L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante in quanto viene a costituire un antecedente causale al verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227 primo comma cod. civ., e , a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito di circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. Ne deriva che è senza dubbio ravvisabile un concorso di colpa del terzo trasportato per essere salito consapevolmente a bordo di un’autovettura condotta da un soggetto che versava in stato di ebrezza e quindi in condizioni inidonee alla guida. Si reputa di ravvisare un’ipotesi di concorso colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno nella misura del 30%.
NDR: in argomento Cass. civ. n. 1386/2023.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.7.2023, n. 5878
…omissis…
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice nel presente giudizio ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni da lei patiti, promuovendo nei confronti dell’assicurazione convenuta AA s.p.a. azione sussumibile nell’art. 144 cod. ass. priv. e nei confronti di Da. Ru. domanda ex art. 2054 c.c., sul presupposto di aver riportato lesioni in occasione dell’incidente che ha visto coinvolta la Me. ML, targata —, condotta e di proprietà di Da. Ru., sulla quale viaggiava in qualità di terzo trasportato.
Si osserva che nel caso di specie, non può trovare, infatti, applicazione l’articolo 141 cod. ass. priv., che offre al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di esperire un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era trasportato, in quanto la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, i cui principi si condividono integralmente, ricomponendo un precedente contrasto giurisprudenziale, ha affermato che “la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi”. Ne deriva che, nonostante An. Ge. fosse trasportato a bordo di un’autovettura, non vi sono i presupposti per l’applicazione dell’art. 141 cod. ass. priv., in quanto la Me. condotta da Da. Ru. è andata a sbattere violentemente contro un muro, senza l’interferenza di nessun altro veicolo, si ché, nel caso di specie, trova applicazione nei confronti di AA s.p.a. l’articolo 144 cod. ass. priv., il quale presuppone la prova della dinamica del sinistro, e la fattispecie prevista dall’articolo 2054 c.c. nei confronti di Da. Ru.
Quanto alla dinamica del sinistro si osserva innanzitutto che non è contestata tra le parti e che, in ogni caso, risulta provata nella sua materialità sulla base del rapporto di incidente stradale redatto dai carabinieri di omissis (v. doc. 2 parte attrice), dal quale si evince la responsabilità del conducente della Me. ML Da. Ru., che, giunto all’intersezione tra la Via — la Via — ha perso il controllo dell’autovettura andando “ad impattare contro una parte di edificio (corrispondente al civico 2 della Via — ) ove erano situate una porta d’ingresso ed una finestra” ( cfr. verbale di sinistro stradale doc. 1). A seguito dei rilievi effettuati, i Carabinieri hanno elevato a Da. Ru. una contravvenzione per aver violato il disposto di cui all’articolo 141 comma 2 C.d.S., non essendo stato in grado di compiere le manovre di sicurezza, e l’articolo 186 comma 2 C.d.S., essendo stato accertato che “la parte guidava in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Nessun dubbio sussiste quindi in merito alla responsabilità di Da. Ru. nella determinazione del sinistro per cui è causa.
Ciò premesso in relazione alla dinamica del sinistro, occorre esaminare l’eccezione di concorso di colpa dell’attore, formulata da AA s.p.a., relativa all’aver accettato il rischio di viaggiare a bordo di un’autovettura condotta da una persona in stato di ebbrezza. Ag. Agenti intervenuti sul luogo del sinistro Da. Ru. ha infatti dichiarato: “ero alla guida della mia autovettura con i miei due amici. Abbiamo trascorso la notte alla discoteca omissis. Dalla serata passata ho bevuto con gli amici solo un paio di cocktail” (cfr. relazione di sinistro stradale). È indubbio, quindi, che i tre passeggeri dell’autovettura avessero trascorso tutti insieme la serata in discoteca, facendo uso di sostanze alcoliche, tant’è che il sinistro è avvenuto alle prime ore della mattina dopo un’intera nottata passata in discoteca. Si reputa, quindi, che, con ogni probabilità, An. Ge. nel corso della serata fosse pienamente in grado di accorgersi che l’amico Da. Ru. aveva assunto bevande alcoliche, essendo stato proprio lo stesso Ru. a riferire ai Carabinieri di aver bevuto in compagnia dei suoi amici (cfr. verbale di sinistro stradale: “ho bevuto con gli amici solo un paio di cocktail”). Anche ipotizzando che la vicinanza tra i due amici non sia stata costante, è inverosimile che nel corso di tutta la serata An. Ge. non abbia avuto modo di vedere l’amico mentre consumava i cocktails. In ogni caso, anche a voler ritenere che i due amici siano sempre stati separati, è stato rinvenuto nel sangue di Da. Ru. un tasso alcolemico “superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro”; tale quantità, pur essendo soggettiva la reazione all’assunzione di alcool, determina con elevata probabilità visibili segni di alterazione psico fisica, quali, tra i più frequenti, l’alterazione dell’umore, rabbia, tristezza, confusione mentale, disorientamento (cfr. tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica allegata al codice della strada prodotta da AA s.p.a. sub doc. n. 5); di tali segni An. Ge. avrebbe potuto e dovuto accorgersi prima di salire a bordo dell’auto. È indubbio infatti che, proprio la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, abbia fatto perdere il controllo dell’autovettura a Da. Ru., il quale infatti non è stato in grado di individuare una ragione alternativa (come, ad esempio, il manto stradale scivoloso o l’elevata velocità) della collisione dell’automobile contro il muro, posto al di là dell’opposta corsia di marcia (cfr. verbale di sinistro stradale “non so spiegarmi come sia successo”).
Ne deriva che, alla luce di quanto esposto, An. Ge. avrebbe potuto e dovuto senz’altro accorgersi del presumibile stato di alterazione psicofisica di Da. Ru. derivante dall’uso di bevande alcoliche e, nonostante ciò, abbia scelto di salire in macchina con lui e di farsi accompagnare a casa.
Priva di fondamento è l’eccezione mossa da parte attrice, secondo cui sulla base dell’articolo 13 comma 3 della Direttiva 2009/103/Ce sarebbe inapplicabile l’articolo 1227 c.c. nella parte in cui consente di ridurre il risarcimento dovuto al trasportato del veicolo condotto da persona in stato di ebrezza (cfr. all’art. 13, comma 3: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro, sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero”). A tal proposito si rileva che recentemente la giurisprudenza di legittimità è intervenuta a ricomporre un precedente contrasto, affermando che l’articolo della direttiva va intenso “nel senso che non esonera tout court il trasportato da ogni responsabilità della sua condotta, bensì gli garantisce comunque che gli effetti della sua responsabilità non pervengano all’assoluta esclusione della tutela assicurativa che soltanto viene coordinata e calibrata con la sussistenza degli effetti di tale responsabilità se questa ricorre”. La Suprema Corte ha quindi ribadito che “l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante in quanto viene a costituire un antecedente causale al verificarsi dell’evento ai sensi dell’art. 1227 primo comma cod. civ., e , a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito di circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (Cass. civ. n. 1386/2023).
Ne deriva che è senza dubbio ravvisabile un concorso di colpa di An. Ge. per essere salito consapevolmente a bordo di un’autovettura condotta da un soggetto che versava in stato di ebrezza e quindi in condizioni inidonee alla guida. Si reputa di ravvisare un’ipotesi di concorso colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno nella misura del 30%.
Affermata la responsabilità concorrente dell’attore nella causazione del danno, occorre provvedere a liquidare separatamente i danni dallo stesso patito omissis.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, stante l’accoglimento di pressoché tutte le pretese di parte attrice, seppur in misura inferiore alla domanda e il riconoscimento di un concorso colposo nella misura del 30%, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite con i convenuti nella misura di 1/3.
La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall’art. 4 D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull’importo riconosciuto all’esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell’attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori medi), con aumento dei compensi nella misura del 30% ex art. 4 comma 1-bis del DM 55/2014 stante la redazione ed il deposito di atti processuali redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Stante fondamentalmente l’accoglimento di tutte le pretese dannose avanzate dall’attore, le spese della CTU medico legale, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità esclusiva di Da. Ru. nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 25.3.2018, e il concorso di colpa nella misura del 30% in capo ad An. Ge. nella determinazione dei danni da lui patiti, condanna AA s.p.a. e Da. Ru., in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti che, tenuto conto delle somme corrisposte ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 240.258,31 ed in euro 28.090,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva; compensa le spese di lite tra la parte attrice e i convenuti nella misura di 1/3 e condanna Da. Ru. e AA s.p.a., in solido tra loro, a rifondere in favore di An. Ge. i restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in euro 18.790,20 per compensi, euro 363,33 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull’indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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