L’esistenza di limiti al principio di immediata contestazione non consente alla p.a. di limitarsi ad addurli senza offrire una descrizione sia pure sintetica della situazione di fatto che legittima il differimento.
Tribunale di Roma, sentenza del 25.5.2023, n. 8301
…omissis…
Per quanto riguarda il primo motivo di appello, relativo alla inesistenza della corsia preferenziale di via — relazione alla quale era stata la sanzione amministrativa osserva il giudicante che, al di là dell’errore materiale contenuto nel ricorso di primo grado nel quale il ricorrente aveva dedotto la inesistenza del provvedimento istitutivo della corsia preferenziale di Corso — trattandosi, probabilmente di un refuso connesso ad altra impugnazione, essendo stato allegato il verbale di accertamento nel quale risulta chiaramente indicato che il verbale impugnato con il ricorso al Prefetto ed oggetto del giudizio era stato elevato per l’utilizzo senza titolo della corsia preferenziale di via — la censura appare infondata.
In atti risulta la esistenza della corsia preferenziale costituisce oggetto della constatazione operata dall’incaricato di pubblico servizio che ha rilevato la infrazione (Cass. Sez. II, 23 luglio 2008, n. 20291), e tale questione non è oggetto di contestazione di guisa che non risulta contestata la delimitazione della corsia preferenziale lungo via — strada che costeggia la parte posteriore del Ministero dell’Economia e delle Finanza dove la corsia preferenziale è presente da molto prima del giorno della rilevazione della infrazione come si può constatare consultando le immagini presenti su google maps in anni precedenti al giorno della infrazione immagini che evidenziano anche la presenza di segnaletica orizzontale che segnala quali corsie siano riservate alla circolazione dei soli mezzi pubblici e quali alla circolazione del traffico ordinario, come peraltro risulta anche al giudicante.
D’altra parte sul sito internet di Roma Capitale è possibile consultare l’elenco delle corsie preferenziali e l’elenco delle corsie preferenziali per le quali è stato attivato il controllo a mezzo telecamere.
Ciò comporta che, al di là della produzione della delibera o della determinazione dirigenziale, vi è certezza della esistenza della segnaletica relativa alla presenza della corsia preferenziale e di conseguenza era onere del ricorrente fornire elementi atti a provare che fosse stata apposta segnaletica orizzontale e verticale in modo illegittimo, essendo comunque assistita la segnaletica dalla presunzione di legittimità, sia pure al solo fine della esistenza della segnaletica che il conducente è tenuto comunque a rispettare non potendosi ritenere che in presenza di segnaletica orizzontale o verticale il conducente possa non osservare la indicazione sul presupposto di non essere in possesso della deliberazione istitutiva della segnaletica stessa.
D’altra parte il ricorrente aveva dedotto la inesistenza della segnaletica che, invece, era presente.
Non fondata appare, invece, la deduzione relativa alla sussistenza in capo all’ausiliario del traffico del potere di elevare la contravvenzione contestata.
Infatti gli ausiliari del traffico – alla stregua dell’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato ed interpretato autenticamente dall’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’art. 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo (Cass. Sez. II, 24 aprile 2010, n. 9847; Cass. Sez. VI-II, 28 ottobre 2014, n. 22867).
Nel caso di specie, risulta che l’accertatore rientra nella categoria dei dipendenti dalla Azienda di trasporto —, come risulta dalla carta intestata sulla quale è redatta la rilevazione della infrazione e dal numero di matricola del dipendente che risulta indicato, dipendenti autorizzati alla elevazione di sanzioni amministrative per l’utilizzo indebito delle corsie preferenziali.
Anche se è lo stesso ausiliario che certifica la sua qualità nel verbale di accertamento, tuttavia tale qualità risulta confermata dal dirigente responsabile del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.
Parte appellante ha dedotto di aver depositato in primo grado la Ordinanza del Sindaco n. 4 del 7 gennaio 2010 che si riferisce ad un diverso oggetto, ma la produzione di detta delibera non appare esaustiva della questione in quanto nel verbale di accertamento risulta indicata una delibera solo parzialmente corrispondente a quella prodotta.
Infatti, pur essendo indicato la stesso numero di deliberazione, il 4, quella prodotta risulta essere stata adottata il 4 gennaio 2010, mentre le delibera indicata nel verbale di accertamento risulta essere stata adottata il 30 luglio 2010.
Tale situazione non consente di ritenere provato che la delibera indicata non fosse relativa alla nomina degli ausiliari del traffico.
Tuttavia la parte aveva contestato tale qualità ed ha richiesto l’accesso agli atti ricevendo un atto probabilmente diverso da quello richiamato nel verbale di accertamento, e di conseguenza doveva essere la Prefettura a provare che il soggetto accertatore era stato incaricato di tale compito, anche mediante la produzione, al posto della delibera relativa ad una pluralità di soggetti, una specifica certificazione atta ad attestare il conferimento di detto incarico al soggetto che aveva elevato la contravvenzione.
La indicazione di responsabile del procedimento attesta la regolarità del procedimento seguito per la produzione del verbale sanzionatorio in via informatica ma non può essere considerata una specifica attestazione relativa al conferimento del potere all’accertatore.
E di conseguenza non appare sufficiente per ritenere insussistente la attestazione operata dal responsabile del procedimento che ha attestato la legittimità formale del procedimento.
Per quanto riguarda la mancata contestazione immediata osserva il giudicante che il verbale di accertamento reca, quale motivo della mancata contestazione immediata, l’intralcio al pubblico servizio che ne sarebbe conseguito, motivazione stereotipata conseguente all’utilizzo di strumenti informatici, ma che appare adeguata a spiegare la ragione della scelta operata dall’accertatore, essendo la stessa conforme ai prevalenti orientamenti della corte di cassazione in materia.
Infatti, il principio di immediata contestazione della infrazione, anche a garanzia del diritto di difesa, non è configurato come assoluto nel codice della strada in quanto a fronte di una sua previsione generale, è stato, tuttavia, previsto che tale principio trovi delle attenuazioni in presenza o di diritti di pari entità, quale quello alla sicurezza, donde la previsione dell’articolo 384 del codice della strada che prevede la possibilità di procedere alla contestazione successiva nei casi nei quali vi sia l’impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza – e ciò a tutela dello stesso conducente e degli altri soggetti che circolino sullo stesso tratto di strada nel medesimo periodo temporale – o in tempo utile o nei modi regolamentari, vale a dire anche in relazione alle modalità organizzative della pubblica amministrazione che, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione deve assicurare i servizi al cittadino con modalità delle quali risponde nelle forme opportune, ma le cui modalità concrete non sono censurabili da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La stessa giurisprudenza ha ritenuto che, qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 200, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato, valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata. (In applicazione del riferito principio, la S. C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza di ingiunzione prefettizia con cui era stata sanzionata l’illecita circolazione del veicolo del ricorrente in corsia o area di percorrenza riservata a mezzi pubblici, avendo il detto giudice ritenuto, con adeguata motivazione, idoneo a rendere impossibile – nel caso concreto – la contestazione immediata il motivo indicato allo scopo nel verbale di accertamento, costituito dalla necessità di “non intralciare il servizio di pubblico trasporto” Cass. Sez. II, 27 agosto 2007, n. 18071).
Infatti, la individuazione, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica (Cass. Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14040).
Di conseguenza la esistenza di limiti al principio di immediata contestazione non consente alla p.a. di limitarsi ad addurli senza offrire una descrizione sia pure sintetica della situazione di fatto che legittima il differimento.
Inoltre, in tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta “ipso facto” la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio (Cass. Sez. II, 10 luglio 2008, n. 19032).
Nella valutazione della congruenza della motivazione adottata, quindi, il giudice ordinario non può valutare la organizzazione del servizio operata dalla p.a. Nel caso di specie, sia pure attraverso l’utilizzazione di formule standardizzate, spesso ricollegate anche alle esigenze dei sistemi informativi, risulta individuato il fatto legittimante nella impossibilità per l’accertatore, che operava da solo, di procedere a fermare il veicolo per la immediata contestazione della infrazione per ragioni di intralcio al traffico considerando la quantità di veicoli che percorrono via — effetti che avrebbe prodotto tale arresto sulla circolazione, non essendo presente uno spazio laterale al di fuori della corsia preferenziale ove fosse consentita la fermata del mezzo al di fuori del flusso di circolazione.
Di conseguenza in caso di arresto di un veicolo in transito sulla strada, tutto il traffico presente avrebbe avuto problemi in conseguenza dell’arresto del veicolo con immediato accostamento sulla sinistra, nel caso di specie in cui la corsia preferenziale occupa il lato sinistro della strada — le caratteristiche concrete dei luoghi appaiono confermare la correttezza della motivazione indicata per spiegare, sia pure in modo sintetico, la ragione per la quale gli accertatori non avevano provveduto alla contestazione immediata.
D’altra parte lo stesso appellante non ha mai dedotto che il proprio veicolo non si trovava nel luogo della infrazione né che i verbalizzanti avessero erroneamente rilevato la targa, questioni per le quali sarebbe stata comunque necessaria comunque la prova del fatto.
Per quanto riguarda, infine, la censura concernente la mancata applicazione della esimente della buona fede conseguente alla mancata visibilità della segnaletica, osserva il giudicante che la corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso di inadeguatezza della segnaletica stradale incomba all’opponente l’onere di dimostrare la esistenza di circostanze concrete dalle quali desumere la inadeguatezza della segnaletica, non gravando sulla p.a. l’onere di fornire la prova della adeguatezza della segnaletica stradale (Cass. Sez., 9 ottobre 2017, n. 23566).
D’altra parte la corte di Cassazione in relazione alla applicabilità della esimente della buona fede ha affermato che la stessa è applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Sez. II, ord. 31 luglio 2018, n. 20219).
Già in precedenza la corte di Cassazione aveva ritenuto che in tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d’integrare l’elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 legge 689 del 1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. Sez. II, 15 gennaio 2018, n. 720).
Sempre la corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare che in tema di sanzioni amministrative, l’esimente della buona fede, prevista dall’art. 3 legge n. 689 del 1981, non trova applicazione quando l’affidamento relativo alla liceità della condotta, dipende dalla concomitanza di una pluralità di fattori, tra i quali l’imprudente comportamento dell’autore della violazione, da ritenersi ravvisabile nel caso in cui, in una situazione di dubbio sulla liceità della manovra, il conducente abbia omesso di fermarsi a chiedere informazioni (Cass. Sez. II, 28 gennaio 2008, n. 1781).
La stessa corte di Cassazione aveva già chiarito che, in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l’errore sul fatto esclude la responsabilità dell’agente solo quando non è determinato da sua colpa; ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l’errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. II, 22 novembre 2006, n. 24803).
Nel caso di specie non risulta adeguatamente provato il fatto e comunque quand’anche fosse stato provato che la segnaletica prima dell’inizio della preferenziale, di cui può essere constatata la presenza già in epoca antecedente alla infrazione come si può verificare agevolmente accedendo alle immagini passate su google maps, fosse contraddittoria, in ogni caso tale situazione di contraddittorietà, giunta all’inizio della preferenziale, il cui inizio risulta chiaramente visibile anche dalla segnaletica orizzontale constatata dall’accertatore,l’appellante avrebbe potuto evitare la commissione della violazione.
Deve, pertanto, essere accolto l’appello in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 35596/2018 e, per l’effetto, essere annullata la ordinanza-ingiunzione prefettizia n. — ed il verbale di accertamento presupposto n. —/2017.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l’appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 35596/2018 annulla la ordinanza-ingiunzione prefettizia n. — ed il verbale di accertamento presupposto n. —; condanna la Prefettura di Roma a rimborsare a omissis le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 591,50, di cui euro 500 e per onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%; condanna la Prefettura di Roma a rimborsare a omissis le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 343,00, di cui euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per spese, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.Ti è piaciuto l'articolo?Lascia un feedback
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