L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, non costituendo un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare “in toto” la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado.
NDR: in tal senso Cass. 9200/2021.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 8.5.2023, n. 12133
…omissis…
Rilevato
1. D.M.S. conveniva in giudizio S.S., XX s.p.a. e YY Soc. Coop. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale. A fondamento delle proprie pretese, l’attore deduceva che mentre era alla guida del proprio ciclomotore, con a bordo una terza trasportata, veniva travolto dall’autovettura guidata da Sh.El., di proprietà della YY, che non aveva rispettato lo stop. Istruita la causa, anche mediante l’esperimento di una CTU, Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3154/2017, accertava il concorso di colpa di entrambi i conducenti ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, evidenziando che comunque il mezzo su cui viaggiava D.M.S. era privo di assicurazione e revisione ed, inoltre, non era omologato per il trasporto di altro passeggero. Condannava, quindi, in solido i convenuti al pagamento di Euro 18.441,64 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali ed Euro 32.854,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi al tasso legale dalla mora sino al soddisfo. 2. Avverso tale sentenza, D.M.S. proponeva appello lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. sostenendo che il Giudice di prime cure avesse erroneamente valutato il quadro probatorio, avesse sbagliato nella quantificazione del danno non patrimoniale ed avesse infine, omesso di condannare i soccombenti al pagamento delle spese processuali. La Corte di Appello di Firenze confermando la pronuncia del Giudice di prime cure, riformava la sentenza impugnata solo sulle spese e condannava XX, S.S. e YY Soc. Coop alla corresponsione delle spese processuali del primo e secondo grado. 3. Avverso tale sentenza, D.M.S. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. Generali Italia s.p.a., società incorporante XX, resiste con controricorso. Ha depositato memoria.Considerato
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., art. 41 c.p., artt. 116 e 132 c.p.c.. In particolare, censura la sentenza nella parte in cui conferma la responsabilità di entrambi i conducenti in misura paritetica, asserendo che tale accertamento sia derivato da un’erronea valutazione degli elementi probatori, alcuni dei quali presunti dal Giudice ed evidenziando una violazione della sussidiarietà della regola di cui all’art. 2054 c.c. Il motivo è infondato. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 7479/2020; Cass. n. 23431/2014). Nel caso di specie il giudice del merito ha fatto applicazione di tale principio di diritto accertando la condotta colposa del danneggiato. Inoltre parte della censura richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 132,115 e 116 c.p.c. e art. 41 c.p., asserendo che la motivazione del Giudice di secondo grado sia apparente e contraddittoria, avendo quest’ultimo affermato la corresponsabilità del ciclomotorista sulla base di elementi indimostrati. Il motivo inammissibile. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 13395/2018). Inoltre il motivo si limita a censurare il giudizio di fatto in ordine al nesso di causalità, giudizio riservato al giudice del merito. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 2729 c.c. e la violazione di legge ex art. 132 c.p.c. difetto e contraddittorietà della motivazione che è solo apparente“. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto di applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., fornendo una motivazione meramente apparente del percorso logico giuridico posto a base della decisione. Inoltre, censura una errata applicazione del processo presuntivo, poiché avrebbe desunto per presunzioni l’esistenza di fatti ignoti a partire da fatti che non erano certi o provati, ma a loro volta presunti, quale la circostanza che D.M.S. fosse alla guida di un ciclomotore “in condizioni di salute precarie“. Il motivo è inammissibile. La censura attinge la congruità probatoria dell’inferenza presuntiva stabilita dal giudice del merito, la quale non è sindacabile in sede di legittimità in quanto sollecita una diversa ricostruzione dei fatti. 4.4. Con quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., violazione dell’art. 2067 c.c. sull’onere della prova” e la “violazione dell’art. 1127 c.c. in relazione anche all’art. 41 c.p. e art. 2054 c.c.“. Il ricorrente si duole che il Giudice avrebbe applicato l’art. 2054 c.c. senza che fosse stata formulata una precisa domanda o eccezione di parte. La compagnia assicurativa avrebbe invocato solo l’art. 1227 c.c., chiedendo che si tenesse conto del concorso di colpa del ricorrente al fine della riduzione della responsabilità del proprio assicurato e, pertanto, la Corte territoriale, facendo applicazione dell’art. 2054 c.c., avrebbe pronunciato ultra petita in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Inoltre sarebbe inconciliabile, perché si perverrebbe ad una “interpretazione errata e del coordinamento scorretto delle norme di cui agli artt. 1227 e 2054 c.c. e dell’art. 41 c.p. in relazione alla dimostrazione del nesso di casualità ove molteplici siano le cause concorrenti salvo valutarne incidenza percentuale l’applicazione da parte del Giudice dell’art. 2054 c.c.“. I motivi sono inammissibili. Innanzitutto perché non viene in rilievo la regola sull’onere probatorio e la sua eventuale violazione avendo il giudice del merito positivamente accertato le circostanze del fatto, le quali non sono rimaste ignote (solo in presenza di fatto ignoto viene in gioco la regola sull’onere della prova). Inoltre, il giudice del merito ha rilevato d’ufficio il presupposto di applicazione dell’art. 2054, comma 2, come consentito dall’ordinamento. L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, non costituendo un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare “in toto” la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Cass. n. 9200/2021). 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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