Qualora la Corte d’Appello si limiti a confermare la statuizione di condanna nella produzione dell’evento, in ragione del fatto che la presenza nelle immediate vicinanze della strada di un ostacolo fisso costituito da un pesante manufatto in cemento costituiva grave pericolo per la circolazione nel caso di sinistri con uscita dei veicoli coinvolti dalla sede stradale; da quanto statuito non è dato desumere, però, quale sia il grado di responsabilità che, nell’ambito del 50% attribuito al secondo gruppo di danneggiati, debba essere imputata al singolo. A tale stregua la sentenza deve, pertanto, essere in parte qua cassata con rinvio alla Corte d’Appello per nuovo esame.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.65.2023, n. 13331
…omissis…
Con il primo motivo i ricorrenti in via principale deducono Violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: travisamento e/o mancata valutazione delle prove acquisite agli atti su fatti di causa controversi e decisivi per la decisione.
Con il secondo motivo di ricorso – violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 accertamento della legittimazione attiva del CC e corresponsabilità dell’ente consortile riguardo alla causazione dell’evento mortale – i ricorrenti in via principale lamentano che la sentenza impugnata, pur confermando la legittimazione passiva del CC nella causazione della morte del R., non avrebbe rideterminato la percentuale di corresponsabilità dello stesso consorzio che il giudice del primo grado aveva individuato nel 20% e che in appello avrebbe dovuto essere rideterminata in ragione della diversa applicazione della corresponsabilità paritetica dei due conducenti nella determinazione del sinistro mortale.
Con il terzo motivo di ricorso – violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. con riguardo all’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – lamentano motivazione apparente.
Il secondo e il terzo motivo, che assumono interesse logicamente prioritario e che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello si limita (p. 13) confermare la statuizione di condanna del CC nella produzione dell’evento, in ragione del fatto che la presenza nelle immediate vicinanze della strada di un ostacolo fisso costituito da un pesante manufatto in cemento costituiva grave pericolo per la circolazione nel caso di sinistri con uscita dei veicoli coinvolti dalla sede stradale; da quanto statuito non è dato desumere, però, quale sia il grado di responsabilità che, nell’ambito del 50% attribuito al secondo gruppo di danneggiati, debba essere imputata al CC. Orbene essa non consente invero di desumere quale sia la percentuale di corresponsabilità nella produzione del sinistro imputabile al CC, percentuale che avrebbe dovuto essere rideterminata anche a seguito del fatto che il giudice del gravame ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto la preponderante responsabilità del D.M. nella produzione del sinistro. A fronte della modifica delle percentuali di responsabilità ed in applicazione dell’art. 2054 c.c. è evidente che il capo di sentenza che si è limitato ad affermare il concorso di colpa del CC non ha una motivazione esaustiva perché non consente di comprendere quale sia, nell’ambito del 50% complessivo, la misura della corresponsabilità del Consorzio non potendo valere per esso la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. e dunque essendo necessaria un’apposita pronuncia.
A tale stregua la sentenza deve, pertanto, essere in parte qua cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, per nuovo esame.
– Con il primo motivo – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione, errata o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2054 c.c. omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, superficialità di indagine, contraddizione e conflitto logico, motivazione apparente, violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. – la ricorrente in via incidentale lamenta l’apparenza e l’irredimibile illogicità della motivazione là dove la corte di merito, pur facendo riferimento ad elementi obiettivi tali da far ritenere altamente responsabile il R., quale la prova che il medesimo non avesse posto in essere alcuna manovra per evitare la collisione, l’assenza di tracce del veicolo, l’assenza di esimenti essendo nella piena possibilità del conducente di vedere il sopraggiungere dell’autovettura antagonista, di stimare la velocità e di rendersi conto del pericolo, non ha tratto le debite conseguenze in ordine alla preponderante responsabilità del medesimo, limitandosi ad applicare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c..
Con il secondo motivo – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione erronea o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2951 e 2054 c.c. omessa esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le pari contraddizione e conflitto logico della motivazione, motivazione apparente – la ricorrente continua a svolgere critiche alla motivazione dell’impugnata sentenza;
Con terzo motivo – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione erronea o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2951 e 2054 c.c. omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti contraddizione e conflitto logico della motivazione, Motivazione apparente – lamenta che la corte di merito non abbia attribuito al conducente R. la responsabilità esclusiva del sinistro.
I motivi sono inammissibili perché tutti di natura fattuale, volti ad evocare da parte di questa Corte una nuova pronuncia di merito sulle circostanze di fatto dedotte nei pregressi gradi al fine di pervenire ad una ricostruzione dei fatti e delle prove diversa rispetto a quella raggiunta dal giudice del merito.
Né la ricorrente in via incidentale osserva le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per prospettare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto non deduce che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 20867 del 30/9/2020).
– Infine anche il prospettato vizio di omesso esame di fatto storico decisivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto la ricorrente non individua singoli fatti storici che sarebbero stati pretermessi nel giudizio ma si limita ad insistere affinché questa Corte pervenga ad un diverso giudizio ai fatti e sulle prove.
Con il quarto motivo del ricorso incidentale – art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo all’art. 112 c.p.c. – la omissis lamenta che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciare sulla propria domanda di manleva e regresso proposta contro il Consorzio.
Il motivo, che è autosufficiente in quanto riporta la domanda formulata dalla omissis, è fondato in quanto, essendo incontestato l’avvenuto pagamento da parte della compagnia delle somme previste dai massimali, e dell’avvenuta formulazione della domanda di regresso, nella sentenza impugnata la Corte di merito omette di pronunciare in ordine a quest’ultima, così incorrendo in vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c..
All’accoglimento nei suesposti termini del 2 e del 3 motivo del ricorso principale (assorbito il 1) e del 4 motivo del ricorso incidentale consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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