In tema di responsabilità da cose in custodia, al fine di stabilire come debba ripartirsi l’onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l’attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa; quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità. Pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Così ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell’esistenza del nesso di causa; diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
NDR: in tal senso Cass. n. 17625 del 2016, n. 17625 del 2016 e n. 21212 del 2015.
Tribunale di Milano, sentenza del 29.9.2023, n. 7404
…omissis…
2. L’appello deve ritenersi ammissibile per i motivi di seguito espressi.
2.1. In primo luogo deve rilevarsi che è stato proposto entro i limiti prescritti dall’art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 3732/00).
2.2. Inoltre il presente atto di appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto l’appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame. Al riguardo deve evidenziarsi che, ai fini dell’ammissibilità dell’atto d’appello sotto quest’ultimo profilo l’atto deve presentare, dal punto di vista contenutistico, i motivi idonei a delimitare l’oggetto dell’impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura nonché indicare le ragioni specifiche di dissenso, indicando gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, sì da consentire una ragionata e puntuale valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata, e le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, dunque, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell’ambito di riesame invocato dall’appellante nei termini predetti (cfr. Cass. civ. 12606 del 2015).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, è agevole rilevare che l’appellante ha soddisfatto i predetti requisiti, non essendosi limitato a motivare l’atto di appello con un generico rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio o con un mero richiamo alla sentenza; in particolare, l’appellante ha censurato specifiche parti della sentenza di primo grado, chiedendone la riforma (v. pp. 3 ss. dell’atto di appello) e indicando le modifiche alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado (v. pp. 5 ss. atto di appello).
2.3. Deve infine rilevarsi l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., in quanto l’articolazione della materia controversa mal si concilia con il giudizio meramente probabilistico previsto dall’art. 348 bis c.p.c. e rende invece opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l’appello è fondato nei limiti di seguito esposti e i primi due motivi d’appello devono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
3.1. Preliminarmente giova rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l’invocato disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Secondo l’indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l’effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. al riguardo, ex multis Cass. Civ., sezioni unite, 20943/2022; Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Ro. e Cass. civ. 9355 del 10.01.2017, est. Ro.).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova – a carico dell’attore secondo l’ordinario criterio di cui all’art. 2697 c.c. – delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l’evento lesivo lamentato (la caduta) e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in tema di responsabilità da cose in custodia ha affermato (v. ex multis Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Ro.) che al fine di stabilire come debba ripartirsi l’onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi: allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l’attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa; quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Ro. ed altresì Cass, civ. n. 21212 del 2015). Pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno. Co.ì ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell’esistenza del nesso di causa; diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
3.2. Ciò chiarito, declinando i predetti principii alla fattispecie in esame ed alla luce delle risultanze istruttorie in atti, deve ritenersi che il giudice di prime cure ha erroneamente valutato il complessivo compendio probatorio, dovendosi ritenere, diversamente, che l’attore abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di avere subito il danno al proprio veicolo a causa del massello non fissato al suolo.
3.2.1. Ed infatti, quanto allo stato dei luoghi al momento del sinistro, l’attore ha prodotto documentazione fotografica raffigurante il massello sopraelevato rispetto alla sede stradale (v. doc. 3, fasc. att.). In particolare, dall’esame della documentazione fotografica è agevole rilevare la presenza di una lastra di pietra in prossimità del binario del tram avente carattere insidioso in ragione della sua conformazione, in particolare per la sua dimensione rispetto all’ampia sede stradale in cui è collocato, nonché per essere la stessa ben sopraelevata rispetto alla sede stradale (nella relazione di incidente prodotta dal Comune di Milano sub doc. 2, fasc. primo grado si dà atto che gli agenti del Pronto Intervento N.U.I.R. del Comune di Milano, intervenuti su chiamata degli agenti della polizia locale, riposizionavano il massello fuori sede). Tenuto conto dell’orario e delle condizioni metereologiche in cui si è verificato il sinistro, ore 01:55 circa del mattino del mese di febbraio e con pioggia in atto, deve inoltre ritenersi verosimile che il massello fuori sede fosse scarsamente visibile da qualsiasi conducente diligente.
Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, le dichiarazioni testimoniali del teste Da. Co. (v. verbale d’udienza del 12.06.2018) non possono essere ritenute inattendibili in quanto non si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà, né intrinseca (in relazione alle medesime dichiarazioni rilasciate dal teste), né estrinseca (in relazione ad altri elementi probatori), né rileva, in senso inverso, la sola circostanza che gli agenti, intervenuti in loco quaranta minuti dopo l’evento, abbiano accertato l’assenza di persone informate sui fatti, dal momento che il teste Co., collega dell’attore, come pacifico in giudizio, al momento del sinistro stava lavorando, pertanto è verosimile che si fosse successivamente allontanato senza attendere l’arrivo degli Agenti della Polizia Locale, sopraggiunti dopo quaranta minuti. Né la relazione di colleganza con l’attore può, da sé sola, essere sufficiente per inficiare le dichiarazioni del teste di inattendibilità.
Ebbene, stante la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Da. Co., deve ritenersi provato, in prima battuta, lo stato dei luoghi al momento del sinistro come raffigurato nelle fotografie di cui al documento n. 3 prodotto da parte attrice; in secondo luogo, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come allegata in citazione e per l’appunto confermata dal teste (in relazione al capitolo 1: v. verbale d’udienza del 12.06.2018).
Può pertanto affermarsi che parte attrice abbia fornito quanto meno la prova della pericolosità della res, essendo documentalmente provata la presenza del massello fuori sede (v. doc. 2, fasc. conv.) in corrispondenza del punto in cui l’attore ha avuto il sinistro per cui è causa, confermata dal teste all’udienza di escussione celebrata nel giudizio di primo grado.
Declinando i principi giurisprudenziali sopra richiamati in punto di prova della pericolosità della res, – quale mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell’art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno – deve ritenersi, dunque, presuntivamente provato il nesso di causa tra la res in custodia all’ente locale e l’evento lesivo lamentato (danni al veicolo).
A nulla rileva in senso contrario la circostanza valorizzata dal Giudice di Pace per cui parte attrice non ha prodotto fotografie raffiguranti il punto nel quale il veicolo ha subìto i danni lamentati in quanto, in primo luogo, il punto d’urto era di difficile accesso essendo stato localizzato nella parte sottostante il mezzo, il quale, come può evincersi dall’esame della documentazione fotografica (e come pacifico in giudizio), è un veicolo significativamente basso, idoneo al trasporto di disabili; in secondo luogo gli stessi agenti della Polizia Locale hanno accertato i danni al veicolo con accertamento avente efficacia fidefacente, nella specie “rottura protezione bombola GPL nella parte sottostante il veicolo” (v. doc. 2, fasc. conv.), parti del mezzo, peraltro, coincidenti con i danni oggetto di preventivo di riparazione (v. doc. 4, fasc. att.).
Affatto condivisibile, infine, è la valutazione del Giudice di pace in ordine agli accertamenti peritali espletati nell’ambito di altro giudizio civile promosso dall’attore per un differente sinistro in quanto, da un lato, il documento prodotto non è stato sottoposto al contraddittorio tra le parti e, pertanto, non utilizzabile ai fini del giudizio; dall’altro, in quanto i danni oggetto del precedente sinistro risultano in parte differenti da quelli cagionati dal massello fuori sede per cui è causa e comunque oggetto di riparazione e/o sostituzione in data antecedente al sinistro per cui è causa (si veda al riguardo la fattura prodotta sub doc. 9, fasc. att.).
3.2.2. Raggiunta la prova dell’evento lesivo, derivante eziologicamente da cosa in custodia (massello fuori sede), che di per sé giustifica la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve dunque ritenersi che l’attore abbia dimostrato il nesso di causa tra la res e il danno avendo provato la sussistenza della pericolosità intrinseca della cosa nei termini di cui si è detto.
Deve dunque ritenersi che il Giudice di prime cure abbia violato le norme regolatrici della materia in punto di valutazione delle prove e responsabilità da cose in custodia.
3.3. Fe. quanto sopra, non si ritiene fondata l’eccezione per cui lo stesso comportamento dell’attore, ai sensi dell’art. 1227 c.c., abbia concorso alla causazione dell’evento dannoso.
Ed infatti, le concrete circostanze di tempo e di luogo nelle quali l’evento lesivo si è verificato non sono tali da ravvisare nel comportamento del signor D’Am. un comportamento colposo.
Ed invero, risulta provato, come confermato dal teste Co., che l’attore si trovava a bordo del suo veicolo adibito a taxi con due clienti (v. verbale d’udienza del 12.06.2018 in relazione al capitolo 2 di cui alla memoria ex art. 320 c.p.c.) e dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale (v. doc. 2, fasc. conv.) non sono state rinvenute né tracce di frenata, né altri elementi tali da consentire di ritenere, in via presuntiva, che l’attore stesse procedendo ad una velocità quantomeno non adeguata allo stato dei luoghi. Inoltre, l’orario e le condizioni metereologiche al momento del sinistro non potevano ritenere esigibile una condotta differente da quella tenuta dall’attore stante la pioggia in atto in orario notturno con a bordo due clienti.
4. Ciò premesso in punto di an, giova, a questo punto, individuare l’area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. Con riferimento ai danni patrimoniali lamentati dall’attore, deve rilevarsi che a fondamento della pretesa creditoria la difesa del signor D’Am. ha prodotto un preventivo di spesa (sub doc. 4, fasc. att.) che è stato confermato, in sede di assunzione delle prove orali, dal teste Dario —, legale rappresentante della Carrozzeria S. Marco – — s.r.l., il quale ha confermato la provenienza del preventivo redatto dal capo officina Marco Boletti e da lui comunque visionato all’epoca e, inoltre, ha precisato di avere visionato personalmente il veicolo danneggiato rispetto al quale la società da lui rappresentata è specializzata perché è una società che ha inventato i veicoli ribassati utile per i disabili (v. verbale d’udienza del 18.06.2019).
Ciò posto, diversamente da quanto dedotto da parte convenuta, il preventivo di riparazione assume nella specie rilevanza probatoria in quanto elemento da valutarsi ex art. 116 c.p.c. unitamente ad altri elementi probatori, ovvero le dichiarazioni testimoniali predette che confermano il preventivo medesimo nonché gli accertamenti della Polizia Locale in relazione ai danni al veicolo (cfr. in tal senso Cass. civ. 11765/2013).
Con riguardo alla riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati ai fatti per cui è causa, deve preliminarmente rilevarsi la genericità della contestazione compiuta dall’ente locale in sede di costituzione in giudizio nel primo grado (v. pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta) ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c. e, pertanto, tenuto anche conto del complessivo compendio probatorio (accertamenti compiuti dalla Polizia Locale e testimonianza del legale rappresentante della S. Ma. – — s.r.l. unitamente al preventivo prodotto) può ritenersi, più probabilmente che non, che i danni dedotti sono provati in giudizio e devono pertanto liquidarsi nella somma di cui al preventivo, al quale deve aggiungersi altresì l’I.V.A. stante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – cui questo Tribunale intende aderire – che ne ammette la liquidazione quale onere accessorio e consequenziale della pretesa risarcitoria, pur in assenza di prova della effettiva esecuzione delle riparazioni (cfr. Cass. civ. 21739/2019: “Ritiene il Collegio che a confutare tale deduzione valga il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ancorché in relazione ai danni derivanti da circolazione stradale, ma senza che tale diversa genesi del danno possa incidere sulla soluzione da seguire anche nel caso in esame, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’I.V.A., pur se la riparazione non è ancora avvenuta – a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata (cfr. Cass. n. 10023/1997; Cass. n. 1688/2010; Cass. n. 14535/2013). Trattandosi appunto di un onere accessorio e conseguenziale, deve quindi ritenersi che la richiesta di risarcimento del danno involga in sé anche la richiesta di riconoscimento dell’IVA, che doveva quindi essere aggiunta alla somma corrispondente all’importo dei danni, e senza che possa venire in rilievo, come dedotto dalla fisa dell’intimato, un profilo di novità della domanda, trattandosi di una componente insita nella richiesta risarcitoria. La sentenza impugnata deve essere cassata anche in relazione a tale motivo”).
Deve dunque liquidarsi, a titolo di risarcimento del danno peri id danni al veicolo attoreo, la somma di Euro 854,00 che rivalutata all’attualità deve liquidarsi nella complessiva misura di Euro 1.006,87.
4.2. Avuto riguardo al danno c.d. da fermo tecnico, inteso quale pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni, ritiene il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, di aderire al più recente orientamento, ormai consolidatosi (cfr. da ultimo Cass. civ. 27389/2022 e Cass. civ. 5447/2020), secondo il quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, potendo esso essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” sia del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, sia del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi (dimostrando la spesa sostenuta per procacciarsi il mezzo sostitutivo), ovvero abbia perso l’utilità economica che ritraeva dall’uso del mezzo.
Orbene, nella specie parte attrice non ha fornito alcuna delle predette prove, nemmeno in termini presuntivi: ed infatti la difesa del signor D’Am. non ha versato in atti alcun elemento di prova in relazione ad un eventuale costo del noleggio del mezzo sostitutivo, limitandosi a fare ricorso a ragionamenti del tutto presuntivi.
Peraltro, come affermato dallo stesso appellante, senza il veicolo oggetto di causa, il signor D’Am. “sarebbe stato nell’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa” (v. comparsa conclusionale, p. 20) essendo un tassista. Tuttavia, parte appellante, come pacifico in giudizio, non ha provveduto a riparare il proprio veicolo, seppur il sinistro si è verificato nel febbraio 2017, pertanto, tale comportamento consente in ogni caso di ritenere presuntivamente provato che il mezzo non fosse effettivamente necessario per l’attore, diversamente lo stesso avrebbe – più che verosimilmente – provveduto all’immediata riparazione al fine di poter riprendere quanto prima la propria attività lavorativa e far cessare il lamentato fermo tecnico.
Ebbene, stante l’inesistenza nel nostro ordinamento di danni c.d. in re ipsa, posta la necessità ai fini del risarcimento della sussistenza di un concreto pregiudizio a fronte della lesione di un diritto o interesse (c.d. danno conseguenza), la domanda risarcitoria formulata per il c.d. fermo tecnico deve essere rigettata.
5. Meritevole di accoglimento è il terzo motivo di appello, in ordine alla omessa pronuncia in relazione alle richieste spese stragiudiziali.
Al riguardo giova osservare in punto di diritto che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali. Pertanto, l’utilità dell’esborso per le spese stragiudiziali, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente, il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
Ciò premesso, deve rilevarsi che nella fattispecie, quanto alle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale per le attività propedeutiche all’introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l’attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della documentazione versata in atti (sub doc. 1 fasc. att.) e considerato, infine, che l’importo richiesto (Euro 519,00: sub doc. 5, fasc. att., pro-forma del 22.05.2017) risulta congruo, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali, anche in applicazione dei criteri per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui all’art. 20 D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell’art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l’applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), l’importo di Euro 519,44 a favore di parte appellante, somma liquidata all’attualità.
Né può essere ritenuta meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata da parte convenuta secondo la quale l’attore non avrebbe provato l’effettivo esborso in relazione alle spese di assistenza stragiudiziale, risultando tale eccezione superata dai documenti versati in atti da parte attrice (v. doc. 1 e 5 fasc. att.) i quali comprovano l’attività stragiudiziale effettivamente espletata prima dell’instaurazione del presente giudizio e, pertanto, consentono una liquidazione equitativa di tale voce di danno, che questo giudice ritiene congruo liquidare, anche tenuto conto dei criteri sopra richiamati, nella somma di Euro 519,44 per le ragioni sopra esposte.
6. Sulla predetta somma di Euro 1.526,31, già rivalutata all’attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell’arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all’epoca dell’evento lesivo (6.2.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 6.2.2017 fino alla presente sentenza; sull’importo come determinato all’attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
7. Quanto al regolamento delle spese, deve preliminarmente rammentarsi che, in ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. Cass. civ. 2274/2017).
Fermo quanto sopra, deve dunque rilevarsi che in applicazione del principio di soccombenza parte appellata, sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell’art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l’applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e, in particolare, della somma concretamente attribuita, dell’effettiva attività difensiva espletata, della natura dell’affare e delle questioni giuridiche e di fatto trattate con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. in atti e da distrarsi in favore dell’avv. — come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza 3844/2020, depositata il 30.09.2020, così provvede: in parziale accoglimento dell’appello omissis respinge ogni ulteriore domanda; condanna il Comune di Milano a corrispondere omissis le spese di lite che si liquidano in Euro 1.205,00 per il primo grado di giudizio, in Euro 1.661,00 per il secondo grado e in Euro 480,00 per esborsi sostenuti nel secondo grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell’avv. omissis come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF