così dispone: rigetta l’appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6535/2022; condanna omissis a rifondere a omissis le spese processuali della presente fase liquidate in € 10.200,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e contributo forfettario spese generali del 15%; 3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF