Posto che il risarcimento del danno patito iure proprio dai prossimi congiunti della vittima trasportata di un incidente stradale deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile al comportamento colposo della deceduta, occorre rammentare che, al fine di affermare il concorso di colpa del trasportato nell’entità delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale, il mero esame del referto di pronto soccorso non è funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l’utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, e dunque può costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso l’indicazione di ulteriori elementi di prova (che, nel caso in oggetto, risultano insussistenti, attesa la genericità delle contestazioni sul punto delle compagnie assicurative).
NDR: in tal senso Cass. 4954/2007.
Tribunale di Lecce, sentenza del 30.5.2023, n. 1612
…omissis…
Passando all’esame delle domande su cui non è intervenuta transazione, rileva, in primo luogo, la circostanza che omissis indossasse o meno la cintura di sicurezza, fatto contestato da entrambe le compagnie assicurative convenute, dovendo il risarcimento del danno patito iure proprio dai prossimi congiunti della vittima trasportata di un incidente stradale essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile al comportamento colposo della deceduta (Cass. 10220/2017).
Le contestazioni sul punto risultano unicamente motivate in ragione dell’entità e della natura delle lesioni riportate dalla trasportata. In proposito, occorre rammentare che, al fine di affermare il concorso di colpa del trasportato nell’entità delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale, il mero esame del referto di pronto soccorso non è funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l’utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, e dunque può costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso l’indicazione di ulteriori elementi di prova che, nel caso in oggetto, risultano insussistenti, attesa la genericità delle contestazioni sul punto delle compagnie assicurative (Cass. 4954/2007).
Fermo quanto precede, dall’esame della perizia redatta dal dott. omissis nel procedimento penale, prodotta in questo giudizio anche dalle citate compagnie, emerge che le cinture di sicurezza dell’autovettura omissis erano libere di svolgersi e riavvolgersi ed i sedili si trovavano in una posizione tale da ritenere che sia il conducente che la passeggera le avessero indossate.
Tanto chiarito in punto di responsabilità per il fatto, si consideri quanto segue in merito alla risarcibilità dei chiesti danni non patrimoniali, in relazione al riconoscimento dei quali ci si atterrà a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle note sentenze dell’11 novembre 2008, ritenendo i medesimi risarcibili, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata del dettato dell’art. 2059 c.c., ex artt. 2, 29, 30, 32 Cost.
Ciò posto, il danno da perdita del rapporto parentale “deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” (Cassazione civile n. 33005/2021, sez. III); tale pregiudizio non può essere liquidato equitativamente in base ai valori riportati dalle tabelle elaborate presso la Corte d’Appello di Milano, poiché queste ultime valutano “il danno parentale non con la tecnica del punto variabile (utilizzata per il danno biologico), ma limitandosi a individuare alcune forbici di valore per categorie di congiunti” (Cassazione civile n. 10579/2021, sez. III).
Pertanto, per liquidare i danni patiti dagli attori, si utilizzeranno come parametro di computo, i valori riportati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, in quanto rispondenti ai criteri indicati dalla giurisprudenza con riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
E dunque, con riferimento alla domanda di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale proposta da omissis, va rilevato che tale danno consegue allo stravolgimento di un sistema di vita che trova le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità del rapporto con il caro defunto; a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell’integrità psicofisica di quest’ultimo, causata da un fatto illecito di un terzo, infatti, l’ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato il risarcimento del danno iure proprio, per la sofferenza patita in conseguenza all’irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Ciò posto, l’onere probatorio riferito all’allegazione dei fatti costitutivi della propria pretesa e del danno subito insiste in capo al danneggiato e si deve ritenere soddisfatto anche con il ricorso a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. civ. sent. n. 25541/2022); è pacifico, infatti, in giurisprudenza che nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi e dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa di un sinistro stradale, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare possa essere fornita mediante presunzioni iuris tantum volte a provare l’esistenza, all’interno del nucleo familiare, dello stretto legame di parentela e del rapporto affettivo con il defunto. Grava sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare solo al fine di ridurre l’importo dovuto a titolo di risarcimento, tenuto conto degli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull’assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela (cfr. Cass. civ. n. 29784/2018).
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che le dette domande debbano essere accolte e il relativo risarcimento debba essere posto a carico del responsabile civile (nel caso, le compagnie assicurative tenute a manlevare i soggetti assicurati), in ragione delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro in esame, per come sopra accertate, nella misura che segue: omissis.
Le domande di risarcimento avanzate da omissis a titolo di danno da perdita parentale, danno catastrofale e biologico terminale, andranno valutate unitamente atteso che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in categorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio risponde a esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno, le quali andranno liquidate unitamente per evitare inutili duplicazioni (Cass. Civ. n. 26972/2008).
Va dunque rilevato che in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, nel periodo di tempo intercorso tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale relativo al bene salute, al quale, nell’unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale terminale peculiare improntato alla fattispecie, vale a dire il danno da percezione dell’imminenza dell’exitus solo quando, nel tempo tra lesione e morte , la vittima si trovi in una condizione di lucidità agonica che le permetta di percepire la propria situazione e l’imminenza della morte. Tale ultima voce di danno, trasmissibile iure hereditatis, non è configurabile se la persona sia rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo fino alla morte (ex multis Cass. 23153/2019; 21837/2019; 26727/2018). Tenuto conto che, che nel caso de quo, alla luce della documentazione in atti e all’esito dell’esame della cartella clinica allegata, non vi è prova alcuna della manifesta lucidità di Ca. Ro. nel tempo intercorso tra l’incidente e l’evento morte, potrà essere riconosciuto in questa sede esclusivamente il danno biologico terminale iure hereditatis (da quantificare sulla scorta delle tabelle relative all’invalidità temporanea) e il danno iure proprio da perdita parentale, da porsi a carico delle rispettive compagnie assicurative, in relazione all’accertata responsabilità dei conducenti. Per tali motivi si dovrà condannare: omissis s.p.a. e omissis s.p.a., in solido, in base alle responsabilità come accertate, al pagamento in favore di omissis della somma di euro 204.667,50, e in favore di omissis della somma di euro 48.133,50, entrambe già al netto di quelle percepite a titolo di provvisionale, oltre interessi; sulle somme così quantificate si dovrà computare la devalutazione al tempo del sinistro e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata.
Dovrà, poi, essere rigettata la domanda di rivalsa omissis.
Le spese, liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 in ragione della complessità e del valore della causa, seguono la soccombenza, tenuto conto degli obblighi di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce omissis dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle domande omissis; dichiara omissis rispettivamente responsabili nella misura dell’80% e del 20% del sinistro per cui è causa; accoglie la domanda di manleva omissis e, per l’effetto: condanna omissis, in solido e secondo l’accertata responsabilità dei rispettivi conducenti, al pagamento: omissis; rigetta la domanda di rivalsa omissis; condanna, in solido, omissis al pagamento delle spese di lite omissis.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF