Con l’ordinanza n. 11208/2023, la Suprema Corte offre un’ importante sintesi organica in materia di separazione con addebito per maltrattamenti.
La Suprema Corte, infatti, con la predetta ordinanza ha tracciato un excursus in ordine ai presupposti volti alla dichiarazione di addebito ed all’onere della prova.
In particolare, la Suprema Corte, richiamando i principi consolidati e prevalenti, ha sancito che le azioni violente e lesive della integrità fisica del coniuge - violazione estremamente grave ai doveri nascenti dal matrimonio - sono una diretta conseguenza della intollerabilità della convivenza e determinano la separazione con addebito senza che venga posta in essere una valutazione ed un bilanciamento delle condotte dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Tribunale di Pescara La Signora XX ed il Signor YY addivenivano alla separazione personale formulando entrambi la richiesta di addebito a carico dell’altro coniuge. In particolare, la signora XX a fondamento della sua domanda di addebito sosteneva che il coniuge poneva in essere una violenza psicologica nei suoi confronti caratterizzata da una costante prevaricazione. invece, il signore YY a fondamento della domanda di addebito sosteneva di essere vittima di episodi di aggressione fisica posta in essere dalla moglie. Il Tribunale di Pescara pronunciava sentenza di separazione con addebito alla moglie (dunque veniva respinta la domanda avanzata dalla XX). Con sentenza il Tribunale disponeva l’ affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre e ponendo a carico di quest’ultima l’obbligo a versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio. Corte di Appello Dell’Aquila La signora XX proponeva appello avverso la sentenza di primo grado censurando la decisione nella parte in cui le veniva addebitata la separazione ed in quella in cui veniva previsto il collocamento prevalente del minore presso il padre. Il signor YY - parte appellata - chiedeva il rigetto della domanda. La Corte di Appello rigettava la domanda formulata dalla moglie. I motivi del ricorso per Cassazione La signora XX proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello sulla base di due motivi, tra cui quello fondamentale per la violazione dell’articolo. 143 c.c. E 151 c.c in relazione all’art. 360 comma1 e 3 cpc, per avere la Corte addebitato la separazione alla moglie senza la verifica dell’assolvimento dell’ onere probatorio.SULL’ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte, al fine di respingere il ricorso, effettuava un excursus sulla richiesta di addebito e sull’ onere probatorio. A tal fine occorre, preliminarmente, porre brevi cenni in ordine all’addebito, inteso, nel gergo comune, come attribuire la “colpa” della rottura del matrimonio ad un coniuge. Si parla, dunque, di addebito quando la responsabilità della separazione è individuata in uno dei coniugi, ossia quando vi è stata una violazione dei doveri coniugali e la fine del matrimonio deriva da tale violazione. Tuttavia, la mera presenza di una violazione dei doveri coniugali non porta automaticamente al riconoscimento dell’addebito della separazione. Infatti, per aversi l’addebito della separazione occorre che nel giudizio venga provato che la fine del matrimonio sia avvenuta a causa della violazione dei doveri coniugali.[1] Tra le conseguenze derivanti dall’addebito della separazione vi è il diritto all’assegno di mantenimento, poichè solo il coniuge a cui la separazione non viene addebitata ne ha titolo ai sensi dell’articolo. 156 c.c. Un’ulteriore conseguenza derivante dalla pronuncia di addebito della separazione è la perdita di diritti successori nei confronti dell’ex coniuge.[2] La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha confermato e ribadito quali sono i presupposti volti alla dichiarazione di addebito della separazione. In particolare, nei procedimenti di separazione spetta al Giudicante porre in essere una indagine sulla intollerabilità della convivenza andando ad effettuare una valutazione globale anche attraverso una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto la condotta di un coniuge non può essere valutata e giudicata senza il raffronto con quella dell’altro. Sul coniuge richiedente l’addebito incombe l’onore di provare due elementi:- la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c.;
- il nesso causale tra la condotta del coniuge e la intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. [3]
Note
[1] Cass. Sentenza 10.08.2022 n. 24610 La Suprema Corte con tale pronuncia indica in maniera espressa che l’addebito della separazione presuppone la dimostrazione che la crisi coniugale irreversibile sia esclusivamente attribuibile al comportamento contrario dei doveri coniugali del coniuge. Dunque, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti addebitati e l’insopportabilità della convivenza. [2] Questo implica che se il coniuge dovesse morire prima della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge superstite a cui la separazione è stata addebitata non avrebbe diritto alla quota ereditaria. In via generale, dunque, i diritti successori cessano con la sentenza di divorzio mentre con la dichiarazione di addebito cessano sin dalla separazione. [3] A mero titolo esemplificativo pare opportuno menzionare un’importanza pronuncia della Cassazione n. 20866/2021. Con la predetta ordinanza la Corte afferma che l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest’ultima condotta - i lati a degli obblighi derivanti dal matrimonio - e l’intollerabilità della convivenza.A cura dell’avv. Donatella Maino
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