L’art. 1227 c.c. pone, un principio di autoresponsabilità che può certo ritenersi di carattere e di portata generale. Ha affermato di recente la Suprema Corte che “il creditore deve usare l’ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della controparte (art. 1227 c.c.). Questo dovere si sostanzia anche nello scegliere, tra più opzioni possibili, la condotta che si presenti maggiormente idonea a soddisfare il proprio interesse contemperando quello del debitore alla limitazione del danno. Il comma 1, in combinato disposto con l’art. 1218 c.c., affronta il primo stadio della causalità (c.d. “causalità materiale”), inerente al rapporto tra condotta illecita (o inadempitiva) ed evento (danno ingiusto o inadempimento contrattuale), recependo, in armonia con le norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p., il c.d. “principio del concorso di colpa” del danneggiato che decurta dal danno risarcibile quella quota addebitabile alla condotta del danneggiato o delle persone di cui questi risponde. fondamento del principio è l’esigenza che il danneggiante non si faccia carico del danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabile, ovvero, secondo una diversa opinione, la regola generale dell’autoresponsabilità del soggetto. Il comma 2 dell’art. 1227 c.c., invece, laddove esclude il risarcimento del danno evitabile dal creditore, regola il secondo stadio della causalità (c.d. “causalità giuridica”), che attiene al nesso esistente tra l’evento-inadempimento contrattuale e le conseguenze dannose da esso derivanti, e presuppone già risolto il primo momento causale nel senso della imputabilità dell’inadempimento, in tutto od in parte, alla condotta del debitore-danneggiante. La dottrina prevalente ritiene che l’art. 1227, comma 1, sia una norma eccezionale, l’unica cioè, che, de iure condito, al fine di apprestare un correttivo alla teoria della “condicio sine qua non”, sancisca il principio della rilevanza delle concause sub specie di parametrazione del quantum dell’obbligo risarcitorio alla rilevanza dell’apporto concausale. Viceversa, per quanto riguarda le altre concause umane (v. il concorso dei danneggianti ex art. 2055 c.c.) e le concause naturali (non codificate), vale il principio generale della irrilevanza delle medesime e della risarcibilità integrale del danno: il danneggiante è, quindi, tenuto a risarcire in toto il danno provocato. La ragione del differente trattamento riservato alla concausa di cui all’art. 1227 c.c. risiede in definitiva nella peculiare valenza che assume il concorso causale del danneggiato in un sistema civile (aquiliano ma anche contrattuale), informato ad una logica riparatoria più che sanzionatoria. nella misura in cui il danno evento è originato in parte dal danneggiato, per questa porzione, la vittima è causa del suo male e, quindi, non merita riparazione. Ben diverso è il caso del concorso di più danneggianti (art. 2055 c.c.) ovvero delle concause naturali, fattispecie nelle quali appunto l’esigenza riparatoria impedisce che il danneggiato veda ridotto il risarcimento in funzione della compresenza di cause a lui comunque estranee.
□ Giurisprudenza
- Sulla configurabilità del caso fortuito per escludere la responsabilità del custode della cosa.
- Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (fattispecie relativa ad una caduta avvenuta nell'androne di un condominio a causa del pavimento bagnato) (Cass., 18 febbraio 2020, n.4129).
- Risarcimento del danno e concorso di colpa del minore: valutazione oggettiva della condotta, non rileva la culpa in vigilando dei genitori.
- Ai fini della riduzione del risarcimento del danno in applicazione del comma primo dell'art. 1227 c.c., deve valutarsi esclusivamente se il danneggiato abbia tenuto o meno un comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive ovvero dettata dalla comune prudenza, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacità naturale, ed a prescindere altresì dalla condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza (Cass., 13 febbraio 2020, n.3557).
- In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell'art. 1227 c. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Perciò, quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve ritenersi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino alla possibilità che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 06 febbraio 2020, n.2872).
- Danni da fumo attivo, la causa va individuata nella libera scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo.
- L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.) (Cass., 21 gennaio 2020, n.1165).
- Uso improprio della res e caso fortuito. Le Seszioni Unite 2014 sulla caduta da canestro
- Nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la società … nella qualità di genitori esercenti potestà sul figlio .., esposero che quest'ultimo, nel partecipare al programma estivo "Vacanza-Studio" organizzato dalla convenuta (società di diritto tedesco), si era infortunato nel corso di una partita di basket, tenutasi alla presenza di un istruttore, a causa di una schiacciata a canestro durante la quale si era appeso alla struttura metallica, che, cedendo sotto il suo peso, ne aveva causato la caduta e le conseguenti lesioni. Come correttamente opinato dal giudice di primo grado, difatti, alla luce delle non contestate circostanze di fatto emerse in corso di causa, l'incidente ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva dell'indisciplinato minore il quale, nonostante fosse stato specificamente e reiteratamente avvertito del pericolo (peraltro, noto a qualsiasi pur sprovveduto praticante del gioco del basket) di rottura del canestro in conseguenza del (peraltro inutile) gesto di appendersi con tutto il proprio peso all'anello del canestro dopo una schiacciata, si era ben guardato dal prestare osservanza a tale indicazione - ne' appare predicabile, nella specie, l'esistenza di obbligo dell'istruttore di un comportamento di diverso tenore, a meno di non ritenere indispensabile l'immediato allontanamento dal terreno di gioco del riottoso giovane, condotta in concreto inesigibile per la imprevedibilità della poco responsabile condotta di lì a poco caparbiamente reiterata dall'odierno resistente). L'utilizzazione palesemente impropria della res, nonostante la condotta di precauzione e di cautela tenuta dal suo custode pro tempore, integra tout court l'ipotesi del c.d. fortuito soggettivo, la cui funzione esimente da responsabilità per il detto custode appare nella specie indiscutibile (Cass., Sez. UN., 8 maggio 2014, n. 9936).
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