Che nei condomìni italiani possano nascere tensioni è cosa nota: rumori, offese, dispetti più o meno "creativi".
Ma quando questo clima esasperato supera la soglia della normale conflittualità e diventa persecuzione, entra in scena il reato di atti persecutori, c.d. stalking.
La Cassazione, con la sentenza n. 1420/2025, interviene su un tema delicatissimo: se, in ambito condominiale, due persone litigano, si provocano e si fanno dispetti reciprocamente, è ancora possibile parlare di stalking?
IL CASO
A Torino, un condomino viene sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, poi aggravata dall'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia.
L'accusa? Una lunga serie di condotte moleste verso una vicina:
- rumori fortemente molesti, anche di notte;
- offese personali;
- dispetti continui, ripetuti negli anni;
- una condotta invasiva e destabilizzante iniziata anni prima.
Il condominio ricorre in Cassazione sostenendo che i rapporti erano reciprocamente conflittuali: insomma, non c'era uno stalker e una vittima, ma due persone che litigavano.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte è chiarissima: la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude affatto il reato di stalking, perché è necessario verificare gli effetti prodotti sulla vittima e sulla persistenza della condotta.
Ciò che conta non è un giudizio simmetrico sulla litigiosità dei vicini, ma la presenza di tre elementi fondamentali:
- Stato d'ansia o paura concreto e grave nella persona offesa;
- Timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine;
- Alterazione delle abitudini di vita (es. evitare la casa, modificare orari, cambiare comportamenti quotidiani).
Quindi la Cassazione ha rigettato la richiesta dell'indagato, che, oltrettutto, nel frattempo si era trasferito in altra abitazione, perché "un eventuale allontanamento non fa venir meno di per sé il rischio di recidiva, specie in presenza di anni di comportamenti invasivi".
CONCLUSIONI
La sentenza della Cassazione ribadisce con forza un principio chiave: non conta chi ha iniziato, né quanto acceso possa essere stato lo scambio; a rilevare è l'impatto concreto sulla vittima, il suo stato d'ansia, la paura, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.
Se il principio può valere per ogni forma di stalking, nei contesti condominiali questo messaggio è ancora più evidente: il classico "botta e risposta" non autorizza nessuno a oltrepassare la soglia del lecito. Se il comportamento di uno dei protagonisti diventa sistematico, invasivo e destabilizzante, tanto da schiacciare l'altra parte in un vortice di tensione e timore, il perimetro dell'art. 612-bis c.p. è pienamente integrato.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.