Nel caso di specie, un soggetto veniva condannato[1] per il reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 cp, per aver pubblicato sul sito di una testata giornalistica, a commento di un articolo, uno scritto lesivo della reputazione di un dirigente di un Ente Pubblico.
Avverso questi provvedimento, ricorreva in Cassazione denunciando come non fossero stati effettuati accertamenti sulla effettiva titolarità dell'indirizzo ip dal quale era stato postato il messaggio diffamatorio.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Tornando sulla questione la Cassazione ha ribadito la che "l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP[2] da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che, in ottemperanza al principio di atipicità delle prove penali e del libero convincimento del giudice, sia possibile ricostruire la riferibilità della diffamazione al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento trattato nella pubblicazione, il tenore dei contenuti offensivi e il rapporto tra le parti".
CONCLUSIONI
Non può essere, pertanto, esclusa la riferibilità del fatto diffamatorio ad un soggetto, solo perché, come nel caso di specie, non siano stati svolti accertamenti[3] sul dispositivo materialmente utilizzato, che non rivestono certo il valore di prova legale necessaria (ex plurimis Cass. n. 52658/2021), quando vi sia convergenza di altri, pregnanti elementi indiziari, come sopra descritti (Cass n. 25037 2023, ed, in particolare, Cass. n. 38755/2023[4]).
NOTE
[1] In entrambi i gradi di merito.
[2] L'Internet Protocol Address o indirizzo IP è un codice numerico usato da tutti i dispositivi (computer, server web, stampanti, modem) per navigare in Internet e per comunicare in una rete locale.
[3] Che nella stessa pronuncia vengono definitivi assolutamente ripetibili, quindi effettuabili dall'organo inquirente anche in assenza di consulente e/o professionista di fiducia dell'indagato.
[4] Che tanto aveva stabilito: Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.