Quanto alla constatazione amichevole si osserva in generale che: l’art. 143 cod. ass. priv. rubricato “denuncia di sinistro” prevende l’obbligo di denuncia del sinistro da parte dei proprietari alla propria assicurazione; quanto dichiarato dai conducenti nel modulo di constatazione amichevole da loro sottoscritto integra una confessione stragiudiziale che ex art. 2735 c.c., che ha la stessa efficacia di quella giudiziale (vale a dire ex art. 2733 c.c. forma piena prova contro colui che l’ha sottoscritta dei fatti a sé sfavorevoli in essa affermati, salvo non verta su fatti relativi a diritti non disponibili); l’art. 143 comma 2 cod. ass. priv. prevede che il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti integra una presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore e vincibile con prova contraria in merito al verificarsi dell’incidente e delle modalità in esso descritte: “il sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”; ai sensi dell’art. 2733 comma 3 c.c. in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice. Ciò posto va ribadito che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.
NDR: in tal senso Cass. n. 29146 del 06/12/2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 11.7.2023, n. 5810
…omissis…
Il motivo di appello afferente l’erroneità della declaratoria della litispendenza in primo grado è fondato, ma va in ogni caso respinta la domanda attorea nel merito per le ragioni di seguito indicate.
In proposito si rileva che il giudice di prime cure ha correttamente riportato i principi applicabili in punto di litispendenza, ma ne ha operato una scorretta applicazione.
Nella presente vertenza Au. Bi., proprietaria della vettura Ford Ka , come sopra identificata, ha proposto nei confronti della propria assicurazione QQ assicurazioni s.p.a. azione diretta ex art. 149 cod. ass. priv., estendendo il contraddittorio, come da orientamento ormai consolidato, anche nei confronti del proprietario del veicolo antagonista, litisconsorte necessario rispetto alla pronuncia di accertamento della responsabilità.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola, attualmente pendente perché risulta per tabulas che il Tribunale di Nola ha riformato la sentenza di prime cure per mancata promozione del prodromico procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, l’azione diretta è stata promossa da Fe. Na. verso la propria assicurazione CC assicurazioni s.p.a. e Au. Bi., la quale si è difesa nel merito, chiedendo il rigetto della pretesa avversaria, senza al contempo proporre nei confronti dell’attore Na. alcuna domanda riconvenzionale.
Ancorchè i due giudizi abbiano ad oggetto l’accertamento della responsabilità, presupposto di applicazione dell’azione diretta ex art. 149 cod. ass. priv. rispetto al medesimo sinistro, occorso in data 18/11/2017, alle ore 23.15 ad Ottaviano (NA), è evidente che manca la piena coincidenza soggettiva perché le due controversie possano ritenersi identiche, come l’art. 39 c.p.c. espressamente richiede.
Ciascun danneggiato ha, infatti, proposto la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della propria assicurazione, sì che le stesse diverse e distinte richieste risultano avanzate nei confronti di due soggetti diversi, in virtù di due distinti e separati contratti di assicurazione stipulati per la responsabilità derivante dalla circolazione stradale.
È evidente che la norma, in quanto disciplinante un’ipotesi del tutto eccezione, non può che essere interpretata restrittivamente, sì che non si reputa ricorrere alcuna ipotesi di litispendenza tra il presente giudizio e quello promosso presso il Giudice di Pace di Nola da Fe. Na.
L’appello è fondato sì che si reputa insussistente un’ipotesi di litispendenza tra il presente giudizio e quello promosso innanzi al Circondario di Nola.
Del resto, la litispendenza errata non è oggetto di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. perché lo esclude l’art. 46 per i giudizi innanzi al giudice di Pace. Infatti va rimarcato che l’appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell’esame del merito quale giudice dell’appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, decidere sul merito quale giudice d’appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria “potestas decidendi“, e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (Cass. civ. n. 33456/2019).
Pertanto, la pronuncia di primo grado va riformata sotto il profilo dell’errata dichiarazione di litispendenza e va poi esaminato il merito perché non sussiste una delle cause di rinvio in primo grado.
In proposito, a fronte della reiterazione della richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Giudice di Pace di Nola, va precisato che non ricorre alcuna ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. poiché “a norma dell’art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata” (cfr. da ultimo Cass. 5671/2023). In assenza della perfetta coincidenza soggettiva la sentenza del giudice di Pace di Nola non potrebbe fare stato ex art. 2909 c.c. nel presente procedimento, sì che l’eccezione delle parti convenute deve essere disattesa.
Del resto, neppure si reputa meritevole di accoglimento la richiesta attorea di assegnazione di termini per la formulazione di istanze istruttorie alla luce della documentazione versata in atti dalle parti, che non può e non potrebbe che condurre ad un rigetto della domanda attorea nel merito.
Infatti, la parte convenuta ha prodotto un modulo di constatazione amichevole cd. cai, sottoscritto da entrambi i proprietari conducenti, da cui si evince una dichiarazione confessoria del conducente del mezzo di proprietà di Au. Bi., circa il mancato rispetto del segnale di “stop” e dell’obbligo di concedere la precedenza alla vettura antagonista di Fe. Na.
Inoltre, la stessa parte attrice appellante ha prodotto in atti le risultanze della cd. scatola nera installata sulla propria autovettura, che conferma l’urto e da cui risulta che la Ford Ka prima dell’urto ha continuato la sua marcia regolarmente sulla Via (omissis) senza fermarsi in prossimità dell’intersezione con via (omissis) nonostante la presenza del segnale di “Stop”.
Quanto alla constatazione amichevole si osserva in generale che:
– l’art. 143 cod. ass. priv. rubricato “denuncia di sinistro” prevede l’obbligo di denuncia del sinistro da parte dei proprietari alla propria assicurazione;
– quanto dichiarato dai conducenti nel modulo di constatazione amichevole da loro sottoscritto integra una confessione stragiudiziale che ex art. 2735 c.c., ha la stessa efficacia di quella giudiziale (vale a dire ex art. 2733 c.c. forma piena prova contro colui che l’ha sottoscritta dei fatti a sé sfavorevoli in essa affermati, salvo non verta su fatti relativi a diritti non disponibili);
– l’ art. 143 comma 2 cod. ass. priv. prevede che il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti integra una presunzione iuris tantum nei confronti dell’assicuratore e vincibile con prova contraria in merito al verificarsi dell’incidente e delle modalità in esso descritte: “il sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”;
– ai sensi dell’art. 2733 comma 3 c.c. in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
Nel caso di specie la declaratoria di assunzione di responsabilità da parte del conducente della vettura Ford Ka per non essersi fermato allo stop integra senz’altro un elemento liberamente valutabile dal giudice, non smentito da nessuna delle circostanze emerse in atti.
Del resto, le risultanze della scatola nera sono disciplinate dall’art. 145 bis cod. ass. priv., secondo cui “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
Nel caso di specie nessuna contestazione è stata svolta rispetto alla carenza di caratteristiche funzionali del dispositivo e rispetto al mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo, che nessuna parte nel giudizio ha provveduto a rilevare. Del resto, le risultanze della scatola nera sono state prodotte da Au. Bi., che le ha poste a fondamento della propria difesa.
La verificazione del sinistro, come accertata in giudizio tramite la produzione del modulo di constatazione amichevole, nonché tramite le risultanze della scatola nera e del verbale di intervento della Polizia Locale, i cui rilievi supportano la medesima ricostruzione, non può che essere imputata alla responsabilità esclusiva del conducente della Ford Ka , in quanto si reputa provato che quest’ultimo non si sia fermato allo stop e non abbia concesso la precedenza al veicolo antagonista (cfr. modulo cai sottoscritto dal conducente unitamente al referto scatola nera prodotto dalla parte attrice da cui emerge la conferma che non si sia fermata mai nei 15 secondi prima dell’impatto).
Del resto, la parte attrice ha dedotto, ma non ha offerto di provare la violazione da parte del convenuto del limite della velocità, avendo formulato nell’atto di citazione in primo grado capitoli di prova senza indicare testi e non avendo, nè in detto giudizio, nè nell’atto di citazione in appello, nè nella nota scritta del 6.6.2022 formulato alcuna istanza istruttoria al fine di provare la relativa circostanza. Peraltro i capitoli di prova formulati nell’atto di citazione sono del tutto aspecifici rispetto alla velocità tenuta dal veicolo antagonista e non sarebbero stati in ogni caso sufficienti per dimostrare la circostanza, allegata in maniera generica. Ad abundantiam nell’atto di appello il riferimento alla rimessione in istruttoria non si reputa in termini rispetto alla relativa violazione, in quanto la parte attrice appellante ha chiesto di poter “articolare i mezzi istruttori, che non ha potuto richiedere nel primo grado, nonché disporre una ctu quantificativa dei danni attorei”.
La domanda attorea si reputa pertanto infondata.
L’accoglimento del motivo di appello, nonostante la ravvisata infondatezza della domanda, esclude il riconoscimento della lite temeraria, come richiesto dalle parti convenute appellate.
Considerato che è stato accolto il motivo di appello relativo alla litispendenza, ma la domanda attorea è stata ritenuta infondata ed è stata respinta, in ragione della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, quale Giudice d’Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così provvede: in accoglimento del motivo d’appello, dichiara nulla l’ordinanza omissis del Giudice di Pace di Milano pronunciata nel fascicolo iscritto sub; rigetta tutte le domande proposte da Au. Bi. nel presente giudizio; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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