Una signora, dopo la morte del proprio compagno, chiedeva all'ASL di Bari di poter accedere a tutta la documentazione sanitaria: cartelle cliniche, referti, terapie, esami diagnostici, certificato necroscopico, scheda ISTAT di morte e perfino le annotazioni mediche e infermieristiche.
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare se ci fossero state responsabilità mediche nel percorso che aveva portato al decesso.
Nonostante la bontà della motivazione, l'ASL però rigettava l'istanza: il paziente, durante i ricoveri, aveva indicato solo le figlie come persone autorizzate a ricevere informazioni e a esprimere il consenso informato. La convivente, invece, non compariva da nessuna parte.
La Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi (CADA) aveva espresso un parere favorevole alla donna, ma l'ASL confermava il diniego.
Di qui il ricorso al Tar Bari.
LA SENTENZA
Il TAR Bari, tuttavia, ha confermato la legittimità del diniego alla documentazione, per questi motivi:
- Volontà del paziente: nelle cartelle cliniche il defunto aveva chiaramente indicato le figlie, e non la compagna, come referenti. La sua volontà era quindi chiara e vincolante;
- Convivenza insufficiente: i documenti presentati dalla ricorrente per dimostrare la convivenza non avevano valore probatorio tale da superare l'esplicita volontà del paziente.
CONVIVENZA MORE UXORIO E LEGGE CIRINNA'
Proviamo a dare una lettura alla sentenza da un altro punto di vista, che poi è proprio lo scopo del Periscopio del Diritto.
Nel caso di specie, la coppia non era stata formalmente regolarizzata secondo quanto previsto dalla legge n. 76/2016, meglio conosciuta come legge Cirinnà.
La legge Cirinnà (L. 76/2016) ha introdotto il riconoscimento giuridico delle convivenze di fatto, a condizione che queste vengano dichiarate all'anagrafe mediante apposita registrazione. Tale adempimento consente ai conviventi di accedere a una serie di diritti, tra cui – ad esempio proprio il diritto di informazione in ambito sanitario
Questa circostanza può avere avuto una qualche rilevanza ai fini della decisione in commento?
Sì, secondo chi scrive, tale profilo può avere avuto rilevanza, anche se non in termini assoluti e decisivi.
Nel caso concreto, la ricorrente si era qualificata come convivente "more uxorio", ma non risultava alcuna registrazione della convivenza né designazione formale da parte del paziente presso la struttura sanitaria. Di conseguenza:
- Non poteva invocare direttamente la tutela specifica prevista dalla legge Cirinnà per i conviventi di fatto registrati;
- La sua posizione restava affidata a prove documentali "esterne" (dichiarazioni di terzi, indizi di coabitazione), che il TAR ha giudicato non univoche e comunque recessive rispetto alla chiara volontà del paziente che aveva indicato le figlie come uniche referenti.-
La decisione del TAR, tuttavia, si fonda soprattutto sulla volontà espressa dal paziente in vita. Avendo designato le figlie come uniche persone legittimate ad accedere ai dati e a ricevere informazioni, questa scelta prevale su qualsiasi convivenza non formalizzata.
In altre parole: la mancata regolarizzazione della convivenza ha sicuramente reso la posizione processuale più fragile, ma il vero nodo della decisione è stata la volontà espressa dal paziente nelle cartelle cliniche.
CONCLUSIONI
La decisione, tuttavia, solleva un nodo interpretativo: se la convivenza fosse stata regolarmente registrata, la compagna avrebbe potuto comunque esercitare tale diritto in contrasto con la volontà del paziente? Il TAR sembrerebbe suggerire una risposta negativa, dando assoluta prevalenza alla designazione effettuata dal malato. In quest'ottica, la registrazione anagrafica assume un ruolo meramente sussidiario: rilevante in assenza di indicazioni contrarie, ma inefficace di fronte a una chiara volontà individuale.
Morale della favola? In Italia puoi convivere, condividere il mutuo, adottare un cane e persino litigare come marito e moglie… ma se non sei ufficialmente riconosciuto o se il tuo partner - non convenzionale - non ti ha designato come referente sanitario, in casi simili a quello in commento non avresti nessun diritto di accesso documentale.
Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.