IL FATTO
Un soggetto, condannato per il delitto di furto in abitazione, ex art. 624 bis cp - per essersi impossessato [1] della somma di cinquanta euro, che si trovavano all'interno della borsa di un operatore sanitario, custodita nell'ufficio (chiuso al pubblico) della caposala di un reparto ospedaliero - ricorreva in Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione confermava la condanna, applicando il seguente percorso motivazionale:
(A)
SULLA NOZIONE DI PRIVATA ABITAZIONE
La stanza della caposala, chiusa al pubblico, può considerarsi abitazione privata?
La risposta è affermativa, secondo la Cassazione a Sezioni Unite.
Infatti: "rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare" (Cass. SS.UU. 31345/2017).
(B)
IL CASO DI SPECIE
Nel caso in esame risultava che l'imputato avesse sottratto la banconota dalla borsa di un operatore sanitario custodita in un locale non aperto al pubblico (ufficio della caposala) e destinato esclusivamente al personale (in particolare, non accessibile a terzi senza il consenso della stessa caposala), essendo ininfluente che la stanza non fosse chiusa a chiave, a prescindere dalla circostanza che il soggetto passivo del reato (l'operatore sanitario) non fosse la medesima persona legittimata a consentirvi l'accesso (la capo sala).
NOTE
[1] Tra l'altro caduta durante la fuga, in quanto scoperto dalla vittima.
Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”.