Illecito disciplinare dell’avvocato e restituzione degli atti: il CNF chiarisce i limiti del richiamo verbale
Nota a CNF, sent. n. 208/20251. Premessa: deontologia forense e tutela del diritto di difesa
La disciplina deontologica dell’avvocato rappresenta uno dei presìdi fondamentali a tutela non solo dell’interesse del cliente, ma anche della dignità, del decoro e dell’affidabilità dell’avvocatura quale funzione essenziale dell’ordinamento. In tale prospettiva si colloca la sentenza n. 208/2025 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 15 dicembre 2025, che offre un rilevante chiarimento in ordine alla gravità dell’illecito disciplinare consistente nel subordinare la restituzione della documentazione al pagamento dei compensi professionali. La decisione si segnala per aver escluso in modo netto la possibilità di ricondurre tale condotta nell’alveo delle infrazioni lievi o scusabili, chiarendo i limiti applicativi dell’art. 28 del Regolamento disciplinare e rafforzando la portata precettiva dell’art. 33, comma 2, del Codice deontologico forense.2. Il fatto: revoca del mandato e ritenzione degli atti
La vicenda trae origine da un esposto presentato da un assistito che aveva conferito mandato a un’avvocata per l’assistenza in un’azione di risarcimento del danno da sinistro stradale. La professionista, secondo quanto emerso nel procedimento disciplinare, si era resa disponibile ad anticipare alcune spese (visite mediche e perizie), da recuperare al momento dell’erogazione del risarcimento. Successivamente, ricevuta una parte delle somme richieste a titolo risarcitorio, il cliente decideva di revocare il mandato e nominare un nuovo difensore. A fronte della richiesta di trasmissione della documentazione, l’avvocata subordinava la restituzione degli atti al pagamento delle spese anticipate e del compenso professionale, qualificando tale comportamento come una vera e propria prassi di studio.3. Il procedimento disciplinare e la decisione del CDD
Il Consiglio distrettuale di disciplina di Firenze avviava il procedimento, riconoscendo la violazione dell’art. 33, comma 2, CDF, norma che vieta espressamente di trattenere documenti del cliente per finalità di pressione economica. Tuttavia, il CDD riteneva di definire il procedimento con il solo richiamo verbale, valorizzando:- l’asserita assenza di precedenti disciplinari;
- la personalità dell’incolpata;
- la ritenuta mancanza di un pregiudizio “eccessivo” per la difesa dell’assistito.
4. Il ricorso del COA di Firenze: autonomia dell’illecito e proporzionalità della sanzione
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, contestando l’inadeguatezza della sanzione irrogata e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, il COA sottolineava come:- la violazione dell’art. 33, comma 2, CDF non richieda la prova di un danno concreto al cliente;
- la valutazione della personalità dell’incolpata fosse erronea, risultando l’avvocata già destinataria di un precedente richiamo verbale e coinvolta in ulteriori procedimenti disciplinari;
- il richiamo verbale non fosse proporzionato alla gravità della condotta.
5. La decisione del CNF: esclusa la natura lieve o scusabile dell’illecito
Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e disponendo il rinvio al CDD per l’applicazione di una sanzione più congrua. Secondo il CNF:- il pregiudizio al cliente non costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, ma rileva esclusivamente ai fini della graduazione della sanzione;
- anche in assenza di un danno grave, la ritenzione dei documenti determina un ritardo nella tutela dei diritti dell’assistito, incidendo negativamente sulla dignità e sul decoro dell’avvocatura;
- la condotta non può qualificarsi come lieve o scusabile, soprattutto quando – come nel caso di specie – è consapevole e volontaria, essendo giustificata come prassi professionale.
6. Profili sistematici: il divieto di autotutela economica dell’avvocato
La sentenza in commento ribadisce un principio di particolare rilievo sistematico: l’avvocato non può mai farsi giustizia da sé, utilizzando la documentazione del cliente come strumento di pressione per il recupero del credito professionale. Il diritto al compenso trova tutela nei rimedi civilistici ordinari, mentre la ritenzione degli atti:- altera il corretto equilibrio del rapporto fiduciario;
- incide sul diritto di difesa;
- compromette l’immagine dell’avvocatura quale funzione di rilievo costituzionale.
7. Conclusioni: rilievi pratici e competenze specialistiche
La sentenza n. 208/2025 del CNF rappresenta un importante monito per la classe forense, chiarendo che la violazione dell’art. 33, comma 2, CDF non può essere minimizzata attraverso un uso improprio del richiamo verbale, soprattutto in presenza di condotte consapevoli e reiterate.A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno