Il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (nella specie i giudici di merito dei suindicati principi hanno fatto piena e corretta applicazione, avendo, da una parte, rilevato, in esito all’esame delle risultanze istruttorie, che non vi erano elementi per ritenere che il pedone si fosse parato improvvisamente e imprevedibilmente davanti alla traiettoria del motoveicolo, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro, e, dall’altro, che lo stesso aveva attraversato la strada al di fuori del passaggio pedonale, distante appena quaranta metri, violando così l’obbligo di concedere la precedenza al motociclo, sancito dall’art. 190 del codice della strada).
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 28/01/2019 n. 2241, 04/04/2017 n. 8663, 18/11/2014 n. 24472 e 19/02/2014 n. 3964; alla seconda massima Cass. 13/11/2014 n. 24204.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.7.2023, n. 20137
…omissis…
Fatti di causa
1. L., C.D., C.F., C.R., C.M.R., rispettivamente in qualità di coniuge, figlio e fratelli di C.V.C., convenivano in giudizio P.L., PO.LU. e la omissis Assicurazioni s.p.a., rispettivamente conducente, proprietario e società assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, che era stato investito, in data —, dal ciclomotore — mentre attraversava a piedi la —. Il Tribunale di Civitavecchia, istruita la causa con c.t.u. modale ed espletamento della prova orale, previo accertamento dell’esclusiva responsabilità di P.L. nella causazione del sinistro, condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore degli attori. 2. La sentenza, impugnata in via principale dalla omissis Assicurazioni s.p.a. e, in via incidentale in punto di quantum debeatur, da L., C.D., C.F., + Altri Omessi, è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che ha dichiarato che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita nella misura del 20 per cento a P.L. e per il restante 80 per cento a C.V.C. ed ha, di conseguenza, rideterminato gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni in favore dei congiunti del pedone. 3. L. e C.D. hanno proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo. Omissis Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso. P.L. e PO. LU. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o meno dell’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti di altri litisconsorti necessari risultanti dagli atti, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell’evenienza di ricorso di cui si palesi l’inammissibilità o l’infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio ai predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141). 2. Con l’unico motivo si deduce erroneo riconoscimento della responsabilità del sig. C.V.C.. I ricorrenti, nel censurare la decisione impugnata nella parte in cui si riconosce un concorso di colpa a carico di C.V.C., lamentano una contraddittorietà della motivazione sia là dove si attribuisce al pedone una responsabilità nella misura del 20 per cento nella causazione del sinistro, sia nella parte in cui sono conseguentemente rideterminate le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni. Con riguardo al primo profilo di doglianza, rimarcano che: a) C.V.C., al momento dell’investimento, stava attraversando la strada presumibilmente a passo medio veloce, impegnando circa 2,8 – 3,8 secondi per percorrere la distanza di circa 5,65 metri fino al punto in cui fu investito; b) il motociclo condotto da P.L. procedeva ad una velocità stimata intorno a 84 km/h, superiore al limite massimo consentito di 50 km/h per i centri urbani; c) il motociclista si era accorto della presenza del pedone dopo avere fatto la curva ed essersi immesso nel secondo rettilineo e, compatibilmente con il tempo di reazione, aveva iniziato a frenare lasciando circa 12,60 metri di segno degli pneumatici, con la conseguenza che la motocicletta aveva investito il pedone a 2 metri di distanza dal marciapiede di destra, quando il pedone aveva ormai attraversato il 90 per cento della strada. La velocità superiore a quella consentita, secondo i ricorrenti, ha costituito la causa esclusiva dell’evento dannoso, perché se il P. avesse marciato nel rispetto del limite di 50 km/h sarebbe riuscito a arrestarsi prima del punto d’urto; e, sebbene il C. abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, poste a meno di 50 metri, non può allo stesso addebitarsi responsabilità ai sensi dell’art. 190 C.d.S., sia perché al momento dell’impatto aveva ormai completato l’attraversamento, come emergeva dai rilievi effettuati, dalla c.t.u. modale e dalle testimonianze rese, sia perché era ben visibile al motociclista. Soggiungono i ricorrenti che il Tribunale penale aveva ritenuto responsabile il motociclista per il reato di cui all’art. 589 c.p.c., rilevando che se il P. avesse rispettato i limiti di velocità l’evento non si sarebbe verificato. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Va, anzitutto, osservato che non ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, pure dedotto dai ricorrenti, che sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196). La decisione in esame, con un percorso argomentativo articolato e del tutto adeguato, ha, in realtà, ben evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e spiegato, con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità, l’iter logico seguito per addivenire al riconoscimento di un concorso di colpa nei confronti del pedone, cosicché non ricorrono i presupposti per ritenere che le argomentazioni sviluppate dai giudici di appello siano affette da una carenza obiettiva nella individuazione dei criteri adottati e posti a fondamento del loro convincimento. 3.2. Inoltre, anche a prescindere dal rilievo che la doglianza articolata non indica alcuno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., occorre ribadire, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964). I giudici di merito dei suindicati principi hanno fatto piena e corretta applicazione, avendo, da una parte, rilevato, in esito all’esame delle risultanze istruttorie, che non vi erano elementi per ritenere che il C. si fosse parato improvvisamente e imprevedibilmente davanti alla traiettoria del motoveicolo condotto dal P., con la conseguenza che lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro, e, dall’altro, che il C. aveva attraversato la strada al di fuori del passaggio pedonale, distante appena quaranta metri, violando così l’obbligo di concedere la precedenza al motociclo condotto dal P., sancito dall’art. 190 del codice della strada, come affermato dalla sentenza penale e dalla sentenza di primo grado. Risulta del tutto evidente come le deduzioni dei ricorrenti, peraltro formulate in palese inosservanza del modello delineato dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle loro aspettative (Cass., sez. 3, 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., sez. 3, 18/4/2006, n. 8932). La Corte territoriale non ha invero escluso la responsabilità del P., avendo anzi, sul punto, posto in rilievo, facendo proprie le valutazioni del c.t.u., affermato che il conducente della motocicletta, prima di iniziare la manovra di emergenza, viaggiava ad una velocità ampiamente superiore a quella massima consentita di 50 km/h, tanto che, secondo la ricostruzione operata dal c.t.u., se avesse viaggiato a 50 km/h, sarebbe riuscito ad arrestare il proprio mezzo prima di arrivare al punto d’urto ed avrebbe consentito al pedone di completare l’attraversamento della strada e di percorrere gli ultimi sessanta centimetri che lo separavano dall’area destinata al parcheggio; hanno, tuttavia, al contempo, rilevato che anche la condotta tenuta dal pedone non era stata esente da colpa, perché se il C., nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 190 codice della strada, si fosse diretto verso il vicino attraversamento pedonale o avesse dato la precedenza al P., non sarebbe stato investito. Con le contestazioni rivolte alla sentenza impugnata, i ricorrenti sollecitano un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione di questa Corte elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5443). La sentenza impugnata sfugge, dunque, alle censure ad essa rivolte, tenuto conto che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass., sez. 3, 13/11/2014, n. 24204). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
Scarica Versione PDF