La pronuncia riguarda l'esclusione di un candidato dal concorso pubblico a 350 posti di vigile del fuoco, disposta a seguito del riscontro di etanolo nelle urine. Il TAR, in sede cautelare, sospende l'esclusione, rilevando una erronea assimilazione della normativa sul consumo di alcol ed uso di sostanze stupefacenti, con conseguente difetto di istruttoria.
IL FATTO
Il ricorrente era stato dichiarato non idoneo all'esito degli accertamenti sanitari svolti dalla commissione medica del concorso, per la riscontrata "presenza e conferma nelle urine di etanolo in HS-GC", con richiamo al D.M. 2 novembre 2019 n. 166.
Secondo la prospettazione difensiva, l'esito positivo sarebbe stato riconducibile a un episodico consumo di alcol avvenuto il giorno precedente al prelievo, in occasione di un banchetto nuziale. L'amministrazione, tuttavia, aveva ritenuto tale dato sufficiente per l'esclusione, senza distinguere tra consumo occasionale e consumo patologico, né disporre ulteriori accertamenti di approfondimento.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie deduzioni, aveva prodotto esami specialistici autonomamente effettuati (CDT ed EtG su capello), entrambi con esito negativo, dai quali emergeva l'assenza di un consumo abituale o cronico di alcol. Nonostante ciò, l'istanza di riesame in autotutela veniva rigettata, con conferma del giudizio di non idoneità e conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Di qui il ricorso al Tar Lazio, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
L'ORDINANZA CAUTELARE
Il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare, evidenziando come l'amministrazione avesse operato una dubbia assimilazione del consumo di alcol a quello di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove la normativa di settore prevede una disciplina distinta. In particolare, il punto 3 della tabella "A" allegata al D.M. n. 166/2019 attribuisce rilevanza escludente al consumo di alcol solo in presenza di forme patologiche, abituali o croniche, e non già in caso di assunzione episodica.
Veniva, inoltre, valorizzato il difetto di istruttoria, avendo la commissione fondato il giudizio esclusivamente sull'esame delle urine, senza disporre ulteriori accertamenti idonei a chiarire la natura e la frequenza del consumo, nonostante la disponibilità di strumenti diagnostici più approfonditi.
Alla luce di tali elementi, il Tar ha sospeso il provvedimento di esclusione e disposto l'ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi, anche formative, del concorso.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.